Art. 13.
                    (Esecuzione dell'espulsione)

   1.  All'articolo  14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti  gravi  difficolta',  il giudice, su richiesta del questore,
puo'  prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale  termine,  il  questore  esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
   b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
   "5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo straniero
presso  un  centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini   di   permanenza  senza  aver  eseguito  l'espulsione  o  il
respingimento,  il  questore  ordina  allo  straniero  di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e'
dato   con   provvedimento   scritto,   recante  l'indicazione  delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
   5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi
ad  un  anno.  In  tale  caso  si  procede  a  nuova  espulsione  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
   5-quater.  Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato,  in  violazione  delle  norme  del presente testo unico, nel
territorio  dello  Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
   5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto e si procede con rito
direttissimo.  Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
   2.  Per  la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza  e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite  massimo di 12,39
milioni  di  euro  per  l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
 
             Note all'art. 13:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  14  (Esecuzione  dell'espulsione) - 1. Quando
          non  e'  possibile  eseguire  con immediatezza l'espulsione
          mediante   accompagnamento   alla   frontiera   ovvero   il
          respingimento,  perche' occorre procedere al soccorso dello
          straniero,  accertamenti  supplementari  in ordine alla sua
          identita'   o   nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
          documenti  per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
          vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto idoneo, il questore
          dispone  che  lo  straniero  sia  trattenuto  per  il tempo
          strettamente  necessario  presso  il  centro  di permanenza
          temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati
          o  costituiti  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
          concerto  con  i Ministri per la solidarieta' sociale e del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
                 2.   Lo  straniero  e'  trattenuto  nel  centro  con
          modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il
          pieno  rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
          dall'art.  2,  comma 6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
                 3.  Il  questore del luogo in cui si trova il centro
          trasmette  copia  degli  atti  al  pretore, senza ritardo e
          comunque   entro   le  quarantotto  ore  dall'adozione  del
          provvedimento.
                 4.  Il  tribunale  in  composizione monocratica, ove
          ritenga  sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 ed al
          presente  articolo, convalida il provvedimento del questore
          nei  modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
          procedura  civile,  sentito l'interessato. Il provvedimento
          cessa  di  avere  ogni  effetto qualora non sia convalidato
          nelle  quarantotto  ore  successive. Entro tale termine, la
          convalida  puo'  essere disposta anche in sede di esame del
          ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
                 5.  La  convalida  comporta la permanenza nel centro
          per  un  periodo  di  complessivi  trenta  giorni.  Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su richiesta del questore, puo'
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.
                 5-bis.  Quando non sia stato possibile trattenere lo
          straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
          siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
          l'espulsione  o  il  respingimento, il questore ordina allo
          straniero  di  lasciare  il territorio dello Stato entro il
          termine   di   cinque   giorni.   L'ordine   e'   dato  con
          provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
          conseguenze penali della sua trasgressione.
                 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
          trattiene   nel   territorio   dello  Stato  in  violazione
          dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
          e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno. In tale
          caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
          frontiera a mezzo della forza pubblica.
                 5-quater.   Lo   straniero   espulso  ai  sensi  del
          comma 5-ter  che  viene  trovato, in violazione delle norme
          del  presente  testo  unico,  nel territorio dello Stato e'
          punito con la reclusione da uno a quattro anni.
                 5-quinquies.  Per  i reati previsti ai commi 5-ter e
          5-quater  e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e
          si  procede  con  rito  direttissimo. Al fine di assicurare
          l'esecuzione  dell'espulsione,  il questore puo' disporre i
          provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
                 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
          al  comma 5  e'  proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il
          relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
                 7.  Il  questore,  avvalendosi della forza pubblica,
          adotta  efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
          non  si  allontani  indebitamente  dal  centro e provvede a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
                 8.  Ai  fini  dell'accompagnamento  anche collettivo
          alla  frontiera,  possono  essere stipulate convenzioni con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
                 9.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  regolamento  di
          attuazione  e  dalle  norme in materia di giurisdizione, il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e  altre installazioni
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il   Ministro   dell'interno  promuove  inoltre  le  intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.".