Art. 13 Sangue e suoi prodotti destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro 1. L'importazione e l'esportazione di sangue e dei suoi prodotti, destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono autorizzate dal Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. 2. Il richiedente presenta l'istanza, sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, in conformita' ai requisiti previsti nell'allegato 6.