Art. 13 
 
                     Anticipazione sperimentale 
                  dell'imposta municipale propria  
 
  1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata,  in
via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in
quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.
Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale
propria e' fissata al 2015. 
  2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale  e  le  pertinenze
della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si
intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
  3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei
commi 4 e 5 del presente articolo. 
  4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
    a. 160 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  A  e
nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della
categoria catastale A/10; 
    b. 140 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  B  e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
    (( b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale D/5; )) 
    c. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale
A/10; 
    d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (( ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1°  gennaio  2013
)); 
    e. 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale
C/1. 
  5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante
in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, (( un moltiplicatore pari a 130.  Per
i coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori  agricoli  professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari  a  110.
)) 
  6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per  cento.  I
comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base
sino a 0,3 punti percentuali. 
  7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti
percentuali. 
  8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
  9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino  allo  0,4  per
cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai
sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di
immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 
  10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. (( Per gli  anni  2012  e  2013  la  detrazione
prevista dal primo periodo e'  maggiorata  di  50  euro  per  ciascun
figlio di eta' non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorante
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale.  L'importo   complessivo   della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'  superare
l'importo  massimo  di  euro  400  )).  I  comuni  possono   disporre
l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a   concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per  le  unita'  immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle  unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano
anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono
prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  11. E' riservata allo Stato la quota di  imposta  pari  alla  meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato
contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di
imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
  12. Il versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo
le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9  e  dell'articolo
14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1° gennaio 2012».  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura  stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
il  riferimento  alla  «legge  per  la  finanza  locale»  si  intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  14. Sono abrogate, (( a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  )),  le
seguenti disposizioni: 
    a.  l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; 
    b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d),  e)  ed  h)  del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446; 
    c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
    d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
    (( d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e  2-quater  dell'articolo  7  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. )) 
  (( 14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria  catastale
presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. )) 
  (( 14-ter. I fabbricati rurali iscritti  al  catasto  terreni,  con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere  dichiarati  al  catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. )) 
  (( 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta  municipale
propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio  dell'imposta  e'  determinato  dai   comuni   a   seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte  del  soggetto  obbligato,  si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  336,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle  sanzioni  previste
dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge  13  aprile  1939,  n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.
1249, e successive modificazioni. )) 
  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo
dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997. 
  16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma  11,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, le parole da «differenziate»  a  «legge  statale»  sono
sostituite dalle seguenti:  «utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
principio  di  progressivita'».  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
diritto dei contribuenti. 
  17. Il fondo sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna (( variano in ragione delle differenze del  gettito  stimato
ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui  al  presente
articolo )). In caso di incapienza ciascun comune  versa  all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure  previste
dall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
stimato di cui al precedente periodo. (( L'importo complessivo  della
riduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. )) 
  18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono  aggiunte
le seguenti:  «nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
compartecipazione di cui al comma 4»; 
  19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  (( 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e'   esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza
pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
compartecipazione del 2 per  cento  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche )). 
  20. La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
  21.(( (Soppresso). )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23,   recante
          "Disposizioni   in   materia   di    federalismo    Fiscale
          Municipale", come modificati  dal  comma  14  del  presente
          articolo: 
              "Art. 8 (Imposta municipale  propria)  -  1.  L'imposta
          municipale propria  e'  istituita,  a  decorrere  dall'anno
          2014,  e  sostituisce,  per  la   componente   immobiliare,
          l'imposta sul reddito delle persone fisiche e  le  relative
          addizionali  dovute  in  relazione  ai   redditi   fondiari
          relativi ai beni non locati,  e  l'imposta  comunale  sugli
          immobili. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 
              3. L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al
          possesso  dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze
          della  stessa.  Si   intende   per   effettiva   abitazione
          principale l'immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
          edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
          possessore dimora abitualmente e  risiede  anagraficamente.
          L'esclusione si applica alle pertinenze classificate  nelle
          categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
          un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna   delle   categorie
          catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione  non  si  applica
          alle  unita'  immobiliari  classificate   nelle   categorie
          catastali A1, A8 e A9. 
              4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile
          il valore dell'immobile determinato ai sensi  dell'articolo
          5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
              5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti
          abitazione principale ai sensi del comma  3,  l'imposta  e'
          dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
          cento. La predetta  aliquota  puo'  essere  modificata  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,  nel  rispetto  dei  saldi  di   finanza
          pubblica, tenendo  conto  delle  analisi  effettuate  dalla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza  pubblica.  I
          comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale
          adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
          di previsione, modificare, in  aumento  o  in  diminuzione,
          sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  ovvero  sino  a  0,2  punti
          percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. 
              6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
          cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
              7. I comuni possono, con  deliberazione  del  consiglio
          comunale, adottata entro il termine  per  la  deliberazione
          del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
          al comma 5, primo periodo,  sia  ridotta  fino  alla  meta'
          anche nel  caso  in  cui  abbia  ad  oggetto  immobili  non
          produttivi di reddito fondiario ai sensi  dell'articolo  43
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel  caso  in  cui
          abbia ad oggetto immobili posseduti  dai  soggetti  passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito  della
          facolta' prevista dal  presente  comma,  i  comuni  possono
          stabilire che l'aliquota ridotta si applichi  limitatamente
          a determinate categorie di immobili. 
              Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) -
          1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
          proprietario di immobili,  inclusi  i  terreni  e  le  aree
          edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
          strumentali o alla cui  produzione  o  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa, ovvero  il  titolare  di  diritto
          reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,  superficie
          sugli stessi. Nel caso di concessione  di  aree  demaniali,
          soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli  immobili,
          anche da costruire o in corso di costruzione,  concessi  in
          locazione finanziaria, soggetto passivo e' il  locatario  a
          decorrere dalla data della stipula e per  tutta  la  durata
          del contratto. 
              2.   L'imposta    e'    dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              4. 
              5. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  52
          del citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni
          possono   introdurre   l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
          strumenti di deflazione del  contenzioso,  sulla  base  dei
          criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme  dovute
          possa   essere   effettuato   in   forma   rateale,   senza
          maggiorazione di interessi. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani sono approvati i modelli  della  dichiarazione,  i
          modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
          di riscossione, distintamente  per  ogni  contribuente,  ai
          comuni e al sistema informativo della fiscalita'. 
              7.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il  contenzioso  si
          applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504  del  1992  e
          l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
          del 2006. 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),  f),  h),
          ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 
              9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
          3, i redditi derivanti dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai  sensi  dell'articolo  43  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          continuano ad essere assoggettati  alle  ordinarie  imposte
          erariali sui redditi.". 
              Comma 2: 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          Decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  recante
          "Riordino della finanza degli enti  territoriali,  a  norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": 
              "Art. 2 (Definizione di fabbricati e aree) - 1. Ai fini
          dell'imposta di cui all'articolo 1: 
              a)  per  fabbricato  si  intende  l'unita'  immobiliare
          iscritta o che deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio
          urbano,  considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato
          l'area  occupata  dalla  costruzione  e   quella   che   ne
          costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova  costruzione
          e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
          dei lavori di costruzione  ovvero,  se  antecedente,  dalla
          data in cui e' comunque utilizzato; 
              b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
          a scopo edificatorio in  base  agli  strumenti  urbanistici
          generali o  attuativi  ovvero  in  base  alle  possibilita'
          effettive di edificazione  determinate  secondo  i  criteri
          previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
          pubblica  utilita'.   Sono   considerati,   tuttavia,   non
          fabbricabili i terreni posseduti e  condotti  dai  soggetti
          indicati nel comma 1 dell'articolo 9,  sui  quali  persiste
          l'utilizzazione agro-silvo-pastorale  mediante  l'esercizio
          di attivita' dirette  alla  coltivazione  del  fondo,  alla
          silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed  all'allevamento  di
          animali . Il comune, su richiesta del contribuente, attesta
          se un'area sita nel proprio territorio e'  fabbricabile  in
          base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 
              c) per terreno agricolo si intende il  terreno  adibito
          all'esercizio delle attivita' indicate  nell'articolo  2135
          del codice civile.". 
              Comma 3: 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          citato Decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art.  5  (Base  imponibile)  -  1.   Base   imponibile
          dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma  2
          dell'articolo 1. 
              2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito da quello che risulta  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto , vigenti al 1° gennaio
          dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati  con
          i  criteri  e  le  modalita'  previsti  dal  primo  periodo
          dell'ultimo comma dell'articolo 52 del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131. 
              3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
          D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente  posseduti  da
          imprese e distintamente contabilizzati, fino  all'anno  nel
          quale i medesimi sono iscritti in catasto con  attribuzione
          di rendita, il valore e' determinato, alla data  di  inizio
          di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data  di
          acquisizione, secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
          periodo del comma 3, dell'articolo 7 del  decreto-legge  11
          luglio 1992, n. 333 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  8  agosto  1992,  n.  359,  applicando  i   seguenti
          coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;
          per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990:  1,10;  per  l'anno
          1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno  1987:  1,30;
          per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985:  1,50;  per  l'anno
          1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982  e  anni
          precedenti:  1,80.  I  coefficienti  sono  aggiornati   con
          decreto del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale. In caso  di  locazione  finanziaria  il
          locatore o il locatario possono esperire  la  procedura  di
          cui al regolamento adottato con decreto del Ministro  delle
          finanze  del  19  aprile  1994,  n.  701,  con  conseguente
          determinazione del valore del fabbricato sulla  base  della
          rendita proposta, a decorrere dal primo  gennaio  dell'anno
          successivo a quello nel corso del  quale  tale  rendita  e'
          stata annotata negli atti catastali,  ed  estensione  della
          procedura  prevista  nel  terzo   periodo   del   comma   1
          dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore
          e' determinato sulla base  delle  scritture  contabili  del
          locatore, il quale e' obbligato a  fornire  tempestivamente
          al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
              4. 
              5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da
          quello venale in comune commercio al 1°  gennaio  dell'anno
          di imposizione, avendo riguardo alla zona  territoriale  di
          ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
          d'uso  consentita,  agli  oneri  per  eventuali  lavori  di
          adattamento del terreno necessari per  la  costruzione,  ai
          prezzi medi rilevati sul  mercato  dalla  vendita  di  aree
          aventi analoghe caratteristiche. 
              6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di
          demolizione di fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a
          norma dell'articolo 31, comma 1,  lettere  c),  d)  ed  e),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, la  base  imponibile  e'
          costituita dal valore dell'area, la  quale  e'  considerata
          fabbricabile   anche   in   deroga   a   quanto   stabilito
          nell'articolo 2, senza computare il valore  del  fabbricato
          in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei  lavori
          di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se
          antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
          ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato. 
              7. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello che risulta  applicando  all'ammontare  del  reddito
          dominicale risultante in catasto , vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  imposizione,  un   moltiplicatore   pari   a
          settantacinque.". 
              Comma 4: 
              --  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   48
          dell'articolo 3 della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          recante  "Misure   di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica": 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata)  -  1.-47.
          (omissis). 
              48. Fino alla data di entrata  in  vigore  delle  nuove
          tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali  urbane  sono
          rivalutate  del  5  per  cento  ai  fini  dell'applicazione
          dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e  di  ogni  altra
          imposta. 
              49 - 100. (omissis).". 
              Comma 5: 
              -- Si riporta il  testo  vigente  del  comma  51  della
          citata legge n. 662 del 1996: 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata)  -  1.-50.
          (omissis). 
              51. Fino alla data di entrata  in  vigore  delle  nuove
          tariffe d'estimo ai fini  dei  tributi  diversi  da  quelli
          indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono  rivalutati
          del 25 per  cento.  L'incremento  si  applica  sull'importo
          posto  a  base  della  rivalutazione   operata   ai   sensi
          dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724. 
              42 - 100. (omissis).". 
              Comma 6: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  52  del
          citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,   recante
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali": 
              "Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
          disciplinare con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
          tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione  e
          definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti
          passivi e della aliquota massima dei singoli  tributi,  nel
          rispetto   delle   esigenze   di   semplificazione    degli
          adempimenti dei contribuenti. Per quanto non  regolamentato
          si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale.. Con decreto dei Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'  articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le societa' di  cui  all'  articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
          articolo 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica. 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. (sopresso).". 
              Comma 7: 
              --  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   3-bis
          dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133, recante "Ulteriori interventi  correttivi  di
          finanza pubblica per l'anno 1994": 
              "Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati) -  1.
          - 3. (omissis). 
              3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi  carattere  di
          ruralita'  alle  costruzioni  strumentali  necessarie  allo
          svolgimento dell'attivita'  agricola  di  cui  all'articolo
          2135 del codice civile e in particolare destinate: 
              a) alla protezione delle piante; 
              b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
              c)  alla  custodia  delle  macchine   agricole,   degli
          attrezzi e delle scorte occorrenti per  la  coltivazione  e
          l'allevamento; 
              d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
              e) all'agriturismo, in conformita'  a  quanto  previsto
          dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
              f) ad abitazione  dei  dipendenti  esercenti  attivita'
          agricole nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
          determinato per un  numero  annuo  di  giornate  lavorative
          superiore a cento, assunti in  conformita'  alla  normativa
          vigente in materia di collocamento; 
              g) alle persone addette all'attivita'  di  alpeggio  in
          zona di montagna; 
              h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
              i) alla manipolazione,  trasformazione,  conservazione,
          valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
          anche se effettuate da cooperative e loro consorzi  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio
          2001, n. 228 ; 
              l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso
          . 
              3-ter.-14. omissis.". 
              Comma 8: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  43  del
          citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art.  43.  (Immobili   non   produttivi   di   reddito
          fondiario) - 1. Non si considerano  produttivi  di  reddito
          fondiario gli immobili relativi ad  imprese  commerciali  e
          quelli che costituiscono beni strumentali  per  l'esercizio
          di arti e professioni. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per
          l'esercizio  dell'arte   o   professione   o   dell'impresa
          commerciale da parte del possessore. Gli immobili  relativi
          ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni si  considerano  strumentali  anche  se  non
          utilizzati o anche se dati in locazione  o  comodato  salvo
          quanto disposto dall'art.  77,  comma  1.  Si  considerano,
          altresi',  strumentali  gli  immobili  di  cui   all'ultimo
          periodo del comma 1-bis dell'articolo 62  per  il  medesimo
          periodo temporale ivi indicato.". 
              Comma 10: 
              -- Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
              "Art. 8. (Riduzioni e  detrazioni  dell'imposta)  -  1.
          L'imposta e' ridotta del 50  per  cento  per  i  fabbricati
          dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e   di   fatto   non
          utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno  durante  il
          quale  sussistono  dette   condizioni.   L'inagibilita'   o
          inabitabilita' e' accertata dall'ufficio  tecnico  comunale
          con perizia a carico del proprietario,  che  allega  idonea
          documentazione  alla  dichiarazione.  In   alternativa   il
          contribuente  ha  facolta'  di   presentare   dichiarazione
          sostitutiva ai sensi della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,
          rispetto  a  quanto  previsto   dal   periodo   precedente.
          L'aliquota puo' essere stabilita dai  comuni  nella  misura
          del 4 per mille, per un periodo comunque  non  superiore  a
          tre anni, relativamente ai  fabbricati  realizzati  per  la
          vendita e non venduti dalle imprese che hanno  per  oggetto
          esclusivo o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
          l'alienazione di immobili. 
              2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare
          adibita ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo,
          intendendosi per tale, salvo  prova  contraria,  quella  di
          residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del
          suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende
          quella nella quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a
          titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale,  e  i
          suoi familiari dimorano abitualmente. 
              2-bis. Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo  si
          detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per  mille  della
          base  imponibile  di  cui  all'  articolo  5.   L'ulteriore
          detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita
          fino a concorrenza del suo ammontare ed  e'  rapportata  al
          periodo  dell'anno  durante  il   quale   si   protrae   la
          destinazione  di   abitazione   principale.   Se   l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima si verifica. 
              2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis  si
          applica a tutte le abitazioni ad  eccezione  di  quelle  di
          categoria catastale A1, A8 e A9. 
              3. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  1997,  con  la
          deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6,  l'imposta
          dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
          principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al
          50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000  di
          cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere  elevato,
          fino a lire  500.000  ,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
          bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche
          limitatamente alle categorie di soggetti in  situazioni  di
          particolare  disagio  economico-sociale,  individuate   con
          deliberazione del competente organo comunale. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti  alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione principale dei soci  assegnatari,  nonche'  agli
          alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi  per
          le case popolari.". 
              --  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   3-bis
          dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  504  del
          1992: 
              "Art. 6. (Determinazione delle aliquote e dell'imposta)
          - 1.-3. (omissis). 
              3-bis.  Il  soggetto  passivo   che,   a   seguito   di
          provvedimento   di   separazione   legale,    annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, non risulta assegnatario della casa  coniugale,
          determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
          dal comune per l'abitazione principale e le  detrazioni  di
          cui  all'  articolo  8,  commi  2  e  2-bis,  calcolate  in
          proporzione  alla  quota  posseduta.  Le  disposizioni  del
          presente comma si applicano a condizione  che  il  soggetto
          passivo non sia titolare del diritto  di  proprieta'  o  di
          altro diritto reale su un immobile destinato ad  abitazione
          situato  nello  stesso  comune  ove  e'  ubicata  la   casa
          coniugale. 
              4. (omissis).". 
              -- Si riporta il  testo  vigente  del  comma  56  della
          citata legge n. 662 del 1996: 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata) - 1. - 55.
          (omissis). 
              56. I comuni possono considerare  direttamente  adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata. 
              57 - 100. (omissis).". 
              Comma 12: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  52  del
          citato decreto legislativo n. 446 del 1997: 
              "Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni) - 1. Le province ed i comuni possono
          disciplinare con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
          tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione  e
          definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti
          passivi e della aliquota massima dei singoli  tributi,  nel
          rispetto   delle   esigenze   di   semplificazione    degli
          adempimenti dei contribuenti. Per quanto non  regolamentato
          si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale.. Con decreto dei Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'  articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le societa' di  cui  all'  articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
          articolo 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica. 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. 
              7. ". 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni": 
              "Art.  17  (Oggetto)  -  1.  I  contribuenti   eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85 . 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche 
              2-bis.omissis ". 
              Comma 13: 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, nonche'
          l'articolo 14 come modificato  dalla  presente  legge,  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23,   recante
          "Disposizioni   in   materia   di    federalismo    fiscale
          municipale": 
              "Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria)
          - 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria  sono
          il proprietario di immobili, inclusi i terreni  e  le  aree
          edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
          strumentali o alla cui  produzione  o  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa, ovvero  il  titolare  di  diritto
          reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,  superficie
          sugli stessi. Nel caso di concessione  di  aree  demaniali,
          soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli  immobili,
          anche da costruire o in corso di costruzione,  concessi  in
          locazione finanziaria, soggetto passivo e' il  locatario  a
          decorrere dalla data della stipula e per  tutta  la  durata
          del contratto. 
              2.   L'imposta    e'    dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              4. 
              5. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  52
          del citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni
          possono   introdurre   l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
          strumenti di deflazione del  contenzioso,  sulla  base  dei
          criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme  dovute
          possa   essere   effettuato   in   forma   rateale,   senza
          maggiorazione di interessi. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani sono approvati i modelli  della  dichiarazione,  i
          modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
          di riscossione, distintamente  per  ogni  contribuente,  ai
          comuni e al sistema informativo della fiscalita'. 
              7.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il  contenzioso  si
          applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504  del  1992  e
          l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
          del 2006. 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),  f),  h),
          ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 
              9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
          3, i redditi derivanti dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai  sensi  dell'articolo  43  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          continuano ad essere assoggettati  alle  ordinarie  imposte
          erariali sui redditi. 
              Art.  14.   (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
          1.  L'imposta  municipale  propria  e'  indeducibile  dalle
          imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle
          attivita' produttive. 
              2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del
          presente decreto, nei confronti  delle  regioni  a  statuto
          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei
          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure
          previste dall'articolo 27 della  citata  legge  n.  42  del
          2009, e in particolare: 
              a) nei casi in cui, in base alla legislazione  vigente,
          alle   regioni    a    statuto    speciale    spetta    una
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi
          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
          cedolare secca di cui all'articolo 3; 
              b) sono stabilite  la  decorrenza  e  le  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  2  nei
          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto
          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
          propria di cui all'articolo 8  si  tiene  conto  anche  dei
          tributi da essa sostituiti. 
              3. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza
          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente
          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi da 1  a  8;  alle  predette
          regioni e province autonome spettano le  devoluzioni  e  le
          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie
          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con
          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e
          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi
          erariali o per quelli da essi sostituiti. 
              4.  Il  presente  decreto   legislativo   concorre   ad
          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono
          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
          n.  196  del  2009,  nonche'  alla  banca   dati   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge  n.
          42 del 2009. 
              5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
          finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata  legge
          n. 196  del  2009,  in  materia  di  limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle
          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure
          correttive. 
              6. E' confermata la potesta' regolamentare  in  materia
          di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52  e  59
          del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per  i
          nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 
              7. Sino alla revisione  della  disciplina  relativa  ai
          prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi  urbani,
          continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in
          base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi
          urbani e la tariffa di igiene ambientale.  Resta  ferma  la
          possibilita' per i comuni di adottare la tariffa  integrata
          ambientale. (e' abrogato, con efficacia a decorrere dal  1°
          gennaio 2013). 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011,   le   delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
              9. Per il perseguimento delle finalita'  istituzionali,
          di quelle indicate nell'articolo 10, comma  5,  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992,  nonche'  dei  compiti
          attribuiti con i decreti legislativi emanati in  attuazione
          della  citata  legge  n.  42   del   2009,   e   successive
          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta
          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni
          Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale
          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
          al   gettito   annuale   prodotto   dall'imposta   di   cui
          all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,   sono   stabilite   le   modalita'   di
          attribuzione  delle  risorse  in  sostituzione  di   quelle
          vigenti, nonche'  le  altre  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
              10.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di cui all'articolo  2,  comma  4,  stabilisce  le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune.". 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. (Sanzioni ed interessi)  -  1.  Per  l'omessa
          presentazione della dichiarazione o denuncia si applica  la
          sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
          tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. 
              2. Se la dichiarazione o la denuncia sono  infedeli  si
          applica la sanzione amministrativa dal cinquanta  al  cento
          per cento della maggiore imposta dovuta. 
              3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi  non
          incidenti  sull'ammontare  dell'imposta,  si   applica   la
          sanzione  amministrativa   da   lire   centomila   a   lire
          cinquecentomila. La  stessa  sanzione  si  applica  per  le
          violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
          di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione  di
          questionari nei sessanta giorni dalla richiesta  o  per  la
          loro  mancata  compilazione  o  compilazione  incompleta  o
          infedele. 
              4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e  2  sono  ridotte
          alla misura stabilita dagli articoli 16 e  17  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il  termine
          per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie,   interviene
          adesione del contribuente con il pagamento del tributo,  se
          dovuto, e della sanzione. 
              5. La  contestazione  della  violazione  non  collegata
          all'ammontare  del  tributo  deve  avvenire,  a   pena   di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione . 
              6. ". 
              -- Si riporta il testo degli  articoli  degli  articoli
          23, 53 e 76 del decreto legislativo 15  novembre  1993,  n.
          507,  recante  "Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta
          comunale sulla pubblicita' e del  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed  aree
          pubbliche dei comuni e delle province nonche'  della  tassa
          per lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  a  norma
          dell'art.  4  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421,
          concernente il riordino della finanza territoriale",  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23 (Sanzioni ed  interessi)  -  1.  Per  l'omessa
          presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un  minimo
          di lire centomila. 
              2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
          amministrativa dal  cinquanta  al  cento  per  cento  della
          maggiore  imposta  o  diritto   dovuti.   Se   l'errore   o
          l'omissione  attengono  ad  elementi  non  incidenti  sulla
          determinazione di questi, si applica la  sanzione  da  lire
          centomila a lire cinquecentomila. 
              3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e  2  sono  ridotte
          alla misura stabilita dagli articoli 16 e  17  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il  termine
          per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie,   interviene
          adesione del contribuente con il pagamento  dell'imposta  o
          del diritto, se dovuti, e della sanzione. 
              4. 
              4-bis. " 
              "Art. 53 (Sanzioni ed  interessi)  -  1.  Per  l'omessa
          presentazione  della  denuncia  si  applica   la   sanzione
          amministrativa dal cento al duecento per cento della  tassa
          dovuta, con un minimo di lire centomila. 
              2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione  dal
          cinquanta al cento per cento della maggiore  tassa  dovuta.
          Se  l'errore  o  l'omissione  attengono  ad  elementi   non
          incidenti sulla determinazione di  questa,  si  applica  la
          sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila. 
              3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e  2  sono  ridotte
          alla misura stabilita dagli articoli 16 e  17  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro il  termine
          per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie,   interviene
          adesione del contribuente con il pagamento della tassa,  se
          dovuta, e della sanzione. 
              4. 
              "Art. 76 (Sanzioni ed  interessi)  -  1.  Per  l'omessa
          presentazione  della  denuncia,  anche  di  variazione,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un
          minimo di lire centomila. 
              2. Se la denuncia e' infedele si  applica  la  sanzione
          dal cinquanta al  cento  per  cento  della  maggiore  tassa
          dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
          incidenti  sull'ammontare  della  tassa,  si   applica   la
          sanzione  amministrativa   da   lire   centomila   a   lire
          cinquecentomila. La  stessa  sanzione  si  applica  per  le
          violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
          di atti e documenti o dell'elenco di cui  all'articolo  73,
          comma  3-bis,  ovvero  per  la  mancata   restituzione   di
          questionari nei sessanta giorni dalla richiesta  o  per  la
          loro  mancata  compilazione  o  compilazione  incompleta  o
          infedele. 
              3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo,
          sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16  e  17
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se, entro
          il  termine  per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie,
          interviene  adesione   del   contribuente   all'avviso   di
          accertamento. 
              4. La  contestazione  della  violazione  non  collegata
          all'ammontare  del  tributo  deve  avvenire,  a   pena   di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione. 
              5.". 
              -- Si riporta il testo del  comma  31  dell'articolo  3
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica.",  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. - 1. - 30. (omissis). 
              31.  Per  l'omessa  o  infedele   registrazione   delle
          operazioni di conferimento in discarica, ferme restando  le
          sanzioni stabilite per le violazioni  di  altre  norme,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   duecento   al
          quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
          Per  l'omessa  o  infedele  dichiarazione  si  applica   la
          sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione.  Le
          sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli  articoli
          16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,
          se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle   commissioni
          tributarie,  interviene   adesione   del   contribuente   e
          contestuale pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  e  della
          sanzione. 
              (omissis)". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo  2752  del  codice
          civile: 
              "Art. 2752. (Crediti per tributi diretti  dello  Stato,
          per imposta sul valore aggiunto e per  tributi  degli  enti
          locali) - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore
          i crediti dello Stato per le imposte e le  sanzioni  dovute
          secondo le norme in materia di imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  imposta  sul   reddito   delle   persone
          giuridiche, imposta sul  reddito  delle  societa',  imposta
          regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale  sui
          redditi. 
              (Comma soppresso). 
              Hanno  altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore i crediti dello Stato  per  le  imposte,  le  pene
          pecuniarie  e  le  soprattasse  dovute  secondo  le   norme
          relative all'imposta sul valore aggiunto. 
              Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente  a  quello
          dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi  dei
          comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
          locale e dalle norme relative  all'imposta  comunale  sulla
          pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni." 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo commi 39 e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006,  n.  286,   e   successive   modificazioni,   recante
          "Disposizioni   urgenti    in    materia    tributaria    e
          finanziaria.": 
              "Art. 2. (Misure in materia di riscossione) - 1. -  38.
          (omissis). 
              39. I trasferimenti  erariali  in  favore  dei  singoli
          comuni sono ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
          derivante dalle disposizioni dei commi da 33  a  38,  sulla
          base di una certificazione da parte del comune interessato,
          le cui modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno. 
              40. - 45. (omissis) 
              46. I trasferimenti  erariali  in  favore  dei  singoli
          comuni sono ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
          derivante dalle disposizioni dei commi da 40  a  45,  sulla
          base di una certificazione da parte del comune interessato,
          le cui modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno. 
              ". 
              -- Il decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia
          e delle  finanze  emanato  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'interno, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
          2010, n. 117, reca "Certificazione, fino a tutto  il  2009,
          del maggior gettito dell'Imposta  comunale  sugli  immobili
          (ICI)." 
              --  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   24
          dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2010).": 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) - 1.- 23. (omissis). 
              24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti  erariali
          di cui ai commi 39 e 46 dell' articolo 2 del  decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  e   successive
          modificazioni, i comuni trasmettono, entro il  termine  del
          31  maggio  2010,  al  Ministero  dell'interno  un'apposita
          certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno
          2009  dell'imposta  comunale  sugli   immobili,   derivante
          dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a  45
          del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del  2006,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006,
          e  successive  modificazioni,  con  modalita'   e   termini
          stabiliti con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  I
          comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta
          e  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
          trasmettono la certificazione del predetto maggior  gettito
          accertato a tutto l'anno 2009,  evidenziando  anche  quello
          relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione  o
          alla  provincia  autonoma  nel  cui   ambito   territoriale
          ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa  regione
          o provincia autonoma. Entro il termine  perentorio  del  30
          giugno 2010,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          comunicano al Ministero dell'interno  le  maggiori  entrate
          complessivamente  certificate  dai  comuni  ricadenti   nel
          proprio territorio, evidenziando anche quelle  relative  al
          solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico
          delle somme trasferite  alla  stessa  regione  o  provincia
          autonoma  a  titolo   di   rimborso   del   minor   gettito
          dell'imposta  comunale   sugli   immobili   riferita   alle
          abitazioni principali. 
              omissis.". 
              Comma 14-bis: 
              -- Si riporta il testo  vigente  del  comma  2-bis  del
          citato articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011: 
              "Art. 7. (Semplificazione fiscale) - 1. - 2. (omissis). 
              2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
          immobili ai sensi dell' articolo  9  del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni,
          i soggetti interessati possono presentare  all'Agenzia  del
          territorio  una  domanda  di  variazione  della   categoria
          catastale per l'attribuzione all'immobile  della  categoria
          A/6 per gli  immobili  rurali  ad  uso  abitativo  o  della
          categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso  strumentale.
          Alla domanda, da presentare entro il 31  marzo  2012,  deve
          essere allegata un'autocertificazione ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente  dichiara
          che l'immobile possiede, in via  continuativa  a  decorrere
          dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
          domanda, i requisiti di ruralita'  dell'immobile  necessari
          ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
          1994, e successive modificazioni." 
              omissis. 
              Comma 14-ter: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3,  del
          decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,  n.  28,
          recante "Regolamento recante norme in tema di  costituzione
          del catasto dei fabbricati e  modalita'  di  produzione  ed
          adeguamento della nuova cartografia catastale.": 
              "Art.  3.(Immobili  oggetto   di   censimento)   -   1.
          Costituiscono  oggetto  dell'inventario  tutte  le   unita'
          immobiliari, come definite all'articolo 2. 
              2.  Ai  soli  fini  della  identificazione,  ai   sensi
          dell'articolo 4, possono formare oggetto di  iscrizione  in
          catasto, senza attribuzione di rendita  catastale,  ma  con
          descrizione dei caratteri specifici  e  della  destinazione
          d'uso, i seguenti immobili: 
              a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o
          di definizione; 
              b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive  di
          reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; 
              c) lastrici solari; 
              d) aree urbane. 
              3. A meno di  una  ordinaria  autonoma  suscettibilita'
          reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione  i
          seguenti immobili: 
              a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2; 
              b) serre adibite alla coltivazione e  protezione  delle
          piante sul suolo naturale; 
              c)  vasche  per  l'acquacoltura  o  di   accumulo   per
          l'irrigazione dei terreni; 
              d) manufatti isolati privi di copertura; 
              e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie,  pozzi
          e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m,  purche'  di
          volumetria inferiore a 150 m3; 
              f)  manufatti  precari,  privi   di   fondazione,   non
          stabilmente infissi al suolo. 
              4. Le opere di cui  al  comma  3,  lettere  a)  ed  e),
          nonche'  quelle  di  cui  alla  lettera  c)  rivestite  con
          paramento murario, qualora accessori a servizio  di  una  o
          piu'  unita'  immobiliari  ordinarie,   sono   oggetto   di
          iscrizione  in  catasto   contestualmente   alle   predette
          unita'.". 
              -- Il decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994,  n.  701,  reca  "Regolamento   recante   norme   per
          l'automazione  delle  procedure  di   aggiornamento   degli
          archivi  catastali  e  delle  conservatorie  dei   registri
          immobiliari". 
              Comma 14-quater: 
              -- Il decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701, e' citato nelle  note  al  comma  14-ter  del
          presente articolo. 
              --  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   336,
          dell'articolo 1, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2005)": 
              "Art. 1 - 1. 335. (omissis). 
              336. I comuni, constatata la presenza  di  immobili  di
          proprieta' privata non  dichiarati  in  catasto  ovvero  la
          sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con  i
          classamenti catastali per intervenute variazioni  edilizie,
          richiedono  ai  titolari  di  diritti  reali  sulle  unita'
          immobiliari  interessate  la  presentazione  di   atti   di
          aggiornamento redatti ai sensi del regolamento  di  cui  al
          D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.  La
          richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
          qualora  accertata,  la  data  cui  riferire   la   mancata
          presentazione della denuncia catastale,  e'  notificata  ai
          soggetti interessati  e  comunicata,  con  gli  estremi  di
          notificazione, agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del
          territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano  alla
          richiesta entro novanta  giorni  dalla  notificazione,  gli
          uffici provinciali dell'Agenzia del territorio  provvedono,
          con oneri a carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in
          catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla  verifica
          del  classamento  delle   unita'   immobiliari   segnalate,
          notificando le risultanze del  classamento  e  la  relativa
          rendita.  Si  applicano  le  sanzioni   previste   per   le
          violazioni dell'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13
          aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
              (omissis).". 
              -- Si riporta il testo vigente degli articoli 20  e  28
          del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.  1249,
          recante  "Accertamento  generale  dei  fabbricati   urbani,
          rivalutazione del relativo reddito e formazione  del  nuovo
          catasto edilizio urbano": 
              "Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art.  3
          sono obbligati a denunciare, nei  modi  e  nei  termini  da
          stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
          possesso  dei  rispettivi  immobili,  le   quali   comunque
          implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17. 
              Nei casi di mutazioni che implichino  variazioni  nella
          consistenza delle singole unita' immobiliari,  la  relativa
          dichiarazione deve  essere  corredata  da  una  planimetria
          delle  unita'   variate,   redatta   su   modello   fornito
          dall'Amministrazione  dello  Stato,  in  conformita'  delle
          norme di cui all'art. 7. 
              Art. 28. I  fabbricati  nuovi  ed  ogni  altra  stabile
          costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
          a norma dell'art. 4, devono essere  dichiarati  all'Ufficio
          tecnico erariale entro trenta giorni  dal  momento  in  cui
          sono  divenuti  abitabili  o  servibili  all'uso  cui  sono
          destinati,    ancorche'    esenti,    temporaneamente     o
          permanentemente, dai tributi immobiliari,  ovvero  soggetti
          ad imposta mobiliare. 
              Debbono del pari essere  dichiarati,  entro  lo  stesso
          termine, i fabbricati che  passano  dalla  categoria  degli
          esenti a quella dei soggetti all'imposta. 
              La dichiarazione deve  essere  compilata  per  ciascuna
          unita'   immobiliare    su    apposita    scheda    fornita
          dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
          una planimetria, designata su modello fornito dalla  stessa
          Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
          7. 
              I Comuni sono obbligati  a  dare  notizia  agli  Uffici
          tecnici erariali competenti per territorio,  delle  licenze
          di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della  legge
          17 agosto 1942, n. 1150.". 
              Comma 15: 
              --  il  testo  dell'articolo  52  del  citato   decreto
          legislativo n. 446 del 1997  e'  riportato  nelle  nota  al
          comma 6 del presente articolo. 
              Comma 16: 
              -- Si riporta il testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante "Istituzione
          di   una   addizionale   comunale   all'IRPEF,   a    norma
          dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre  1997,  n.
          449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16
          giugno 1998, n. 191.", cosi' come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 1.- 1. E' istituita, a decorrere dal  1°  gennaio
          1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
          il  15   dicembre   (3),   e'   stabilita   l'aliquota   di
          compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
          dall'anno successivo ed  e'  conseguentemente  determinata,
          con i medesimi  decreti,  la  equivalente  riduzione  delle
          aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  ,
          nonche'   eventualmente   la    percentuale    dell'acconto
          dell'imposta   sul   reddito    delle    persone    fisiche
          relativamente al periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la
          suddetta   riduzione   delle   aliquote.   L'aliquota    di
          compartecipazione dovra' cumulare la  parte  specificamente
          indicata per i comuni  e  quella  relativa  alle  province,
          quest'ultima finalizzata  esclusivamente  al  finanziamento
          delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 
              3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, e successive  modificazioni,  possono  disporre  la
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale di cui al comma  2  con  deliberazione  da
          pubblicare nel sito individuato con decreto  del  capo  del
          Dipartimento  per  le  politiche  fiscali   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 31  maggio  2002,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno   2002.
          L'efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico. La  variazione
          dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  non
          puo' eccedere complessivamente 0,8  punti  percentuali.  La
          deliberazione puo' essere  adottata  dai  comuni  anche  in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2. 
              3-bis. Con il medesimo regolamento di cui  al  comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali; 
              4. L'addizionale e' determinata applicando  al  reddito
          complessivo determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
          riconosciuti ai fini di tale imposta  l'aliquota  stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
          credito di cui  all'articolo  165  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  .  L'addizionale
          e'  dovuta  alla  provincia  e  al  comune  nel  quale   il
          contribuente ha il  domicilio  fiscale  alla  data  del  1°
          gennaio dell'anno cui si  riferisce  l'addizionale  stessa,
          per le  parti  spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale
          medesima e' effettuato in acconto e a saldo  unitamente  al
          saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.
          L'acconto e'  stabilito  nella  misura  del  30  per  cento
          dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui  ai
          commi 2 e 3  al  reddito  imponibile  dell'anno  precedente
          determinato ai sensi del primo periodo del presente  comma.
          Ai fini della determinazione  dell'acconto,  l'aliquota  di
          cui al comma 3 e la soglia di esenzione  di  cui  al  comma
          3-bis  sono  assunte   nella   misura   vigente   nell'anno
          precedente, salvo che la pubblicazione della  delibera  sia
          effettuata  entro  il  20  dicembre  precedente  l'anno  di
          riferimento. 
              (omissis)". 
              -- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011, cosi' come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1 (Disposizioni  per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica) - 1. - 10. (omissis). 
              11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7,  del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,   n.   126,
          confermata dall'articolo  1,  comma  123,  della  legge  13
          dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a   decorrere
          dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  di  cui  al
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E'  abrogato
          l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
          vigenza  del  predetto  articolo  5.  Per   assicurare   la
          razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e  la
          salvaguardia dei criteri di progressivita' cui  il  sistema
          medesimo e' informato, i comuni possono stabilire  aliquote
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  utilizzando  esclusivamente  gli   stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'. Resta  fermo  che
          la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          1 del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.  360,  e'
          stabilita unicamente in ragione del possesso  di  specifici
          requisiti reddituali e deve essere intesa  come  limite  di
          reddito  al  di  sotto  del  quale  l'addizionale  comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
          e, nel caso di superamento del suddetto limite,  la  stessa
          si applica al reddito complessivo." 
              omissis. 
              Comma 17: 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2, come modificato
          dal  coma  18  del  presente  articolo,  e  quello  vigente
          dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n.  23  del
          2011: 
              "Art.  2  (Devoluzione  ai  comuni   della   fiscalita'
          immobiliare) - 1. In attuazione della citata  legge  n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, ed  in  anticipazione
          rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente
          articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono  attribuiti  ai
          comuni,  relativamente  agli  immobili  ubicati  nel   loro
          territorio e con le modalita' di cui al presente  articolo,
          il gettito o  quote  del  gettito  derivante  dai  seguenti
          tributi: 
              a) imposta di registro ed imposta di bollo  sugli  atti
          indicati  all'articolo  1  della  tariffa,   parte   prima,
          allegata al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
              b)  imposte  ipotecaria  e  catastale,   salvo   quanto
          stabilito dal comma 5; 
              c)  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  in
          relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
              d)  imposta  di  registro  ed  imposta  di  bollo   sui
          contratti di locazione relativi ad immobili; 
              e) tributi speciali catastali; 
              f) tasse ipotecarie; 
              g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo  3,
          con riferimento alla quota di gettito determinata ai  sensi
          del comma 8 del presente articolo. 
              2. Con riferimento ai tributi di cui alle  lettere  a),
          b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del  gettito  ivi
          prevista ha per oggetto una quota  pari  al  30  per  cento
          dello stesso. 
              3.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
          fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e'  istituito
          un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del  Fondo
          e' stabilita in tre anni e, comunque,  fino  alla  data  di
          attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
          della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo  e'  alimentato
          con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
              4. Ai comuni e'  attribuita  una  compartecipazione  al
          gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
          3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          fissata la percentuale della predetta  compartecipazione  e
          sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  del  presente
          comma,  con  particolare  riferimento  all'attribuzione  ai
          singoli  comuni   del   relativo   gettito,   assumendo   a
          riferimento il territorio  su  cui  si  e'  determinato  il
          consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  prevista  dal  presente  comma  e'  fissata,  nel
          rispetto  dei  saldi  di  finanza   pubblica,   in   misura
          finanziariamente equivalente alla compartecipazione  del  2
          per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche. In sede di prima applicazione, e in  attesa  della
          determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          ripartito per ogni comune, l'assegnazione  del  gettito  ai
          comuni avviene sulla  base  del  gettito  dell'imposta  sul
          valore aggiunto per  provincia,  suddiviso  per  il  numero
          degli abitanti di ciascun comune. 
              5. Il gettito  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale
          relative agli atti soggetti ad imposta sul valore  aggiunto
          resta attribuito allo Stato. 
              6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale  all'accisa
          sull'energia elettrica di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge  28  novembre  1988,  n.
          511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  gennaio
          1989, n. 20, cessa di  essere  applicata  nelle  regioni  a
          statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata,  nei
          predetti territori,  l'accisa  erariale  in  modo  tale  da
          assicurare  la   neutralita'   finanziaria   del   presente
          provvedimento ai fini del rispetto  dei  saldi  di  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  da  emanarsi  entro  il  31  dicembre  2011   sono
          stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
              7.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo  9
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
          al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
          al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune  ove
          sono ubicati  gli  immobili  oggetto  di  imposizione.  Nel
          riparto si tiene conto della determinazione dei  fabbisogni
          standard, ove effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche
          della necessita' che una quota pari al 30 per  cento  della
          dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in  base
          al numero dei residenti. Ai fini della  determinazione  del
          Fondo sperimentale di cui al comma 3  non  si  tiene  conto
          delle  variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio
          dell'autonomia  tributaria.  Ai  fini  del   raggiungimento
          dell'accordo  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  15
          ottobre. In caso di mancato accordo entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente, il decreto di cui  al  primo  periodo
          puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
          del presente provvedimento, il termine per l'accordo  scade
          il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
          forma  associata  le   funzioni   fondamentali   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole, sono, in  ogni  caso,  stabilite  modalita'  di
          riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
          comunque ad assicurare che sia  ripartita,  in  favore  dei
          predetti enti, una quota non  inferiore  al  20  per  cento
          della dotazione del fondo al netto della quota del  30  per
          cento di cui al secondo periodo del presente comma. 
              8. La quota di gettito del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), devoluta ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011  e  al
          21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I  trasferimenti
          erariali   sono   ridotti,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in misura corrispondente al  gettito  che
          confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
          comma 3, nonche'  al  gettito  devoluto  ai  comuni  ed  al
          gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
          e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
          e 2012, al fine di  garantire  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare  di
          risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta  quota
          di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),  puo'
          essere  rideterminata  sulla  base  dei  dati   definitivi,
          tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica. La quota  di  gettito
          del tributo di cui al comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
          successivamente  incrementata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in misura  corrispondente
          alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
          di riduzione. 
              9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
          gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo  non
          determinano  la  modifica  delle  aliquote  e  delle  quote
          indicate nei commi 2,  4  e  8.  Le  aliquote  e  le  quote
          indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
          2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
          finanza pubblica; in particolare,  dal  2014  la  quota  di
          gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), puo' essere incrementata sino alla  devoluzione
          della totalita' del gettito stesso, con la  contestuale  ed
          equivalente riduzione della quota di  cui  all'articolo  7,
          comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al  comma  4
          del presente articolo. 
              10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
          gestione  delle  entrate  comunali  e  di  incentivare   la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
              a) e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
              b) e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, e successive modificazioni. La  quota  del  50  per
          cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria  anche  in
          relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.  Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          stabilite le modalita' di recupero delle  somme  attribuite
          ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
          qualunque titolo; 
              c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
              1) ai contratti di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
              2)  alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
              3) ai soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          proprio territorio; 
              4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
              d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
              e)  il  sistema   informativo   della   fiscalita'   e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata. 
              11. Il sistema informativo  della  fiscalita'  assicura
          comunque l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo
          utilizzo degli immobili, con particolare  riferimento  alle
          risultanze catastali,  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti  di
          somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 
              12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo
          e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato. 
              Art. 13.(Fondo perequativo per comuni e province) -  1.
          Per  il  finanziamento  delle  spese  dei  comuni  e  delle
          province, successivo  alla  determinazione  dei  fabbisogni
          standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
          e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
          con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni  e
          degli stanziamenti per le province, a  titolo  di  concorso
          per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.  Previa
          intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale  e  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   stabilite,   salvaguardando    la
          neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato  e  in
          conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.
          42, le modalita' di alimentazione e di riparto  del  fondo.
          Il fondo perequativo a favore dei comuni e'  alimentato  da
          quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2,  commi
          1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo  7,
          comma 2. Tale fondo e' articolato  in  due  componenti,  la
          prima delle quali riguarda  le  funzioni  fondamentali  dei
          comuni,  la  seconda  le  funzioni  non  fondamentali.   Le
          predette  quote  sono  divise   in   corrispondenza   della
          determinazione  dei  fabbisogni  standard   relativi   alle
          funzioni fondamentali e  riviste  in  funzione  della  loro
          dinamica.". 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione.": 
              "Art. 27.(Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) - 1. Le regioni
          a statuto speciale e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da  essi
          derivanti,  nonche'  al  patto  di  stabilita'  interno   e
          all'assolvimento  degli  obblighi  posti   dall'ordinamento
          comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
          di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,  con  le
          procedure previste dagli statuti  medesimi,  e  secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.". 
              Comma 18: 
              -- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo  n.
          23  del  2011,  come  modificato  dal  presente  comma   e'
          riportato nelle note al comma 17. 
              Comma 19: 
              -- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo  n.
          23 del 2011, come modificato  dal  comma  18  e'  riportato
          nelle note al comma 17. 
              --  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   10
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n.  23  del
          2011: 
              "Art.  14   (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) -
          1. - 9. (omissis). 
              10.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di cui all'articolo  2,  comma  4,  stabilisce  le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune.". 
              Comma 19-bis: 
              -- Il testo vigente dell'articolo 2, del citato decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' citato nelle  note  al
          comma 18 del presente articolo.