Art. 13.
                        Paternita' dell'opera
    1. I soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, hanno diritto ad
essere  riconosciuti  autori  o  coautori  delle  opere  dell'ingegno
derivanti   dall'attivita'   svolta  presso  l'INAF,  avvalendosi  di
attrezzature  e  strutture appartenenti all'ente e/o di finanziamenti
e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.
    2.  Qualora  l'INAF  sostenga,  in  tutto o in parte, le spese di
pubblicazione  ha  diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo
quanto diversamente stabilito con l'autore e con terzi finanziatori.
    3.  In  ogni  caso  l'INAF  e'  titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione  economica  del programma per elaboratore o banca dati,
creata dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.