Art. 13 
 
 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale 
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del ((12 novembre  2011,))
concernente la de materializzazione della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con e equivalenti
in formato  elettronico,  in  percentuali  che,  in  ogni  caso,  non
dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento
nel 2014 e al 90  percento  nel  2015.2.  Dal  1°  gennaio  2014,  le
prescrizioni  farmaceutiche  generate  in  formato  elettronico  sono
valide  su  tutto  il  territorio  nazionale  ((nel  rispetto   delle
disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le Asl
e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto
salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra  regioni  del  rimborso   di
prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da
quelle di residenza.)) Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ((d'intesa
con la Conferenza)) permanente per i  rapporti  Stato  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
di attuazione del presente comma. 
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni e ((delle province autonome)) di cui al comma  1,  rilasciano
le prescrizioni di farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente  in
formato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comporta
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((3-bis.  Al  comma  4   dell'articolo   55-septies   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti  periodi:
«Affinche' si configuri l'ipotesi  di  illecito  disciplinare  devono
ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza  all'obbligo  di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o  della  colpa.  Le
sanzioni  sono   applicate   secondo   criteri   di   gradualita'   e
proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti
collettivi di riferimento ».)) 
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita'  ((stabilite
con provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale((, e rese  note))  sul
sito del sistema informativo del progetto « Tessera sanitaria  »,  di
cui all'articolo 50 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. ((Resta fermo quanto previsto dal
comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.)) 
  5. All'articolo 47-bis)) del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  « 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate. ».