Art. 13 
 
                      Disposizioni procedurali 
 
  1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per
le violazioni di cui al presente  decreto  si  applicano  secondo  le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  2. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,
l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,  e'
il Capo del compartimento marittimo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 689 del 1981, si veda
          nelle note alle premesse.