Art. 13. 
             (Imprenditori agricoli a titolo principale) 
   1. A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni  della  legge  26
ottobre 1957, n. 1047, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di
cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. 
   2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma
in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26  ottobre  1957,  n.
1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 
9. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Per  il  titolo  della  legge  n.  1047/1957  v. note
          all'art. 7.
             -   Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.  153/1975
          (Attuazione delle direttive del Consiglio  delle  Comunita'
          europee per la riforma dell'agricoltura), e' il seguente:
             "Art.   12.   -   Si   considera   a  titolo  principale
          l'imprenditore che dedichi  all'attivita'  agricola  almeno
          due  terzi  del  proprio  tempo di lavoro complessivo e che
          ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
          reddito   globale   da   lavoro  risultante  dalla  propria
          posizione fiscale.
             Il  requisito  del  reddito  e  quello inerente al tempo
          dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
             Il  requisito della capacita' professionale si considera
          presunto quando l'imprenditore che abbia  svolto  attivita'
          agricola  sia in possesso di un titolo di studio di livello
          universitario  nel  settore  agrario,  veterinario,   delle
          scienze  naturali,  di un diploma di scuola media superiore
          di carattere  agrario,  ovvero  di  istituto  professionale
          agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
             Il   detto   requisito   si  presume,  altresi',  quando
          l'imprenditore abbia esercitato per un  triennio  anteriore
          alla   data  di  presentazione  della  domanda  l'attivita'
          agricola come capo  di  azienda,  ovvero  come  coadiuvante
          familiare  o  come  lavoratore  agricolo:  tali  condizioni
          possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
             Negli   altri   casi   il   requisito   della  capacita'
          professionale e' accertato da una commissionie  provinciale
          nominata  dal  presidente della giunta regionale e composta
          dai   rappresentanti   delle    organizzazioni    nazionali
          professionali     degli    imprenditori    agricoli    piu'
          rappresentative e da un funzionario della  regione  che  la
          presiede".
             -  Il  testo dell'art. 22 della legge n. 1047/1957 e' il
          seguente:
             "Art.  22.  -  In deroga alle disposizioni sui minimi di
          contribuzione e sui requisiti di anzianita'  di  iscrizione
          nell'assicurazione  obbligatoria necessari al conseguimento
          della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio  decreto  11
          aprile  199,  n.  636, modificato dall'art. 2 della legge 4
          aprile 1952, n. 218, tra il 1  gennaio 1958 e il 1  gennaio
          10971,    le   persone,   di   ambo   i   sessi,   soggette
          all'assicurazione  ai  sensi  della  presente  legge,  sono
          ammesse  alla liquidazioine della pensione di vecchiaia con
          l'eta' e con il  versamento  di  un  numero  di  contributi
          giornalieri  dovuti  ai sensi della presente legge, secondo
          il seguente prospetto:
                    Eta'                  Contributi giornalieri
         __________________________     __________________________
                                           Numero        Numero
 Anno        Uomini        Donne           Uomini        Donne
   -           -             -               -             -
1958     65 ed oltre   65 ed oltre          104           104
1959          65            65              208           208
1960          65            65              312           312
1961          65            65              416           416
1962          65            65              520           520
1963          65            65              624           624
1964          65            64              728           728
1965          65            63              832           832
1966          65            62              936           936
1967          65            61            1.040         1.040
1968          65            60            1.144         1.110
1969          65            60            1.248         1.179
1970          65            60            1.352         1.249
1971          65            60            1.456         1.318
             La  concessione  della pensione di vecchiaia, sino al 31
          dicembre 1967, e'  inoltre  condizionata  all'accertamento,
          eseguito  mediante attestazione rilasciata dal servizio per
          gli elenchi nominativi dei lavoratori e  per  i  contributi
          unificati  in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto
          parte,   come   unita'   attive,   dei   nuclei   familiari
          diretto-coltivatori  o  colonici per cinque anni precedenti
          l'applicazione della presente legge o,  successivamente  al
          31  dicembre  1967,  per  tanti  anni  quanti ne mancano al
          compimento di un quindicennio dell'entrata in vigore  della
          legge stessa".
             -   Il   testo   dell'art.  24  della  legge  n.  9/1963
          (Elevazione  dei   trattamenti   minimi   di   pensione   e
          riordinamento  delle  norme  in  materia  di previdenza dei
          coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  e'  il
          seguente:
             "Art. 24. - A modifica di quanto disposto al primo comma
          dell'art.  22 della legge 26  ottobre  1957,  n.  1047,  il
          requisito  minimo di contribuzione richiesto per il diritto
          alla pensione di vecchiaia nel periodo tra  il  1   gennaio
          1962  ed il 31 dicembre 1971 e' raggiunto allorche' risulti
          coperto  di  contribuzione  obbligatoria  per   l'attivita'
          soggetta  all'obbligo  assicurativo  a norma della legge 26
          ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di
          anni indicati nel seguente prospetto:
                    NUMERO ANNI COPERTI DI CONTRIBUZIONE
                                                 Uomini
                      Anno                      e donne
                       -                           -
                     1962                          5
                     1963                          6
                     1964                          7
                     1965                          8
                     1966                          9
                     1967                         10
                     1968                         11
                     1969                         12
                     1970                         13
                     1971                         14
             I contributi complessivamente versati per il periodo dal
          1957 al 1961 compreso sono ragguagliati -  per  il  periodo
          stesso  -  ad  un  contributo  annuo  ogni  104  contributi
          giornalieri.  A   partire   dal   1962,   per   l'anno   di
          contribuzione  utile - ai fini del primo comma del presente
          articolo  -  si  intende  quello  per  il  quale  risultano
          accreditati   non   meno   di  104  contributi  giornalieri
          indipendentemente dalle eccedenze  che  si  verifichino  in
          ciascuno degli anni considerati".