Art. 13 
 
     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
 
 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'  anticipata,  in
via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale
propria e' fissata al 2015. 
 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale  e  le  pertinenze
della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si
intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e'  costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei
commi 4 e 5 del presente articolo. 
 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito  da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
     a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  A  e
nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
categoria catastale A/10; 
     b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
     c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
A/10; 
     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
     e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale
C/1. 
 5. Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. 
 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76  per  cento.  I
comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base
sino a 0,3 punti percentuali. 
 7. L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti
percentuali. 
 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base  fino  allo  0,4  per
cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai
sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di
immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
 10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. I comuni possono  stabilire  che  l'importo  di
euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che
ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire  un'aliquota
superiore a quella ordinaria  per  le  unita'  immobiliari  tenute  a
disposizione.  La  suddetta  detrazione  si   applica   alle   unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano
anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono
prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato
contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di
imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 12. Il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e  dell'articolo
14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
     a. l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
     b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)  del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446; 
     c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
     d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
 15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997. 
 16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite
dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono
sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
diritto dei contribuenti. 
 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito  ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni  recate  dal
presente  articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue.  Con  le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
di cui al precedente periodo. 
 18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte
le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
compartecipazione di cui al comma 4"; 
 19. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
 20.  La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
 21. All'articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole  "30  settembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"; 
     b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
     c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013". 
 Restano salve le domande  presentate  e  gli  effetti  che  si  sono
prodotti  dopo  la  scadenza  dei   termini   originariamente   posti
dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.