Art. 13 Verifica di conseguimento degli obblighi e sanzioni 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possegga certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 o, in caso di eccedenze, dall'aggiornamento degli obblighi quantitativi nazionali di cui all'art. 4, comma 9, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica. Informa, inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini di quanto disposto all'art. 8. 3. Per gli anni 2013 e 2014 qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Per gli anni 2015 e 2016 tale valore minimo e' fissato al 60% dell' obbligo di competenza, ferma restando la possibilita' di compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti si applicano le sanzioni di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua. 4. In caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE, all'ENEA e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e rende note le modalita' di calcolo delle sanzioni. 5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti, disposta dall'art. 9, comma 1. 6. Entro il 31 maggio 2013, i soggetti obbligati trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i certificati bianchi relativi all'anno 2012 posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Entro il 30 giugno 2013 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rende noto l'ammontare dei certificati bianchi attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno, risultano non annullati.