Art. 129 
                       Obbligo di informazione 
  1. Le informazioni previste nella presente  sezione  devono  essere
fornite alle popolazioni  definite  all'articolo  128  senza  che  le
stesse ne debbano  fare  richiesta.  Le  informazioni  devono  essere
accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia  in  fase  di
preallarme o di emergenza radiologica.