Art. 13 
                            (Informativa) 
 
   1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
    a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati; 
    b) la natura obbligatoria  o  facoltativa  del  conferimento  dei
dati; 
    c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
    d) i soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati
personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono   venirne   a
conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati,  e  l'ambito  di
diffusione dei dati medesimi; 
    e) i diritti di cui all'articolo 7; 
    f) gli estremi identificativi del titolare e, se  designati,  del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5  e
del responsabile. Quando il titolare ha designato  piu'  responsabili
e' indicato almeno uno di essi,  indicando  il  sito  della  rete  di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali  e'  conoscibile  in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.  Quando  e'  stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  e'  indicato  tale
responsabile. 
  2. L'informativa di cui al comma  1  contiene  anche  gli  elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice  e  puo'  non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo'  ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o  di  controllo
svolte per finalita' di difesa o  sicurezza  dello  Stato  oppure  di
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
  3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento  modalita'
semplificate per l'informativa  fornita  in  particolare  da  servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 
  4. Se i dati personali  non  sono  raccolti  presso  l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di  dati
trattati,  e'   data   al   medesimo   interessato   all'atto   della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la  loro  comunicazione,
non oltre la prima comunicazione. 
  5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
    a) i dati sono trattati in base  ad  un  obbligo  previsto  dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
    b)  i  dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento   delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  397,
o,  comunque,  per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in   sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente   necessario   al   loro
perseguimento; 
    c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il  Garante,  prescrivendo  eventuali  misure  appropriate.  dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397,  vedi  in  nota
          all'art. 8.