(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 127)
 
                              Art. 127 
 
                     (Costituzione delle parti) 
 
 
  1. Le parti  intimate  possono  costituirsi  mediante  comparsa  di
risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il  termine
di cui all'articolo 126, comma 1. 
 
 
  2. Il procuratore generale, quale  parte  necessaria  interveniente
nel giudizio, entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma  1  puo'
presentare memorie conclusionali;  in  mancanza,  conclude  oralmente
all'udienza di discussione.