Art. 13. Assunzioni obbligatorie Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di eta', sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge. Il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e' riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione del periodo previdenziale minimo ai fini del conseguimento della pensione. Nelle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente piu' di trentacinque dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata nel comma precedente. Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre cinquanta dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonche', per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.