(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 128)
 
                              Art. 128 
 
                             (Decisione) 
 
 
  1. Le  sezioni  riunite,  entro  trenta  giorni  dal  deposito  del
ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza  di
discussione. 
 
 
  2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento
istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con  la
stessa,  la  parte  onerata,  il  termine  per  l'espletamento  degli
incombenti e la data di udienza in prosecuzione. 
 
 
  3.   Il   dispositivo   della   sentenza,   oppure   dell'ordinanza
istruttoria, e' letto al termine  della  camera  di  consiglio  e  si
considera reso noto alle parti costituite. 
 
 
  4. La sentenza che  definisce  il  giudizio,  regola  le  spese  di
giustizia e se del caso quelle di difesa  sostenute  dalle  parti  ai
sensi   dell'articolo   31.   La   sentenza   e'   pubblicata   entro
quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e'  stata
deliberata. 
 
 
  5. La  segreteria  da'  comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione
della sentenza a tutte le parti legittimate al  giudizio  o  comunque
intervenute nello stesso.