Art. 13 
 
 
                Indennizzo per prestazioni aggiuntive 
 
  1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto  disposto  dal
comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei  limiti
e alle condizioni contrattualmente definiti: 
    a) nel caso di morte  di  un  soggetto  assicurato  genitore,  il
capitale spettante ai figli minorenni  conviventi  e'  aumentato  del
50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano
gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%; 
    b)  al  soggetto   assicurato   che   non   abbia   compiuto   il
quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate
le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o
stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito; 
    c) nel caso  di  morso  di  animali,  insetti  e  aracnoidi,  che
comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito  di  relativa
diagnosi che  accerti  detto  evento,  al  soggetto  assicurato  sono
rimborsate le relative spese documentate; 
    d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione  o  assorbimento
involontario  di  sostanze  che  comporti  almeno  un  ricovero   con
pernottamento in istituto di cura ed a seguito di  relativa  diagnosi
ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al  soggetto  assicurato
sono rimborsate le relative spese documentate; 
    e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato  in  istituto  di
cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi  di
sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate  le  relative  spese
documentate; 
    f) qualora l'infortunio,  a  causa  dell'entita'  delle  lesioni,
determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che,
a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la  perdita
dell'anno  scolastico,  al  soggetto  assicurato  e'  corrisposto  un
indennizzo incrementato del 20%.