(( Art. 13 bis 
 
 
     Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto 
        del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 
  1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti  ad  esercizio  d'impresa,  ovvero  le
modifiche della destinazione d'uso dei locali  adibiti  ad  esercizio
d'impresa»; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione  di  inizio  dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati  identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei  lavori
e una relazione tecnica provvista di data  certa  e  corredata  degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato,  il
quale dichiara preliminarmente di non avere  rapporti  di  dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita',  che  i  lavori   sono   conformi   agli   strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse  le  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,  lettera
c), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  relative  alla
sussistenza dei requisiti  e  dei  presupposti  di  cui  al  presente
comma». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 Attivita' edilizia libera 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni contenute nel  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i  seguenti  interventi
          sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di
          porte interne o lo spostamento di  pareti  interne,  sempre
          che non riguardino le parti strutturali dell'edificio,  non
          comportino aumento del numero delle  unita'  immobiliari  e
          non implichino incremento dei parametri urbanistici; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
              e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
          superficie coperta  dei  fabbricati  adibiti  ad  esercizio
          d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
          locali adibiti ad esercizio d'impresa; 
              3. (abrogato) 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettere  a)  ed  e-bis),  l'interessato,  unitamente   alla
          comunicazione   di    inizio    dei    lavori,    trasmette
          all'amministrazione   comunale   i   dati    identificativi
          dell'impresa alla quale intende affidare  la  realizzazione
          dei lavori e una relazione tecnica provvista di data  certa
          e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a  firma
          di un tecnico abilitato, il quale dichiara  preliminarmente
          di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa  ne'  con
          il  committente  e   che   assevera,   sotto   la   propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e ai regolamenti  edilizi  vigenti  e
          che per essi la normativa statale e regionale  non  prevede
          il rilascio di un titolo  abilitativo.  Limitatamente  agli
          interventi  di  cui  al  comma  2,  lettera  e-bis),   sono
          trasmesse  le  dichiarazioni  di   conformita'   da   parte
          dell'Agenzia per le imprese di cui all'art.  38,  comma  3,
          lettera c), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al presente comma. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento  catastale  nel  termine  di   cui   all'art.
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          art. a  interventi  edilizi  ulteriori  rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b) possono individuare  ulteriori  interventi  edilizi,
          tra quelli indicati nel comma  2,  per  i  quali  e'  fatto
          obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
          di cui al comma 4; 
              c)  possono  stabilire  ulteriori  contenuti   per   la
          relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
          minimo fissato dal medesimo comma. 
              7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori
          ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,  di
          cui ai commi 2 e 4 del  presente  articolo,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari  a  258  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              8. (abrogato)».