Art. 128 
              (Trasferimento automatico della chiamata) 

 
   1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire  a
ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice,  di
poter bloccare il trasferimento automatico delle  chiamate  verso  il
proprio terminale effettuato da terzi.