Art. 13
                       (Ricerca metodologica)
1.  Fino  alla  definizione  dei  curricoli  di cui all'articolo 8 si
applicano   gli   attuali   ordinamenti   degli   studi   e  relative
sperimentazioni,  nel  cui  ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire  a  definire  gli obiettivi specifici di apprendimento di
cui  all'articolo  8,  riorganizzando  i  propri  percorsi  didattici
secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo
scambio  di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione
di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.