Art. 13 
  1. La Commissione: 
    a)  valuta,  anche  di  propria  iniziativa,  l'idoneita'   delle
prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo  periodo,  e  2
dell'articolo 2, a garantire il  contemperamento  dell'esercizio  del
diritto di sciopero con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma  1  dell'articolo  1,  e
qualora non le giudichi idonee, sottopone  alle  parti  una  proposta
sull'insieme delle prestazioni  da  considerarsi  indispensabili.  In
caso di mancato accordo tra le parti  sulle  prestazioni  medesime  o
sulle loro modalita' di svolgimento, compie, su richiesta delle parti
o di propria inziativa, un tentativo di conciliazione e, in  caso  di
esito negativo del medesimo, formula la propria  proposta.  Le  parti
devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione  entro  quindici
giorni  dalla  notifica;   su   richiesta   congiunta   delle   parti
interessate, la Commissione puo' inoltre emanare un lodo  sul  merito
del conflitto; 
    b) esprime il proprio giudizio sulle questione  interpretative  o
applicative  dei  contenuti  degli  accordi  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 2 per la parte  di  propria  competenza,  su  richiesta
delle Commissioni di valutazione istituite  da  contratti  o  accordi
collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste
non siano state istituite, su richiesta congiunta delle  parti  o  di
propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio  sia  svolto  con  il
concorso di una pluralita' di  amministrazioni  ed  imprese,  formula
alle parti interessate una  proposta  intesa  a  rendere  omogenei  i
regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo  2,  tenuto  conto  delle
esigenze del servizio nella sua globalita'; 
    c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa,  considerate
anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta  il  comportamento
dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi  aderiscono,  rilevando
eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini  previsti
dal comma 3 dell'articolo 4; 
    d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e  puo'  indire  le
consultazioni previste dal medesimo articolo; 
    e)  riferisce  ai  Presidenti  delle  Camere,  su  richiesta  dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza
dei  conflitti  nazionali  e  locali  relativi  a  servizi   pubblici
essenziali,  valutando  la  conformita'  della  condotta  tenuta  dai
soggetti collettivi ed individuali,  dalle  amministrazioni  e  dalle
imprese, alle norme di autoregolamentazione  o  alle  clausole  sulle
prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi  di  conflitto  di
particolare rilievo nazionale, puo' acquisire i termini  economici  e
normativi  della  controversia  e  sentire  le   parti   interessate,
chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; 
    f) trasmette  ai  Presidenti  delle  Camere,  che  li  portano  a
conoscenza  del  Parlamento  e  del  Governo,  e  ne  assicurano   la
divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le  pronunce
di propria competenza.