Art. 128
                             Definizioni

  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di  cui  al  capo II, ai fini
dell'applicazione  della  presente  sezione  valgono  le  definizioni
seguenti:
    a)  popolazione  che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di popolazione per il quale e' stato
stabilito  un  piano di intervento in previsione di casi di emergenza
radiologica;
    b)    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza
radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale sono
previste  misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di emergenza radiologica;
    c)  piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione
I  del  presente  capo,  ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio
1992,   n.   225,   che   tengano  conto  delle  situazioni  previste
all'articolo 101, comma 3.
 
          Nota all'art. 128:
           - Per la legge n. 225/1992 si rinvia  alla  nota  all'art.
          101.  Si  richiama  in particolare il comma 1 dell'art. 14,
          gia' riportato alla nota dell'art. 122.