Art. 13
                               Deroghe

  1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori
di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B, o fissati ai sensi
dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  entro  i  valori massimi
ammissibili  stabiliti  dal  Ministero  della  sanita' con decreto da
adottare  di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna
deroga  presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche'
l'approvvigionamento  di acque destinate al consumo umano conformi ai
valori  di  parametro  non  possa  essere assicurato con nessun altro
mezzo congruo.
  2.  Il  valore  massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su
motivata  richiesta  della  regione  o  provincia autonoma, corredata
dalle seguenti informazioni:
a) motivi  della  richiesta di deroga con indicazione della causa del
   degrado della risorsa idrica;
b) i  parametri  interessati,  i  risultati  dei controlli effettuati
   negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la
   durata necessaria di deroga;
c) l'area  geografica,  la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la
   popolazione  interessata  e  gli eventuali effetti sulle industrie
   alimentari interessate;
d) un  opportuno  programma  di controllo che preveda, se necessario,
   una  maggiore  frequenza  dei  controlli  rispetto a quelli minimi
   previsti;
e) il  piano  relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un
   calendario  dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura
   finanziaria e le disposizioni per il riesame.
  3. Le deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque
non  superiore  ad  un  periodo  di  tre  anni.  Sei mesi prima della
scadenza  di  tale  periodo,  la  regione  o  la  provincia  autonoma
trasmette al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui
risultati  conseguiti,  ai  sensi  di quanto disposto al comma 2, nel
periodo di deroga, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e
documentando  altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo
di deroga.
  4.  Il  Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto
con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta,
stabilisce  un  valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di
deroga  che  potra'  essere  concesso dalla regione. Tale periodo non
dovra', comunque, avere durata superiore ai tre anni.
  5.  Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga,
la  regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita'
un'aggiornata  e  circostanziata  relazione sui risultati conseguiti.
Qualora,  per  circostanze  eccezionali, non sia stato possibile dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita'  dell'acqua,  la  regione  o la provincia autonoma documenta
adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga.
  6.  Il  Ministero  della  sanita'  con  decreto  di concerto con il
Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa
acquisizione   del   parere  favorevole  della  Commissione  europea,
stabilisce  un  valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di
deroga che non deve essere superiore a tre anni.
  7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i  parametri  interessati,  i  risultati  del precedente controllo
   pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
   parametro;
c) l'area  geografica,  la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la
   popolazione  interessata  e  gli eventuali effetti sulle industrie
   alimentari interessate;
d) un  opportuno  programma  di controllo che preveda, se necessario,
   una maggiore frequenza dei controlli;
e) una  sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva,
   compreso  un  calendario  dei  lavori,  una  stima  dei  costi, la
   relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
  8.  I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero
della  sanita'  ed  al  Ministero  dell'ambiente  entro  e  non oltre
quindici giorni dalla loro adozione.
  9.  In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o
la  provincia  autonoma  ritiene  che  l'inosservanza  del  valore di
parametro  sia  trascurabile  e  se  l'azione correttiva intrapresa a
norma  dell'articolo  10,  comma  1,  e'  sufficiente  a risolvere il
problema  entro  un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore
massimo  ammissibile  per  il  parametro  interessato e stabilisce il
periodo  necessario  per  ripristinare  la  conformita'  ai valori di
parametro.  La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero
della  sanita',  entro  il  mese  di  gennaio  di  ciascun  anno, gli
eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
  10.  Il  ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito
se   l'inosservanza   di  uno  stesso  valore  di  parametro  per  un
determinato  approvvigionamento  d'acqua  si  e' verificata per oltre
trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
  11.  La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di
cui   al   presente   articolo   provvede  affinche'  la  popolazione
interessata  sia  tempestivamente  e  adeguatamente  informata  delle
deroghe  applicate  e  delle  condizioni  che  le  disciplinano.  Ove
occorra,  la  regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare
raccomandazioni  a  gruppi  specifici  di  popolazione per i quali la
deroga  possa  costituire  un  rischio particolare. Le informazioni e
raccomandazioni  fornite  alla popolazione fanno parte integrante del
provvedimento  di  deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono
osservati  anche  nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la
provincia autonoma lo ritenga opportuno.
  12.  La  regione  o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe
adottate  a  norma  del presente articolo ai fini della redazione dei
piani  di  tutela  delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del
decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
  13. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla loro adozione,
comunica  alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati
ai  sensi  del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i
risultati conseguiti nei periodi di deroga.
  14.  Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in
bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
 
             Note all'art. 13:
             -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio
          1999, n. 152, vedi le note alle premesse.
             -  Gli  articoli  42  e  seguenti,  del  citato  decreto
          legislativo,  riguardano  i piani di tutela delle acque. In
          particolare l'art. 42 recita:
             "Art.  42  (Rilevamento delle caratteristiche del bacino
          idrografico     ed    analisi    dell'impatto    esercitato
          dall'attivita'   antropica).   -1.  Al  fine  di  garantire
          l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione
          del  piano  di  tutela,  le regioni provvedono ad elaborare
          programmi  di  rilevamento  dei  dati utili a descrivere le
          caratteristiche   del   bacino  idrografico  e  a  valutare
          l'impatto antropico esercitato sul medesimo.
             2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1 sono adottati in
          conformita'  alle  indicazioni di cui all'allegato 3 e sono
          resi  operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati
          ogni sei anni.
             3.  Nell'espletamento  dell'attivita' conoscitiva di cui
          al  comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i
          dati  e  le  informazioni  gia'  acquisite, con particolare
          riguardo  a  quelle preordinate alla redazione dei piani di
          risanamento  delle  acque di cui alla legge 10 maggio 1976,
          n.  319,  nonche'  a  quelle previste dalla legge 18 maggio
          1989, n. 183.".