(( Art. 13 ter 
 
 
Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore 
 
  1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' sostituito dai seguenti: 
  «28. In caso di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei  limiti  dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento  all'erario  delle  ritenute
fiscali  sui  redditi  di  lavoro   dipendente   e   del   versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto  di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno  se  l'appaltatore
verifica, acquisendo  la  documentazione  prima  del  versamento  del
corrispettivo, che gli adempimenti  di  cui  al  periodo  precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati  correttamente  eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione  dell'avvenuto  adempimento  degli
obblighi di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere  rilasciata  anche
attraverso un'asseverazione dei  soggetti  di  cui  all'articolo  35,
comma  1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   e
all'articolo 3, comma 3,  lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.
L'appaltatore puo' sospendere il  pagamento  del  corrispettivo  fino
all'esibizione   della   predetta   documentazione   da   parte   del
subappaltatore. Gli  atti  che  devono  essere  notificati  entro  un
termine di decadenza  al  subappaltatore  sono  notificati  entro  lo
stesso termine anche al responsabile in solido. 
  28-bis. Il committente  provvede  al  pagamento  del  corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione  da  parte  di  quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui  al  comma
28, scaduti alla data del pagamento  del  corrispettivo,  sono  stati
correttamente   eseguiti   dall'appaltatore   e    dagli    eventuali
subappaltatori. Il  committente  puo'  sospendere  il  pagamento  del
corrispettivo fino all'esibizione della  predetta  documentazione  da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita'  di  pagamento
previste  a  carico  del  committente  e'  punita  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  a  euro  200.000  se  gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente  eseguiti
dall'appaltatore  e  dal  subappaltatore.  Ai  fini  della   predetta
sanzione si applicano le  disposizioni  previste  per  la  violazione
commessa dall'appaltatore. 
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture  e
servizi conclusi da  soggetti  che  stipulano  i  predetti  contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Sono   escluse   dall'applicazione   delle   predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma  33,
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 35  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n.223, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.35.   Misure   di   contrasto   dell'evasione    e
          dell'elusione fiscale. 
              1. All'art. 74-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  comma  6  e'
          aggiunto,  in  fine,   il   seguente:   «6-bis.   Ai   fini
          dell'applicazione  dell'aliquota   IVA,   le   consumazioni
          obbligatorie  nelle  discoteche  e   sale   da   ballo   si
          considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento  o
          di spettacolo ivi svolte.». 
              2.  Nel  terzo  comma  dell'art.  54  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dopo
          l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le  cessioni
          aventi ad oggetto beni immobili e relative  pertinenze,  la
          prova di cui  al  precedente  periodo  s'intende  integrata
          anche  se  l'esistenza  delle   operazioni   imponibili   o
          l'inesattezza delle indicazioni di  cui  al  secondo  comma
          sono desunte sulla base del  valore  normale  dei  predetti
          beni,  determinato  ai  sensi  dell'art.  14  del  presente
          decreto.». 
              3.  Nel  primo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
          lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:
          «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero  la
          costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali   di
          godimento sui medesimi beni, la prova di cui al  precedente
          periodo  s'intende  integrata  anche  se  l'infedelta'  dei
          relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
          dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9,  comma
          3, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917» (. 
              4. L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85, e' abrogato. 
              5.  All'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente comma: 
              «Le disposizioni di cui al quinto  comma  si  applicano
          anche alle prestazioni di servizi, compresa la  prestazione
          di  manodopera,  rese  nel  settore   edile   da   soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore.» 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          prestazioni  effettuate  successivamente   alla   data   di
          autorizzazione della misura ai  sensi  dell'art.  27  della
          direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 
              6-bis. All'art. 30,  secondo  comma,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
          sesto» 
              6-ter.  Per  i  soggetti  subappaltatori  ai  quali  si
          applica l'art. 17, sesto comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  resta  ferma  la
          possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale  ai
          sensi dell'art. 8, comma  3,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
          542, e  successive  modificazioni.  Qualora  il  volume  di
          affari   registrato   dai   predetti   soggetti   nell'anno
          precedente sia costituito per  almeno  l'80  per  cento  da
          prestazioni rese in esecuzione di contratti di  subappalto,
          il limite di cui all'art.  34,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro 
              7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  dopo
          l'art. 10-bis sono inseriti i seguenti: 
              «Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA).  -  1.  La
          disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei  limiti
          ivi previsti, anche a  chiunque  non  versa  l'imposta  sul
          valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
          entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
          periodo di imposta successivo. 
              Articolo 10-quater (Indebita compensazione).  -  1.  La
          disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei  limiti
          ivi previsti, anche a chiunque non versa le  somme  dovute,
          utilizzando in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  crediti  non
          spettanti o inesistenti.». 
              8.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 10, primo comma: 
              1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
              «8) le locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni di fabbricati strumentali che  per  le
          loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate  nei
          confronti dei soggetti indicati alle lettere b)  e  c)  del
          numero 8-ter) ovvero per le  quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione; 
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
          ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c),  d)
          ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»; 
              2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente: 
              «8-ter) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse: 
              a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data  di
          ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c),  d)
          ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
              b)  quelle  effettuate  nei  confronti  di   cessionari
          soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva  o
          prevalente  attivita'  che  conferiscono  il  diritto  alla
          detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al  25
          per cento; 
              c) quelle effettuate nei confronti  di  cessionari  che
          non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
              d) quelle per le quali nel  relativo  atto  il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione»; 
              b)  all'art.  19-bis1,  comma  1,  lettera  i),   primo
          periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse; 
              c) (soppressa); 
              d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce  di  cui
          al numero 127-ter) e' soppressa.». 
              9. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui al comma 8  in  relazione  al  mutato  regime  disposto
          dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          non si effettua la rettifica della detrazione  dell'imposta
          prevista dall'art. 19-bis2 del citato decreto  n.  633  del
          1972,  limitatamente  ai  fabbricati  diversi   da   quelli
          strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
          suscettibili  di  diversa  utilizzazione   senza   radicali
          trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio  2006,  e,
          per le imprese costruttrici degli stessi e per  le  imprese
          che vi hanno eseguito, anche tramite imprese  appaltatrici,
          gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c),
          d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  limitatamente
          ai fabbricati o porzioni  di  fabbricato  per  i  quali  il
          termine dei quattro anni dalla data  di  ultimazione  della
          costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data.
          Per  i  beni  immobili  strumentali   che   per   le   loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali  trasformazioni,  la  predetta
          rettifica  della  detrazione   dell'imposta   si   effettua
          esclusivamente se nel primo atto stipulato  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto non viene esercitata l'opzione per  la
          imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e
          8-ter), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
              10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a) all'art. 5, comma 2, le parole:  «operazioni  esenti
          ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis)»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «operazioni esenti e  imponibili  ai  sensi
          dell'art. 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»; 
              b)  all'art.  40,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di
          registro le locazioni di  immobili  strumentali,  ancorche'
          assoggettate  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di   cui
          all'art. 10,  primo  comma,  numero  8),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
              c) nella Tariffa, parte prima,  all'art.  5,  comma  1,
          dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
              «a-bis) quando hanno per oggetto immobili  strumentali,
          ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di
          cui all'art. 10, primo comma, numero 8),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1  per
          cento». 
              10-bis. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti
          le imposte  ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al  decreto
          legislativo  31  ottobre  1990,  n.   347,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'art. 10, comma  1,  dopo  le  parole:  «a  norma
          dell'art.  2»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  se
          relative a  immobili  strumentali,  ancorche'  assoggettati
          all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10,  primo
          comma, numero 8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
              b) dopo l'art. 1 della Tariffa e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze  che  importano
          trasferimento di proprieta' di beni  immobili  strumentali,
          di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          anche se assoggettati all'imposta sul  valore  aggiunto,  o
          costituzione o trasferimenti di diritti  immobiliari  sugli
          stessi: 3 per cento». 
              10-ter. Per le  volture  catastali  e  le  trascrizioni
          relative alle cessioni di beni immobili strumentali di  cui
          all'art. 10, primo comma, numero 8-ter),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  anche
          se assoggettati all'imposta sul  valore  aggiunto,  di  cui
          siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art.
          37  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 14-bis della legge 25  gennaio  1994,  n.  86,  e
          successive  modificazioni,  le   aliquote   delle   imposte
          ipotecaria e catastale, come modificate  dal  comma  10-bis
          del presente articolo, sono ridotte della meta'. 
              10-ter.1. Alle  cessioni,  effettuate  dalle  banche  e
          dagli intermediari finanziari autorizzati di  cui  all'art.
          106 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,  nel  caso  di
          esercizio,  da  parte  dell'utilizzatore,  dell'opzione  di
          acquisto dell'immobile concesso in  locazione  finanziaria,
          ovvero nel caso di  immobile  riveniente  da  contratti  di
          locazione    finanziaria    risolti    per     inadempienza
          dell'utilizzatore, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura fissa. 
              10-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di   imposte
          indirette  previste  per  la  locazione  di  fabbricati  si
          applicano, se  meno  favorevoli,  anche  per  l'affitto  di
          aziende il cui valore complessivo sia costituito, per  piu'
          del  50  per  cento,  dal  valore  normale  di  fabbricati,
          determinato  ai  sensi  dell'art.  14   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              10-quinquies. Ai fini dell'applicazione  delle  imposte
          proporzionali di cui all'art. 5 della Tariffa, parte prima,
          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,  per  i
          contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta
          sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni  vigenti
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed
          in corso di esecuzione alla medesima data, le parti  devono
          presentare per la registrazione una apposita dichiarazione,
          nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione  abbia
          ad oggetto beni immobili strumentali  di  cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera a-bis) della  Tariffa,  parte  prima,  del
          predetto  decreto  n.  131  del  1986,  l'opzione  per   la
          imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numero  8),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  con  effetto  dal  4  luglio   2006.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare entro il  15  settembre  2006,  sono  stabiliti  le
          modalita' e i termini degli adempimenti  e  del  versamento
          dell'imposta. 
              10-sexies. (abrogato) 
              11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
          fiscali  disciplinanti  il   settore   dei   veicoli,   con
          provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          sentito il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  del
          Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che,  a
          prescindere dalla categoria di omologazione,  risultano  da
          adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il
          trasporto privato di persone.  I  suddetti  veicoli  devono
          essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli  di
          cui al comma 1, lettera b), dell'art. 164 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  ai  fini  delle
          imposte dirette,  e  al  comma  1,  lettera  c),  dell'art.
          19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633
          del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
              12. (abrogato) 
              12-bis. (abrogato) 
              13. Dopo il comma 5 dell'art. 73 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «5-bis. Salvo prova contraria, si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, del  codice  civile,  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.». 
              14. La disposizione di cui al comma  13  ha  effetto  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              15. All'art. 30 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
          sono apportate le seguenti modificazioni. 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Agli effetti del  presente  art.  le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano,  salvo  prova  contraria,  non  operativi   se
          l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi  delle
          rimanenze e  dei  proventi,  esclusi  quelli  straordinari,
          risultanti  dal  conto  economico,   ove   prescritto,   e'
          inferiore alla somma degli importi che risultano applicando
          le seguenti percentuali: a) il 2 per cento  al  valore  dei
          beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera c), del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          se costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato
          del valore dei crediti; b) il 6 per cento al  valore  delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'art. 8-bis,  primo  comma,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria; c) il 15  per  cento  al  valore  delle  altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo  non  si  applicano:  1)  ai
          soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,  e'
          fatto obbligo di costituirsi sotto  forma  di  societa'  di
          capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo
          di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
          o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
          negoziati  in  mercati  regolamentati  italiani;  5)   alle
          societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;  6)  alle
          societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Fermo l'ordinario potere di accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)  l'1,50  per
          cento sul valore dei beni indicati  nella  lettera  a)  del
          comma  1;  b)  il  4,75  per   cento   sul   valore   delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'art. 8-bis,  primo  comma,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria; c) il 12  per  cento  sul  valore  complessivo
          delle   altre   immobilizzazioni   anche    in    locazione
          finanziaria. Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono
          essere computate soltanto in  diminuzione  della  parte  di
          reddito eccedente quello minimo di cui al presente  comma.»
          ; 
              c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4.  Per  le  societa'  e  gli  enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art.  5,
          comma 4-ter,  del  decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 154. Qualora per tre periodi di imposta  consecutivi  la
          societa' o l'ente non  operativo  non  effettui  operazioni
          rilevanti ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non
          inferiore all'importo che risulta dalla applicazione  delle
          percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di  credito  non
          e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA  a  debito
          relativa ai periodi di imposta successivi.»; 
              d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis.  In  presenza  di   oggettive   situazioni   di
          carattere  straordinario  che  hanno  reso  impossibile  il
          conseguimento dei ricavi, degli incrementi di  rimanenze  e
          dei proventi nonche' del reddito determinati ai  sensi  del
          presente  articolo,  ovvero   non   hanno   consentito   di
          effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto di cui al comma 4, la societa'  interessata
          puo'   richiedere   la   disapplicazione   delle   relative
          disposizioni antielusive ai sensi dell'art.  37-bis,  comma
          8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600.» ). 
              16.  Le  disposizioni  del  comma  15  si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              17. All'art.  172,  comma  7,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente  periodo:  «In  caso  di  retrodatazione  degli
          effetti fiscali della fusione ai  sensi  del  comma  9,  le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai soggetti che partecipano alla fusione  in  relazione  al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la data antecedente a quella di efficacia  giuridica  della
          fusione». 
              18. Le disposizioni del  comma  17  si  applicano  alle
          operazioni  di  scissione  e   fusione   deliberate   dalle
          assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata
          in vigore del presente  decreto-legge.  Per  le  operazioni
          deliberate anteriormente alla  predetta  data  resta  ferma
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  37-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. 
              19. Nell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
          dopo il comma 121 e' inserito il seguente:  «  121-bis.  Le
          agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione  che
          il costo  della  relativa  manodopera  sia  evidenziato  in
          fattura.». 
              20.  La  disposizione  del  comma  19  si  applica   in
          relazione alle spese sostenute a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              21. All'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 497: 
              1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Le
          parti hanno comunque l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il
          corrispettivo pattuito.»; 
              2) nel secondo periodo, le parole: «del 20  per  cento»
          sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»; 
              b) al comma 498,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo:  «Se  viene  occultato,   anche   in   parte,   il
          corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute  sull'intero
          importo  di  quest'ultimo  e   si   applica   la   sanzione
          amministrativa dal  cinquanta  al  cento  per  cento  della
          differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata  in
          base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo  della
          sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'art.  71  del
          medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
          1986.». 
              22. All'atto della  cessione  dell'immobile,  anche  se
          assoggettata ad IVA, le parti hanno  l'obbligo  di  rendere
          apposita dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'
          recante  l'indicazione   analitica   delle   modalita'   di
          pagamento del corrispettivo.  Con  le  medesime  modalita',
          ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: 
              a) se si e' avvalsa di  un  mediatore  e,  nell'ipotesi
          affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
          se persona fisica, o la denominazione, la  ragione  sociale
          ed i dati  identificativi  del  legale  rappresentante,  se
          soggetto diverso da persona fisica,  ovvero  del  mediatore
          non legale rappresentante che  ha  operato  per  la  stessa
          societa'; 
              b) il codice fiscale o la partita IVA; 
              c) il numero di iscrizione al  ruolo  degli  agenti  di
          affari  in  mediazione  e  della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura di riferimento per  il
          titolare ovvero per il legale  rappresentante  o  mediatore
          che ha operato per la stessa societa'; 
              d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita'
          e le analitiche modalita' di pagamento della stessa. 
              22.1. In caso di assenza dell'iscrizione  al  ruolo  di
          agenti di affari in  mediazione  ai  sensi  della  legge  3
          febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio
          e'   obbligato   ad   effettuare   specifica   segnalazione
          all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa,
          incompleta o mendace indicazione dei dati di cui  al  comma
          22, si applica la sanzione amministrativa  da  500  euro  a
          10.000 euro e, ai fini dell'imposta  di  registro,  i  beni
          trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi
          dell'art. 52, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e
          successive modificazioni. 
              22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e' inserita la seguente: 
              «b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i  compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'». 
              23. I commi 21 e 22 si  applicano  agli  atti  pubblici
          formati ed alle scritture private autenticate  a  decorrere
          dal secondo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
              23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
          finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari,
          ai fini delle disposizioni di cui all'art. 54  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          terzo comma, ultimo periodo, il  valore  normale  non  puo'
          essere inferiore all'ammontare del  mutuo  o  finanziamento
          erogato. 
              23-ter. All'art. 52 del testo unico delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il
          comma 5, e' aggiunto il seguente: 
              «5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si
          applicano  relativamente  alle  cessioni  di   immobili   e
          relative pertinenze diverse da  quelle  disciplinate  dall'
          art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e
          successive modificazioni». 
              24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo l'art. 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis
          (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le  attribuzioni
          e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
          ai fini dell'imposta di  registro,  nonche'  delle  imposte
          ipotecaria e catastale previste dal testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.». 
              b)  all'art.  74,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente:  «1-bis.  Per  le  violazioni  conseguenti   alle
          richieste  di  cui  all'art.  53-bis,   si   applicano   le
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471.». 
              25. I  dipendenti  della  Riscossione  s.p.a.  o  delle
          societa' dalla stessa partecipate  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 7, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, di seguito denominate «agenti  della  riscossione»,
          ai soli fini della  riscossione  mediante  ruolo  e  previa
          autorizzazione  rilasciata  dai  direttori  generali  degli
          agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di  cui
          l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'art. 7, comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 605. 
              25-bis. In caso di morosita' nel pagamento  di  importi
          da riscuotere mediante ruolo complessivamente  superiori  a
          venticinquemila euro, gli agenti della riscossione,  previa
          autorizzazione  del  direttore  generale  ed  al  fine   di
          acquisire  copia   di   tutta   la   documentazione   utile
          all'individuazione  dell'importo  dei  crediti  di  cui   i
          debitori morosi sono titolari  nei  confronti  di  soggetti
          terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri  previsti
          dagli  articoli  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli  agenti
          della riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i
          restanti dati rilevanti,  presentando  apposita  richiesta,
          anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
          li  detengono,  con  facolta'  di  prendere  visione  e  di
          estrarre copia degli  atti  riguardanti  i  predetti  dati,
          nonche'  di  ottenere,  in  carta   libera,   le   relative
          certificazioni. 
              26-bis. Ai fini  dell'attuazione  dei  commi  25  e  26
          l'Agenzia delle  entrate  individua  in  modo  selettivo  i
          dipendenti  degli  agenti  della  riscossione  che  possono
          utilizzare ed accedere ai dati. 
              26-ter. Ai fini  di  cui  all'  art.  1,  commi  426  e
          426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono
          considerati efficaci i versamenti effettuati, a  titolo  di
          prima  e  seconda  rata,  entro  il  10  luglio  2006,   se
          comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di
          scadenza della rata a quella del pagamento. 
              26-quater. Le  disposizioni  contenute  nell'  art.  1,
          commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
          si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non
          produce effetti sulle responsabilita' amministrative  delle
          societa'  concessionarie  del  servizio   nazionale   della
          riscossione o dei commissari  governativi  provvisoriamente
          delegati alla riscossione relative: 
              a) ai  provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego  del
          diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i
          quali, alla data del 30 giugno 2005, non  era  pendente  un
          ricorso amministrativo o giurisdizionale; 
              b) alle irregolarita' consistenti in falsita'  di  atti
          redatti dai dipendenti, se  definitivamente  dichiarata  in
          sede penale prima della  data  del  1°  gennaio  2005,  con
          esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia'  soggetti
          alla specifica sorveglianza di cui all'art. 100,  comma  1,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43. 
              26-quinquies.  All'art.  19,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo  la  lettera  e)
          sono inserite le seguenti: 
              «e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili  di  cui
          all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
              e-ter) il  fermo  di  beni  mobili  registrati  di  cui
          all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». 
              27.  All'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  sono  aggiunti,  in
          fine, i seguenti commi: «Le  imprese,  gli  intermediari  e
          tutti gli altri operatori del settore  delle  assicurazioni
          che erogano, in ragione dei contratti di  assicurazione  di
          qualsiasi ramo, somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei
          confronti dei danneggiati,  comunicano  in  via  telematica
          all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga  a   contrarie
          disposizioni   legislative,   l'ammontare    delle    somme
          liquidate,  il  codice  fiscale  o  la  partita   IVA   del
          beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni  sono  state
          valutate  ai  fini  della   quantificazione   della   somma
          liquidata.  La  presente  disposizione   si   applica   con
          riferimento alle somme erogate a decorrere dal  1°  ottobre
          2006. I dati acquisiti ai sensi  del  presente  comma  sono
          utilizzati prioritariamente nell'attivita' di  accertamento
          effettuata nei confronti dei soggetti  le  cui  prestazioni
          sono state valutate ai  fini  della  quantificazione  della
          somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni  mediante   posta   elettronica   certificata,
          nonche' le specifiche tecniche del formato,  sono  definite
          con  provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate.». 
              28.  In  caso  di  appalto  di  opere  o  di   servizi,
          l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
          limiti  dell'ammontare  del   corrispettivo   dovuto,   del
          versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
          lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul  valore
          aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in  relazione
          alle prestazioni effettuate  nell'ambito  del  rapporto  di
          subappalto.  La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se
          l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione  prima
          del versamento del corrispettivo, che  gli  adempimenti  di
          cui  al  periodo  precedente,   scaduti   alla   data   del
          versamento,   sono   stati   correttamente   eseguiti   dal
          subappaltatore.  L'attestazione  dell'avvenuto  adempimento
          degli  obblighi  di  cui  al  primo  periodo  puo'   essere
          rilasciata anche attraverso un'asseverazione  dei  soggetti
          di cui all'art. 35, comma  1,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e all'art. 3, comma 3, lettera a), del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322.  L'appaltatore  puo'
          sospendere   il   pagamento    del    corrispettivo    fino
          all'esibizione della predetta documentazione da  parte  del
          subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro
          un termine di decadenza al subappaltatore  sono  notificati
          entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 
              28-bis.  Il  committente  provvede  al  pagamento   del
          corrispettivo dovuto all'appaltatore previa  esibizione  da
          parte di quest'ultimo della documentazione  attestante  che
          gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla  data  del
          pagamento  del  corrispettivo,  sono  stati   correttamente
          eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
          Il   committente   puo'   sospendere   il   pagamento   del
          corrispettivo   fino    all'esibizione    della    predetta
          documentazione da  parte  dell'appaltatore.  L'inosservanza
          delle  modalita'  di  pagamento  previste  a   carico   del
          committente  e'  punita  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli  adempimenti
          di cui al comma 28 non sono  stati  correttamente  eseguiti
          dall'appaltatore  e  dal  subappaltatore.  Ai  fini   della
          predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per
          la violazione commessa dall'appaltatore. 
              28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis  si
          applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto
          di opere, forniture e  servizi  conclusi  da  soggetti  che
          stipulano i predetti  contratti  nell'ambito  di  attivita'
          rilevanti ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e,  in
          ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni.  Sono  escluse  dall'applicazione
          delle predette disposizioni le stazioni appaltanti  di  cui
          all'art. 3, comma 33, del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              29. 30. 31. 32. 33. 34. (abrogati) 
              35.  L'Agenzia  delle  dogane,   nelle   attivita'   di
          prevenzione  e  contrasto   delle   violazioni   tributarie
          connesse  alla  dichiarazione  fraudolenta  del  valore  in
          dogana   e   degli   altri   elementi    che    determinano
          l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo  8
          novembre 1990, n. 374, ha facolta'  di  procedere,  con  le
          modalita' previste dall'art. 51 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  all'acquisizione
          dei dati e dei documenti relativi ai  costi  di  trasporto,
          assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di  costo  che
          forma   il   valore    dichiarato    per    l'importazione,
          l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale  o  IVA
          ed il transito. Per le finalita' di cui al presente  comma,
          la richiesta di informazioni e  di  documenti  puo'  essere
          rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli  importatori,  agli
          esportatori, alle societa' di  servizi  aeroportuali,  alle
          compagnie di navigazione,  alle  societa'  e  alle  persone
          fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
          trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci.  La
          raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di  cui
          al presente comma e'  considerata  di  rilevante  interesse
          pubblico ai sensi dell'art. 53 del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196.   In   caso   di
          inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
          informazioni di cui  al  presente  comma,  l'Agenzia  delle
          dogane    procede    all'applicazione    della     sanzione
          amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad  un
          massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione  e
          revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse  agli
          operatori inadempienti. 
              35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e  l'elusione
          fiscale,  le  societa'  di  calcio  professionistiche  sono
          obbligate a inviare per via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate  copia  dei   contratti   di   acquisizione   delle
          prestazioni  professionali  degli  atleti   professionisti,
          nonche' dei  contratti  riguardanti  i  compensi  per  tali
          prestazioni e dei contratti di  sponsorizzazione  stipulati
          dagli atleti medesimi in relazione  ai  quali  la  societa'
          percepisce   somme   per   il   diritto   di   sfruttamento
          dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          delegato   ad   acquisire   analoghe   informazioni   dalle
          Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
          da societa' sportive professionistiche residenti in  Italia
          anche indirettamente  con  analoghe  societa'  estere.  Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti il contenuto, le modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni telematiche. 
              35-ter. E' prorogata per l'anno 2006,  nella  misura  e
          alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria  in
          materia di recupero del patrimonio edilizio  relativa  alle
          prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate  dal  1°  ottobre
          2006. 
              35-quater. All' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: 
              « 121-ter. Per il periodo dal 1°  ottobre  2006  al  31
          dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e'  pari  al  36
          per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione». 
              35-quinquies.  Gli  enti  previdenziali  provvedono  al
          pagamento delle somme dovute a titolo di spese,  competenze
          e altri  compensi  in  favore  dei  procuratori  legalmente
          costituiti  esclusivamente  attraverso  l'accredito   delle
          medesime sul conto corrente degli stessi.  A  tal  fine  il
          procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta  di
          pagamento delle somme di cui  al  periodo  precedente  alla
          struttura   territoriale    dell'Ente    competente    alla
          liquidazione,  a   mezzo   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento o posta  elettronica  certificata,  comunicando
          contestualmente gli  estremi  del  proprio  conto  corrente
          bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
          esecutivo ed alla promozione di  azioni  esecutive  per  il
          recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
          ricevimento di tale comunicazione.».