(Convenzione-art. 13)
  Articolo 13 - Servizi di assistenza 
 
  Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative  o  di  altro
genere per incoraggiare  e  sostenere  l'attivazione  di  servizi  di
comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano  di
fornire consigli a chi chiama, anche a  titolo  confidenziale  e  nel
rispetto del loro anonimato.