Art. 129 
                        (Elenchi di abbonati) 

 
   1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ai   sensi
dell'articolo  154,  comma  3,  e  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali  relativi  agli  abbonati  negli  elenchi  cartacei  o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
gia' raccolti prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice. 
   2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo  dei  dati  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 7, comma 4, lettera  b),  in  base  al  principio  della
massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a
fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni  interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli  da
tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.