(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
1. Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto
comprende la  liberta  di  ricercare,  di  ricevere  e  di  divulgare
informazioni  ed  idee  di  ogni  specie,   indipendentemente   dalle
frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o  artistica,  o  con
ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 
2. L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: 
a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure 
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico,
della salute o della moralita pubbliche.