Art. 13. 
                     (Superficie convenzionale) 
 
  La superficie  convenzionale  e'  data  dalla  somma  dei  seguenti
elementi: 
    a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare; 
    b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; 
    c) il 20  per  cento  della  superficie  del  posto  macchina  in
autorimesse di uso comune; 
    d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine
ed altri accessori simili; 
    e) il 15  per  cento  della  superficie  scoperta  di  pertinenza
dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; 
    f) il 10 per cento della superficie condominiale  a  verde  nella
misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare. 
  E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani  con  altezza
utile inferiore a metri 1,70. 
  Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano  al  netto
dei muri perimetrali e di quelli interni. 
  L'elemento  di  cui  alla  lettera  e)  entra  nel  computo   della
superficie  convenzionale  fino  ad  un  massimo  non  eccedente   la
superficie di cui alla lettera a). 
  Alla superficie di cui alla lettera  a)  si  applicano  i  seguenti
coefficienti: 
    a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a  metri
quadrati 70; 
    b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri
quadrati 46 e metri quadrati 70; 
    c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46. 
  I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non  si
applicano agli immobili il cui stato di conservazione e  manutenzione
e' scadente ai sensi dell'articolo 21.