Art. 128.
Disposizioni particolari per la pubblicita' sui medicinali omeopatici

  1. La pubblicita' dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16,
comma 1,  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  presente  titolo, ad
eccezione  dell'articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicita' di
tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di
cui all'articolo 85.
  2.  E'  vietata  qualsiasi  forma  di  pubblicita'  al pubblico dei
medicinali omeopatici di cui all'articolo 20, comma 1.