Art. 13. 
                       Integrazione scolastica 
  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e  grado  e
nelle universita' si realizza, fermo restando quanto  previsto  dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,  e  successive
modificazioni, anche attraverso: 
    a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e  con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A
tale scopo gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8  giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita',  sono
fissati agli indirizzi per la stipula  degli  accordi  di  programma.
Tali accordi di  programma  sono  finalizzati  alla  predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,  riabilitativi
e  di  socializzazione   individualizzati,   nonche'   a   forme   di
integrazione  tra  attivita'  scolastiche  e  attivita'   integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'  previsti  i  requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici  e  privati  ai  fini
della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate; 
    b) la dotazione alle scuole e alle  universita'  di  attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonche'  di  ogni  forma  di  ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e  presidi
funzionali all'effettivo esercizio del  diritto  allo  studio,  anche
mediante convenzioni con centri  specializzati,  aventi  funzione  di
consulenza pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di  specifico
materiale didattico; 
    c) la programmazione  da  parte  dell'universita'  di  interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarita' del piano
di stu- dio individuale; 
    d) l'attribuzione, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  di  incarichi
professionali  ad  interpreti  da  destinare  alle  universita',  per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti. 
    e) la sperimentazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare  nelle  classi
frequentate da alunni con handicap. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le  unita'
sanitarie   locali   possono   altresi'    prevedere    l'adeguamento
dell'organizzazione  e  del  funzionamento  degli  asili  nido   alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di  avviarne  precocemente
il   recupero,   la   socializzazione   e   l'integrazione,   nonche'
l'assegnazione di personale docente specializzato e di  operatori  ed
assistenti specializzati. 
  3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo  restando,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire
l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
  4. I posti di sostegno per la scuola secondaria  di  secondo  grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in  servizio
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  in  modo  da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto  per  gli  altri
gradi di istruzione e comunque entro i  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma  6,  lettera
h). 
  5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  garantite
attivita' didattiche di sostegno, con  priorita'  per  le  iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle  aree  disciplinari  individuate  sulla
base  del  profilo  dinamico-funzionale  e  del   conseguente   piano
educativo individualizzato. 
  6. Gli insegnanti di  sostegno  assumono  la  contitolarita'  delle
sezioni  e  delle   classi   in   cui   operano,   partecipano   alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione  e  verifica
delle attivita'  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti. 
 
          Note all'art. 13
          - La legge n. 360/1976 reca: "Modifica  dell'art.  1  della
          legge  26 ottobre 1952, n. 1463, statizzazione delle scuole
          elementari per ciechi".
          - La legge n. 517/1977 reca: "Norme sulla valutazione degli
          alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche'
          altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".
          - Il testo dell'art. 27 della legge n.  142/1990  e'  stato
          gia' pubblicato nella nota all'art. 5.
          -   Il   D.P.R.   n.   419/1974  reca  norme  in  tema  di:
          "Sperimentazione   e   ricerca   educativa,   aggiornamento
          culturale  e  professionale  ed  istituzione  dei  relativi
          istituti".
          - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega  di  cui
          all'art.  1  della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia
          di trasferimento e  di  delega  di  funzioni  statali  alle
          regioni a statuto ordinario.