ART. 13
                  (informazioni circa la decisione)
   1. I giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di
  approvazione  di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo
12  devono  essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla
relativa  documentazione,  da  parte  del proponente, che e' tenuto a
darne  notizia  a  mezzo  stampa  secondo  le  modalita'  fissate dal
regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.
  2.   I   medesimi   giudizi   di   compatibilita'  ambientale  e  i
provvedimenti  di  approvazione  sono  trasmessi  in  copia integrale
dall'autorita'  competente  alle altre autorita' ed agli Stati membri
che  abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e
11.