Art. 128 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti: a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza radiologica; b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza radiologica; c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'articolo 101, comma 3.
Nota all'art. 128: - Per la legge n. 225/1992 si rinvia alla nota all'art. 101. Si richiama in particolare il comma 1 dell'art. 14, gia' riportato alla nota dell'art. 122.