Art. 13 
 
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio
                       dell'attivita' edilizia 
 
  1. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  il  terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in  cui  la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le
verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni
competenti.». 
  2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,  alla  cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti  e  presupposti  previsti  dalla  legge,  dagli   strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dai relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e   semplificazione,   d'intesa   con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  si  procede  alla
individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo
degli  strumenti  telematici,  ai  fini  della  presentazione   della
denuncia.»; 
  b) al comma 3,  prima  delle  parole:  «Qualora  l'immobile»,  sono
inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle  materie  oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»; 
  c) al comma 4,  prima  delle  parole:  «Qualora  l'immobile»,  sono
inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle  materie  oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».