ART. 13 (informazioni circa la decisione) 1. I giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che e' tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3. 2. I medesimi giudizi di compatibilita' ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorita' competente alle altre autorita' ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.