Art. 129 
 
Istituzione  e  definizione  del  sistema  di  garanzia  globale   di
                             esecuzione 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, e'  istituito
il sistema di garanzia globale di esecuzione. 
    2. La garanzia globale  di  esecuzione  consiste  nella  garanzia
fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e
nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1,  lettera
b), del presente regolamento. 
    3. La  garanzia  globale  e'  obbligatoria  per  gli  appalti  di
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare  a  base
d'asta superiore  a  75  milioni  di  euro,  per  gli  affidamenti  a
contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando
o dall'avviso  di  gara,  per  gli  appalti  di  sola  esecuzione  di
ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. 
 
              Note all'art. 129 
              - Il testo  dell'art.  129,  comma  3,  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Con il regolamento e' istituito, per  i  lavori  di
          importo superiore a 100 milioni  di  euro,  un  sistema  di
          garanzia globale di esecuzione  operante  per  gli  appalti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
          i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a),  b)
          e c). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio  per
          tutti  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo
          superiore a 75 milioni di euro.” 
              -  Il  testo  dell'art.   113,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 113 (Cauzione definitiva) -  1.  L'esecutore  del
          contratto  e'   obbligato   a   costituire   una   garanzia
          fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
          caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore  al  10
          per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata  di  tanti
          punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il  10  per
          cento; ove il  ribasso  sia  superiore  al  20  per  cento,
          l'aumento e' di due punti percentuali  per  ogni  punto  di
          ribasso superiore al 20 per cento (98). 
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  deve
          prevedere espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  della
          stazione appaltante. 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  25  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
              4. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma   1   determina   la   revoca   dell'affidamento    e
          l'acquisizione   della   cauzione   provvisoria   di    cui
          all'articolo 75 da parte  della  stazione  appaltante,  che
          aggiudica l'appalto o la  concessione  al  concorrente  che
          segue nella graduatoria. 
              5. La garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od
          inesatto adempimento e cessa di  avere  effetto  solo  alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione.”