Art. 13. 
 
            (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) 
 
    1. Al fine di assicurare un  efficace  controllo  e  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica,  nonche'  per  acquisire  gli
elementi informativi necessari per dare attuazione  e  stabilita'  al
federalismo  fiscale,  le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   a
inserire in una banca dati unitaria  istituita  presso  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,    accessibile    alle    stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi
decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza  pubblica  e
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le  relative
variazioni, i  conti  consuntivi,  quelli  relativi  alle  operazioni
gestionali, nonche' tutte le informazioni  necessarie  all'attuazione
della presente legge. Con  apposita  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono  definite
le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata  la
struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 
    2. In apposita sezione della banca dati di cui al  comma  1  sono
contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione  al  federalismo
fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante  accesso
diretto, della Commissione tecnica paritetica  per  l'attuazione  del
federalismo  fiscale   e   della   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento  della  finanza  pubblica  per   l'espletamento   delle
attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5  maggio  2009,  n.
42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 
    3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi  e
modalita' definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per  il
coordinamento  della  finanza  pubblica   relativamente   agli   enti
territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata  anche
attraverso   l'interscambio   di   flussi   informativi   con   altre
amministrazioni  pubbliche.  Anche  la  Banca  d'Italia  provvede  ad
inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze
le informazioni necessarie al monitoraggio e  al  consolidamento  dei
conti pubblici. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari complessivamente a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  11
milioni di euro per l'anno 2011 e  5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2012,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con  il
medesimo decreto di cui  al  comma  3  possono  essere  stabilite  le
modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le  amministrazioni
preposte alla realizzazione della banca dati. 
 
              Note all'art. 13: 
              Per il riferimento agli artt. 4 e 5 della citata  legge
          n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».