Art. 128 
 
                Garanzie di raggruppamenti temporanei 
 
                    (art.108, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37
del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative  sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome  e  per
conto di tutti i concorrenti con responsabilita' solidale nel caso di
cui all'articolo 37, comma 5, del codice. 
    2. Nel caso di cui  all'articolo  37,  comma  6,  del  codice  la
mandataria  presenta,  unitamente  al  mandato   irrevocabile   degli
operatori   economici   raggruppati   in   verticale,   le   garanzie
assicurative dagli stessi prestate per le rispettive  responsabilita'
"pro quota". 
 
              Note all'art. 128 
              - Il testo dell'art. 37 del citato decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  37   (Raggruppamenti   temporanei   e   consorzi
          ordinari) - 1.  Nel  caso  di  lavori,  per  raggruppamento
          temporaneo di tipo verticale si  intende  una  riunione  di
          concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza  i
          lavori della categoria prevalente; per lavori  scorporabili
          si  intendono  lavori  non  appartenenti   alla   categoria
          prevalente e cosi' definiti nel bando di  gara,  assumibili
          da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale
          si  intende  una  riunione  di  concorrenti  finalizzata  a
          realizzare i lavori della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di  tipo  verticale  si  intende   un   raggruppamento   di
          concorrenti in cui il mandatario esegua le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori consorziati abbiano i requisiti  indicati  nel
          regolamento. 
              4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta  devono
          essere specificate le parti del servizio o della  fornitura
          che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori   economici
          riuniti o consorziati. 
              5.  L'offerta  dei  concorrenti   raggruppati   o   dei
          consorziati determina la loro responsabilita' solidale  nei
          confronti della stazione appaltante, nonche' nei  confronti
          del subappaltatore e dei fornitori. Per  gli  assuntori  di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva
          competenza, ferma restando la responsabilita' solidale  del
          mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo  40,
          sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  34,  comma  1,
          lettera b), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,
          per quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi
          ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra
          forma, alla medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
          e), anche se non ancora costituiti. In tal  caso  l'offerta
          deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici
          che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E' vietata l'associazione in  partecipazione.  Salvo
          quanto disposto ai commi 18  e  19,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta. 
              10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  precedente
          comma  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'   del   contratto,   nonche'   l'esclusione    dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto. 
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 
              12. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              13. I concorrenti riuniti in raggruppamento  temporaneo
          devono   eseguire   le   prestazioni   nella    percentuale
          corrispondente   alla   quota    di    partecipazione    al
          raggruppamento. 
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. 
              15. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante. 
              16. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              17. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dall'appalto. 
              19. In caso di fallimento di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire.”.