Art. 13 
 
Sangue e suoi  prodotti  destinati  alla  produzione  di  dispositivi
                     medico-diagnostici in vitro 
 
  1. L'importazione e l'esportazione di sangue e dei  suoi  prodotti,
destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro,
sono autorizzate dal Ministero della salute - Direzione generale  dei
dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle
cure. 
  2.   Il   richiedente   presenta   l'istanza,   sottoscritta    dal
rappresentante legale e dal  direttore  tecnico,  in  conformita'  ai
requisiti previsti nell'allegato 6.