Art. 13.
             Fabbricazione e importazione di medicinali
                     in fase di sperimentazione
  1.  La  fabbricazione  di  medicinali  sottoposti a sperimentazione
clinica, nonche' la loro importazione, debbono essere autorizzate dal
Ministero  della  salute  come previsto, ove applicabile, dal decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e, negli altri casi, come previsto
da  specifico  decreto del Ministro della salute. Al fine di ottenere
detta  autorizzazione,  il  richiedente  e,  del  pari, in seguito il
titolare, dovranno soddisfare i requisiti almeno equivalenti a quelli
che  saranno  definiti  con decreto del Ministro della salute, tenuto
conto  delle  indicazioni  dettagliate  pubblicate  dalla Commissione
europea.   Detti   requisiti   sono   soddisfatti   anche   ai   fini
dell'autorizzazione all'importazione di detti medicinali.
  2. Il titolare dell'autorizza rione di cui al comma i deve disporre
in   maniera   permanente   e   continua  di  un  direttore  tecnico,
responsabile   in   particolare   dell'adempimento   degli   obblighi
specificati nel comma 3, che possegga i requisiti di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
  3.  Il  direttore  tecnico di cui al comma 2, fermi restando i suoi
rapporti con il fabbricante o l'importatore, vigila affinche':
    a)  nel  caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati
in  Italia, ogni lotto di medicinali sia stato prodotto e controllato
secondo  i requisiti di buona pratica di fabbricazione dei medicinali
di uso umano stabiliti dalla normativa comunitaria, in conformita' al
fascicolo   di   specifica  del  prodotto  e  secondo  l'informazione
notificata a norma dell'articolo 9, comma 2;
    b)  nel  caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati
in  un  Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione sia stato prodotto e
controllato  secondo  norme  di buona pratica di fabbricazione almeno
equivalenti   a   quelle   stabilite   dalla  normativa  comunitaria,
conformemente  al fascicolo di specifica del prodotto e ogni lotto di
fabbricazione sia stato controllato secondo l'informazione notificata
a norma dell'articolo 9, comma 2;
    c)  nel  caso di un medicinale in fase di sperimentazione che sia
un  medicinale  di  confronto  proveniente da Paesi terzi e dotato di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio, quando non puo' essere
ottenuta   la   documentazione   che  certifica  che  ogni  lotto  di
fabbricazione  e'  stato  prodotto  secondo norme di buona pratica di
fabbricazione  almeno  equivalenti  a quelle succitate, ogni lotto di
fabbricazione  sia  stato  oggetto  di  tutte  le  analisi,  prove  o
verifiche  pertinenti  e  necessarie  per  confermare la sua qualita'
secondo  l'informazione notificata trasmessa a norma dell'articolo 9,
comma 2.
  4.  Per  la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti
e'  necessario  attenersi  a  quanto  stabilito dall'allegato 13 alle
norme  di buona fabbricazione europee (GMP). Nei casi di importazione
da   uno   Stato  dell'Unione  europea,  i  medicinali  sottoposti  a
sperimentazione  non  devono  essere ulteriormente controllati quando
gli  stessi  sono  corredati  dai  certificati  di rilascio dei lotti
firmati  dalla  persona  qualificata ai sensi della direttiva 75/319,
nel  rispetto  delle disposizioni di cui alle lettere a), b) o c). In
tutti  i casi, il direttore tecnico deve attestare in un registro che
ogni  lotto  di  fabbricazione  e'  conforme  alle  disposizioni  del
presente articolo. Il registro deve essere aggiornato contestualmente
alla  effettuazione  delle  operazioni, e deve restare a disposizione
del   personale   ispettivo   che  svolge  gli  accertamenti  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per un
periodo di 5 anni.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  vengono stabiliti i
documenti inerenti l'autorizzazione della sperimentazione da allegare
alla    documentazione    per    l'importazione    del   farmaco   in
sperimentazione.
 
          Note all'art. 13:
                - L'art. 7, del citato decreto legislativo n. 178 del
          1991, cosi' recita:
              "Art.  7 (Accertamenti sulla produzione di medicinali).
          - 1. Il Ministero della sanita' puo':
                a) procedere,  in  qualsiasi  momento,  ad  ispezioni
          degli  stabilimenti  e  dei  locali  dove  si effettuano la
          produzione,   il   controllo   e   l'immagazzinamento   dei
          medicinali;
                b) prelevare  campioni  di medicinali e, se del caso,
          di altre sostanze necessarie alle analisi;
                c) prendere  conoscenza  e,  se necessario, acquisire
          copia  di  tutti  i  documenti  relativi  all'oggetto delle
          ispezioni.
              2.  Le  ispezioni agli stabilimenti di produzione ed ai
          laboratori  di  controllo  dei  medicinali  sono  rinnovate
          almeno ogni tre anni.
              3.  A  conclusione  di  ogni  ispezione, e' redatta una
          relazione  sull'osservanza,  da  parte del fabbricante, dei
          principi   e   delle  linee  guida  delle  norme  di  buona
          fabbricazione   dei   medicinali  fissati  dalla  normativa
          comunitaria  o,  in  mancanza, dall'Organizzazione mondiale
          della  sanita'.  Il contenuto della relazione e' comunicato
          al fabbricante e a ogni competente autorita' di altro Stato
          membro  della  Comunita'  economica  europea  che ne faccia
          richiesta motivata.
              3-bis.  Ai  fini  degli accertamenti di cui al presente
          articolo  il  Ministero della sanita' - Dipartimento per la
          valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza, puo'
          avvalersi del personale dell'Istituto superiore di sanita',
          dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          sul  lavoro, nonche' delle unita' sanitarie locali, secondo
          le professionalita' occorrenti.
              4.  Le spese occorrenti per le attivita' ispettive alle
          officine  farmaceutiche,  sia antecedenti che successive al
          rilascio  delle autorizzazioni, sono a carico delle aziende
          titolari degli stabilimenti medesimi.
              5.  Al  personale che svolge gli accertamenti di cui al
          presente   articolo  e'  dovuto  un  compenso,  comprensivo
          dell'indennita'  di missione, da stabilirsi con decreto del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              6.  Nell'apposito  capitolo  del bilancio di previsione
          del  Ministero  della  sanita',  relativo  alle  spese  per
          ispezione   alle   officine  farmaceutiche,  e'  ogni  anno
          assegnata  una  somma  non minore dell'importo dei proventi
          dell'anno  precedente derivanti dall'applicazione dei commi
          4 e 5.
              7.  Le  facolta'  previste  dal  comma 1 possono essere
          esercitate  anche  nelle  fasi di ricerca e di sviluppo dei
          medicinali,  nonche'  nei  riguardi  dei  locali di vendita
          all'ingrosso o al minuto dei medicinali stessi.".
              -  La  direttiva  75/319 e' pubblicata in GUCE n. L 147
          del 9 giugno 1975.