Art. 13 
 
               Programma triennale ed elenchi annuali 
 
                 (art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. In conformita' dello  schema-tipo  definito  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  sulla  base  degli
studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno  viene  redatto,
aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori
pubblici da eseguire  nel  successivo  triennio.  Tale  programma  e'
deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse  dallo  Stato
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio  pluriennale,
ed e' ad essi allegato  assieme  all'elenco  dei  lavori  da  avviare
nell'anno. 
    2. Il  programma  indica,  per  tipologia  e  in  relazione  alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati
attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche  di  ordine
ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni  con
piani di assetto territoriale o di settore, le  risorse  disponibili,
la stima dei costi e  dei  tempi  di  attuazione.  Le  priorita'  del
programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita'  rispetto  ad
altri elementi in conformita' di quanto disposto dal codice. 
    3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti,  entro
il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro
il 15 ottobre di ogni anno. La proposta  di  aggiornamento  e'  fatta
anche in  ordine  alle  esigenze  prospettate  dai  responsabili  del
procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni  dello  Stato
procedono all'aggiornamento definitivo del  programma  entro  novanta
giorni  dall'approvazione  della  legge  di  bilancio  da  parte  del
Parlamento. 
    4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma  3  e'  redatto,
entro la stessa  data,  l'elenco  dei  lavori  da  avviare  nell'anno
successivo,  con  l'indicazione  del  codice   unico   di   progetto,
previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.