Art. 13 
 
 
Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari  e
                   di sostanze ad azione ormonica 
 
  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20  (Disposizioni  sui  medicinali  omeopatici  presenti  sul
mercato italiano alla  data  del  6  giugno  1995;  estensione  della
disciplina  ai  medicinali  antroposofici)  -  1.  Per  i  medicinali
omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,
resta fermo quanto previsto dalla  normativa  vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti  sono  soggetti
alla procedura semplificata di registrazione prevista  agli  articoli
16 e 17, anche quando non abbiano  le  caratteristiche  di  cui  alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo  16.  In  alternativa  alla
documentazione richiesta dal  modulo  4  di  cui  all'allegato  1  al
presente decreto, per i medicinali  omeopatici  di  cui  al  presente
comma, le  aziende  titolari  possono  presentare  una  dichiarazione
autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda
medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto,
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica  e  via  di
somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque
anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai  sensi
delle disposizioni di cui al titolo IX del presente  decreto.  ((  La
disposizione del terzo  periodo  ))  non  si  applica  ai  medicinali
omeopatici di origine biologica o preparati  per  uso  parenterale  o
preparati con concentrazione ponderale di  ceppo  omeopatico,  per  i
quali resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del
modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Anche  a   seguito   dell'avvenuta   registrazione   in   forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti  i
requisiti previsti dal comma  1  dell'articolo  16  si  applicano  le
disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto. 
  3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e preparati secondo un  metodo  omeopatico  sono  assimilabili,  agli
effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.». 
  (( 2. I primi tre  periodi  del  comma  12  dell'articolo  158  del
decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.219,   e   successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, sono aggiornate  con  decreto
del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con
un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile  dal
1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono  individuate,  in  misura
che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese,  le  tariffe
relative a prestazioni non ancora tariffate ed  e'  stabilito,  nella
misura  del  20  per   cento   dell'importo   dovuto   per   ciascuna
autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto
per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna
registrazione  di  un   medicinale   di   origine   vegetale   basata
sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014,  entro  il  mese  di
marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono  aggiornati,
con  le  stesse  modalita',  sulla  base  delle  variazioni   annuali
dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre».
)) 
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2011»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo  16
marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel  caso
in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione  deve
essere controfirmata,  sul  retro  della  stessa,  al  momento  della
prescrizione  o  dell'invio  degli  animali  allo   stabilimento   di
macellazione, dal medico veterinario che  ha  prescritto  i  predetti
trattamenti;» sono soppresse. 
  (( 4-bis. Il comma 3 dell'articolo 84  del  decreto  legislativo  6
aprile 2006, n.193, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il medico veterinario, nell'ambito della  propria  attivita'  e
qualora  l'intervento  professionale  lo  richieda,  puo'  consegnare
all'allevatore o al  proprietario  degli  animali  le  confezioni  di
medicinali veterinari della propria scorta e,  nel  caso  di  animali
destinati alla produzione  di  alimenti,  solo  quelle  da  lui  gia'
utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia  in  attesa  che  detto
soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta  redatta  dal
medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni
prescritte  per  il  proseguimento  della  terapia  medesima,   fermi
restando gli obblighi di registrazione di  cui  all'articolo  15  del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni.
Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma  4  del
presente articolo e  dall'articolo  82,  registra  lo  scarico  delle
confezioni da lui non utilizzate.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  20  (Disposizioni  sui   medicinali   omeopatici
          presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno  1995;
          estensione     della     disciplina      ai      medicinali
          antroposofici). - 1. Per i medicinali  omeopatici  presenti
          sul mercato italiano alla data del  6  giugno  1995,  resta
          fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti  sono
          soggetti  alla  procedura  semplificata  di   registrazione
          prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le
          caratteristiche di cui alle lettere a) e  c)  del  comma  1
          dell'articolo  16.  In  alternativa   alla   documentazione
          richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato  1  al  presente
          decreto, per i medicinali omeopatici  di  cui  al  presente
          comma,  le  aziende   titolari   possono   presentare   una
          dichiarazione  autocertificativa  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante dell'azienda medesima, recante: a)  elementi
          comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla
          sua   composizione,   forma   farmaceutica   e    via    di
          somministrazione; b) i dati di  vendita  al  consumo  degli
          ultimi  cinque  anni;  c)  le  eventuali  segnalazioni   di
          farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al
          titolo IX del presente decreto. La disposizione  del  terzo
          periodo non si applica ai medicinali omeopatici di  origine
          biologica o preparati per uso parenterale o  preparati  con
          concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per  i  quali
          resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni
          del modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
              2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma
          semplificata, per i medicinali omeopatici non  in  possesso
          di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo  16
          si applicano le disposizioni previste  dal  titolo  IX  del
          presente decreto. 
              3.  I  medicinali  antroposofici   descritti   in   una
          farmacopea  ufficiale  e  preparati   secondo   un   metodo
          omeopatico sono assimilabili,  agli  effetti  del  presente
          decreto, ai medicinali omeopatici.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del citato
          decreto legislativo n. 219 del 2006: 
              «Art. 16 (Procedura semplificata di  registrazione).  -
          1.  Un  medicinale  omeopatico   e'   soggetto,   ai   fini
          dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata
          di registrazione, soltanto se il medicinale: 
                a) e' destinato ad essere somministrato per via orale
          od esterna; 
                b)  non  reca  specifiche  indicazioni   terapeutiche
          sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo  che
          si riferiscono al prodotto; 
                c) ha un grado di diluizione tale  da  garantirne  la
          sicurezza; in ogni caso il medicinale  non  puo'  contenere
          piu' di una parte per diecimila di tintura madre, ne'  piu'
          di 1/100 della piu' piccola dose  eventualmente  utilizzata
          nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un
          medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare  una
          ricetta medica. 
              2. Con decreto del Ministro della salute sono  adottati
          eventuali nuovi  parametri  concernenti  la  sicurezza  del
          medicinale omeopatico in sostituzione o a  integrazione  di
          quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente
          a quanto stabilito dalla Comunita' europea. 
              3. Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il
          regime di fornitura del medicinale. 
              4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma
          1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a), b) e c), e  141  si
          applicano, per analogia,  alla  procedura  semplificata  di
          registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle
          prove di efficacia terapeutica.». 
              «Art. 17  (Contenuto  della  domanda  di  registrazione
          semplificata).   -   1.   La   domanda   di   registrazione
          semplificata  puo'  riguardare  una  serie  di   medicinali
          ottenuti   dagli   stessi   materiali   di   partenza   per
          preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici. 
              2.  In  ogni   caso   la   domanda   di   registrazione
          semplificata, da presentare conformemente ad uno  specifico
          modello stabilito dall'AIFA entro tre mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   deve
          contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti
          diretti,  in  particolare,   a   dimostrare   la   qualita'
          farmaceutica e l'omogeneita' dei lotti di produzione: 
                a) denominazione  scientifica  del  materiale  o  dei
          materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o  ceppi
          omeopatici  o  altra   denominazione   figurante   in   una
          farmacopea,  con  l'indicazione  delle   diverse   vie   di
          somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione
          da registrare; 
                b) denominazione propria della tradizione omeopatica; 
                c) dossier che  descrive  le  modalita'  con  cui  si
          ottiene e si controlla ciascun materiale  di  partenza  per
          preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e  ne  dimostra
          l'uso omeopatico mediante un'adeguata bibliografia; 
                d) documentazione concernente i metodi di  produzione
          e  di  controllo  per  ogni  forma   farmaceutica   e   una
          descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione; 
                e)  autorizzazione  alla  produzione  dei  medicinali
          oggetto della domanda; 
                f)  copia  di  ogni  registrazione  o  autorizzazione
          eventualmente ottenuta per lo stesso  medicinale  in  altri
          Stati membri della Comunita' europea; 
                g)  un  modello  dell'imballaggio   esterno   e   del
          confezionamento primario dei medicinali da registrare; 
                h) dati concernenti la stabilita' del medicinale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 158, comma 12,  del
          citato decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 158 (Abrogazioni;  effetti  delle  autorizzazioni
          adottate sulla base delle disposizioni  abrogate;  conferma
          di disposizioni specifiche). - (Omissis). 
              12. Le tariffe vigenti alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del decreto-legge  13  settembre
          2012, n.158, sono aggiornate con decreto del Ministro della
          salute, da adottare entro  il  30  novembre  2012,  con  un
          incremento  del  10  per  cento   dei   relativi   importi,
          applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono
          individuate, in misura che tiene conto delle affinita'  tra
          le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni  non
          ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del  20  per
          cento  dell'importo  dovuto  per  ciascuna   autorizzazione
          all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto  per
          ciascuna registrazione di un medicinale  omeopatico  e  per
          ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale
          basata sull'impiego tradizionale.  A  decorrere  dal  2014,
          entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  le  tariffe  e  il
          diritto annuale sono aggiornati, con le  stesse  modalita',
          sulla base delle variazioni annuali dell'indice  ISTAT  del
          costo della vita riferite al mese di dicembre. Il  Ministro
          della  salute,  su  proposta   dell'AIFA,   identifica   le
          variazioni di AIC tra loro  collegate  da  un  rapporto  di
          consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica
          la  tariffa  in  quanto  non  comportano  una   prestazione
          aggiuntiva da parte dell'AIFA.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  (Attuazione   della
          direttiva  2004/28/CE  recante   codice   comunitario   dei
          medicinali  veterinari),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  24  (Disposizione  transitoria  sui   medicinali
          omeopatici). - 1. I  medicinali  veterinari  omeopatici  in
          commercio conformemente alla normativa  previgente  possono
          continuare ad essere commercializzati fino al  31  dicembre
          2014, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente  decreto,  i  richiedenti,  per  gli
          stessi medicinali, presentino una domanda di  registrazione
          semplificata  o  di  autorizzazione,   conformemente   agli
          articoli 20, 21 e 22.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  15,  comma  6  del
          decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della
          direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente  il  divieto  di
          utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione   ormonica,
          tireostatica   e   delle   sostanze   beta-agoniste   nelle
          produzioni  animali  e  della   direttiva   96/23/CE,   del
          Consiglio, del 29 aprile 1996,  concernente  le  misure  di
          controllo su talune  sostanze  e  sui  loro  residui  negli
          animali vivi e  nei  loro  prodotti,  come  modificata  dal
          regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  29  aprile  2004,  nonche'  abrogazione  del   decreto
          legislativo 4 agosto  1999,  n.  336come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  15  (Registrazioni  da  effettuare  a  cura  dei
          veterinari). - (Omissis). 
              6.  Gli  animali  introdotti  negli   stabilimenti   di
          macellazione, pubblici e privati, a scopo  di  macellazione
          debbono essere scortati da una dichiarazione  del  titolare
          dell'allevamento di origine,  che  deve  essere  conservata
          nello stabilimento  di  macellazione  per  un  periodo  non
          inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni: 
                a) numero, specie e categoria degli animali; 
                b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; 
                c)  che  gli  animali  non  sono  stati  trattati   o
          alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego; 
                d) eventuali trattamenti  effettuati  sugli  animali,
          nei novanta giorni precedenti  l'avvio  alla  macellazione,
          con le sostanze di cui agli articoli 4  e  5,  nonche'  con
          alimenti medicamentosi e specialita' medicinali; 
                e) che sono stati osservati  i  previsti  periodi  di
          sospensione per i trattamenti con i prodotti  di  cui  alla
          lettera d).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  84  del  citato
          decreto legislativo 193 del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  84  (Modalita'  di  tenuta  delle  scorte  negli
          impianti  di  cura  degli  animali).  -  1.  Le  scorte  di
          medicinali   veterinari   nelle    strutture    autorizzate
          all'esercizio  dell'attivita'  professionale   veterinaria,
          sono  tenute  sotto  la   responsabilita'   del   direttore
          sanitario della struttura. Gli  stabilimenti  utilizzatori,
          di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari  nelle
          tipologie  e  nei  limiti   strettamente   necessari   alla
          esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione
          e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto  la
          diretta responsabilita' del medico veterinario responsabile
          delle sperimentazioni. 
              2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire
          fuori dalle strutture veterinarie di  cui  al  comma  1,  i
          medici   veterinari   possono   utilizzare   i   medicinali
          veterinari  prelevati  dalla  scorta  presente   in   detta
          struttura; il direttore  sanitario  della  struttura  tiene
          l'elenco  aggiornato  dei  medici  veterinari  che  possono
          utilizzare  la  scorta  dei   medicinali,   esibendolo   su
          richiesta delle autorita' di controllo. 
              3. Il medico  veterinario,  nell'ambito  della  propria
          attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda,
          puo' consegnare  all'allevatore  o  al  proprietario  degli
          animali  le  confezioni  di  medicinali  veterinari   della
          propria scorta  e,  nel  caso  di  animali  destinati  alla
          produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate,
          allo scopo di iniziare  la  terapia  in  attesa  che  detto
          soggetto si procuri,  dietro  presentazione  della  ricetta
          redatta  dal  medico  veterinario  secondo   le   tipologie
          previste,   le   altre   confezioni   prescritte   per   il
          proseguimento della terapia medesima,  fermi  restando  gli
          obblighi  di  registrazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 16  marzo  2006,  n.158,  e  successive
          modificazioni. Il medico veterinario, in  deroga  a  quanto
          stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo
          82,  registra  lo  scarico  delle  confezioni  da  lui  non
          utilizzate. 
              4. Gli adempimenti relativi al  carico  dei  medicinali
          costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono assolti
          conservando la documentazione di acquisto per tre anni;  lo
          scarico  degli  stessi  e'  richiesto  solo  nel  caso   di
          medicinali  somministrati   ad   animali   destinati   alla
          produzione di alimenti,  e  vengono  assolti  annotando  il
          trattamento  effettuato  sul  registro  di  scarico,  fermo
          restando l'obbligo di registrazione del  trattamento  e  di
          conservazione di cui all'articolo 79. 
              5.  Le  strutture  veterinarie  di  cui  al  comma   1,
          limitatamente all'impiego su  animali  non  destinati  alla
          produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente  per  i
          casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1),
          possono  detenere  scorte  di  medicinali  ad  uso   umano,
          assolvendo agli adempimenti  di  registrazione  di  cui  al
          comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati  agli
          animali unicamente dal medico veterinario  della  struttura
          veterinaria che li ha in cura e non possono essere in alcun
          modo ceduti ai proprietari degli animali stessi. 
              6. Alle strutture veterinarie di cui  al  comma  1  per
          l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica nelle  strutture
          medesime, possono essere ceduti, ricorrendo  le  condizioni
          previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili
          solo ad ospedali e case di cura, purche' non esistano anche
          in  confezioni  cedibili  al  pubblico,  e   i   medicinali
          prescrivibili  solo  da  uno  specialista  ai  sensi  della
          normativa in materia di  medicinali  per  uso  umano.  Tali
          medicinali possono essere impiegati,  nei  casi  consentiti
          dall'articolo 10, nell'attivita' clinica all'interno  della
          struttura medesima solo sotto il  controllo  del  direttore
          sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro
          di cui al comma 4, secondo le modalita' ivi  previste.  Nel
          caso  di  sostanze  ad  azione  stupefacente  o  psicotropa
          appartenenti alle tabelle I e II dell'articolo 14 del testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, e successive modifiche,  l'approvvigionamento
          avviene mediante ricetta  speciale  e  nel  rispetto  delle
          registrazioni previste dall'articolo 42 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e
          successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina  di
          cui al presente comma gli antibatterici. 
              7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5
          e 6, viene effettuato attraverso i  canali  autorizzati  di
          distribuzione del farmaco umano e, limitatamente  a  quelli
          prescrivibili solo da uno specialista, solo  attraverso  le
          farmacie  aperte  al  pubblico,  dietro  presentazione   di
          ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia
          nella   quale   venga   precisato   che   si   tratta    di
          approvvigionamento  di  scorte.  Una  copia  della   stessa
          ricetta deve essere inviata al servizio  veterinario  della
          azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  possono
          essere definite le categorie di  medicinali  ad  uso  umano
          escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e  6,  ovvero
          quelle il cui utilizzo deve  avvenire  secondo  particolari
          modalita'.».