Art. 13.
                        Riunione preliminare

  1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco  dei  lavori, il Presidente puo' delegare un proprio sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni.
  2.  Il  presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale
segretario  di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione  dei  lavori  collegiali.  Il  verbale della riunione
plenaria  congiunta  delle  due  commissioni  verra'  riportato nella
verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa.  Tale  dichiarazione  e'  obbligatoria  anche se negativa: un
componente  della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno  o  piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente   sostituito   per   incompatibilita'  dal  competente
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza  di  rapporti  di  parentela e di affinita' entro il quarto
grado,  ovvero  di  rapporto  di  coniugio  con  i candidati che essi
dovranno   esaminare.   Qualora  il  presidente  accerti  che  tra  i
componenti  sono  presenti  docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale,  di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra'
farlo   presente   al   Direttore  generale  dell'ufficio  scolastico
regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il  Direttore  generale  dell'ufficio scolastico regionale competente
provvedera'  in  modo  analogo  nei  confronti  dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
  Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai
vincoli  sopradescritti  con  un alunno o alunni interni, nel caso in
cui   il   competente   consiglio   di   classe  non  abbia  ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
  I  Presidenti  e i commissari nominati in sostituzione di personale
impedito  ad  espletare  l'incarico  devono  in ogni caso rilasciare,
anche  se  negative,  le  dichiarazioni di non aver impartito lezioni
private  e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro il
quarto  grado  ne'  di  coniugio  con  i  candidati che essi dovranno
esaminare.
  5.  Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in quelle
successive  la  classe/commissione  prende  in  esame  gli  atti  e i
documenti  relativi  ai  candidati interni, nonche' la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
   a) elenco dei candidati;
   b)  domande  di  ammissione  agli esami dei candidati esterni e di
quelli  interni  che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui
all'art.  2,  comma  2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare   tutti   gli  elementi  utili  ai  fini  dello  svolgimento
dell'esame;
   c) certificazioni relative ai crediti formativi;
   d)  copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
   e)  per  gli  allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del  corso  di  studi  per merito, attestazioni concernenti gli esiti
degli   scrutini  finali  della  penultima  classe  e  dei  due  anni
antecedenti  la  penultima,  recanti  i  voti  assegnati alle singole
discipline,  nonche'  attestazione  in  cui  si  indichi l'assenza di
ripetenze   nei  due  anni  predetti,  e  l'indicazione  del  credito
scolastico attribuito;
   f)  per  i  candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita'
all'ultima  classe,  esito  dell'esame preliminare ed indicazione del
credito scolastico attribuito;
   g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
   h)  documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
   i)   per  le  classi  sperimentali,  relazione  informativa  sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
  6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
insanabili,  provvede  a  darne tempestiva comunicazione al Ministero
cui  compete,  ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925,
n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
  Il  Presidente  della  commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
sanabili  da  parte  dell'istituto  sede d'esami, invita il dirigente
scolastico  a  provvedere  tempestivamente  in  merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di classe.
  Il  Presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
sanabili  da  parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta   documentazione,   fissando   contestualmente  il  termine  di
adempimento.
  7.  Nella  medesima  seduta,  relativamente ai candidati esterni in
possesso di ammissione all'ultima classe, la commissione provvede, ai
sensi  degli  articoli 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri
di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico   e   ad   eventuali   crediti  formativi,  opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l'esame.  Dopo  aver  stabilito  i  criteri  suddetti, la commissione
attribuisce   ad   ogni   singolo  candidato  esterno,  con  adeguata
motivazione  da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico   e   agli  eventuali  crediti  formativi.  L'esito  delle
attribuzioni  e'  pubblicato  all'albo dell'istituto sede di esame il
giorno della prima prova scritta.
  8.  In  sede  di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati  finalizzate  all'avvio  del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 11 della presente ordinanza.
  9.  In  sede  di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione  stabilisce  i  criteri di correzione e valutazione delle
prove  scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione  della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
  10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le  modalita'  di  svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito   dall'art.   16  della  presente  ordinanza.  Le  relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
  11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina  i  criteri  per  l'eventuale  attribuzione  del  punteggio
integrativo,  fino  a  un  massimo  di  5  punti, per i candidati che
abbiano  conseguito  un  credito  scolastico  di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.