Art. 13 
 
              Governance dell'Agenda digitale Italiana 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.  35
e' sostituito dal seguente: 
  «2. E' istituita la cabina di regia  per  l'attuazione  dell'agenda
digitale  italiana,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello  sviluppo
economico,  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la
semplificazione, dal  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal
Ministro della salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
((dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)),  da
un Presidente di regione e da un Sindaco designati  dalla  Conferenza
Unificata. La cabina di regia e' integrata dai  Ministri  interessati
alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta
al Parlamento,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  avvalendosi  anche  dell'Agenzia   per   l'Italia
digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei  programmi  avviati  e
del loro  stato  di  avanzamento  e  delle  risorse  disponibili  che
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.  Nell'ambito  della
cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  il  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'agenda
digitale  italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
esperti in materia di innovazione tecnologica e  da  esponenti  delle
imprese private e delle universita', presieduto dal  Commissario  del
Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  All'istituzione
della cabina di regia di cui al presente comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.». 
  ((1-bis. Alla lettera f)  del  comma  2-bis  dell'articolo  47  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  dopo  le  parole:  «per  favorire
l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle  zone
rurali, nonche'».)) 
  2.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «del
Ministro dell'economia e  delle  finanze((,))»  sino  alla  fine  del
periodo; 
  b)  all'articolo  20,  comma  2,  sono  soppresse  le   parole   da
«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche((,))»; 
  c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro
delegato,  nomina  il  direttore  generale  dell'Agenzia((,   tramite
procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica,))  tra  persone  di
particolare e comprovata qualificazione professionale in  materia  di
innovazione tecnologica e in possesso di una  documentata  esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»; 
  (( d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo  e  il  quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Lo  Statuto  prevede  che  il
Comitato  di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  da  un  rappresentante  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  un   rappresentante   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  un
rappresentante del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e da  due  rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
unificata e dai membri del  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e
l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato  di  indirizzo
non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque
definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le  modalita'  di
nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di
indirizzo e le modalita' di nomina  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti»;)) 
  (( d-bis) all'articolo 22, comma 3,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a  valere
sul   Progetto   operativo   di    assistenza    tecnica    -Societa'
dell'informazione-  che   permangono   nella   disponibilita'   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che  puo'  avvalersi,  per  il
loro  utilizzo,  della  struttura  di   missione   per   l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;)) 
  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso; 
  f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del
direttore generale dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle
risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite  massimo  di  130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche  delle
amministrazioni di provenienza, nonche' la  dotazione  delle  risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative. Nel caso in cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici.». 
  ((2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma
4, 12, comma 13, e 14, comma  2-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  adottati  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.)) 
  ((2-ter. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma
1, e  7,  comma  3,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto  il  concerto  dei
Ministri interessati.)) 
  ((2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle  disposizioni  di
cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e  13,  10,  comma  10,  12,
comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri anche  ove  non  sia  pervenuto  il  concerto  dei  Ministri
interessati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo", pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.: 
              "Art. 47 (Agenda digitale italiana) 
              1. Nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda  digitale
          europea,  di  cui  alla  comunicazione  della   Commissione
          europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010,  il
          Governo    persegue    l'obiettivo    prioritario     della
          modernizzazione dei rapporti tra pubblica  amministrazione,
          cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
          favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
          digitali   innovativi,   a    potenziare    l'offerta    di
          connettivita' a larga  banda,  a  incentivare  cittadini  e
          imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere  la
          crescita di capacita' industriali adeguate a  sostenere  lo
          sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
              2. E' istituita la cabina  di  regia  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana,  presieduta  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e  composta
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
          per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  Ministro   della
          salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  dal
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
          Conferenza Unificata. La cabina di regia e'  integrata  dai
          Ministri  interessati  alla   trattazione   di   specifiche
          questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
          avvalendosi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
          delle amministrazioni rappresentate nella cabina di  regia,
          un quadro complessivo delle norme  vigenti,  dei  programmi
          avviati e del loro stato di  avanzamento  e  delle  risorse
          disponibili che costituiscono  nel  loro  insieme  l'agenda
          digitale. Nell'ambito della cabina di  regia  e'  istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  il
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'agenda  digitale
          italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
          esperti  in  materia  di  innovazione  tecnologica   e   da
          esponenti  delle  imprese  private  e  delle   universita',
          presieduto dal Commissario  del  Governo  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una  struttura  di
          missione per l'attuazione  dell'agenda  digitale  istituita
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.
          All'istituzione della cabina di regia di  cui  al  presente
          comma si provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi: 
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente; 
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni; 
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali; 
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet  nelle  zone  rurali,  nonche'  in  grandi   spazi
          pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
          e locali pubblici in genere; 
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa'; 
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'articolo    81,     comma     2-bis,     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  anche  al  fine   di
          consentire la messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle
          proprie posizioni debitorie nei confronti  dello  Stato  da
          parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  82   del   2005,   e   successive
          modificazioni; 
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, ove  possibile  tecnicamente  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
          o indirettamente aumenti di costi a  carico  degli  utenti,
          anche  ai  soggetti  privati  preposti   all'esercizio   di
          attivita' amministrative. 
              2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
          1 e al fine di garantire la massima  concorrenzialita'  nel
          mercato  delle  telecomunicazioni,  in  linea  con   quanto
          previsto  dall'articolo  34,  comma  3,  lettera  g),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto,  secondo  le
          procedure   previste   dalla   direttiva   2002/21/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,  come
          modificata  dalla  direttiva  2009/140/CE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
          misure idonee a: 
              a)  assicurare  l'offerta   disaggregata   dei   prezzi
          relativi all'accesso all'ingrosso  alla  rete  fissa  e  ai
          servizi accessori, in modo che il prezzo  del  servizio  di
          accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi  separatamente
          il costo della prestazione dell'affitto della  linea  e  il
          costo delle attivita'  accessorie,  quali  il  servizio  di
          attivazione  della  linea   stessa   e   il   servizio   di
          manutenzione correttiva; 
              b) rendere possibile, per  gli  operatori  richiedenti,
          acquisire tali servizi anche da imprese terze  operanti  in
          regime di concorrenza  sotto  la  vigilanza  e  secondo  le
          modalita' indicate  dall'Autorita'  medesima,  assicurando,
          comunque, il mantenimento della sicurezza della rete." 
              - si riporta il testo degli articoli 19, 20,  21  e  22
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  recante
          "Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato nella
          Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,  S.O.,  come  modificato
          dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla L. 17  dicembre  2012,  n.  221,  come
          modificato dalla presente legge : 
              "Art.  19  (Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale) 
              1.  E'  istituita  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale,
          sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300. " 
              "Art. 20 (Funzioni) 
              1. L'Agenzia per l'Italia  Digitale  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    digitale
          italiana, in coerenza con  gli  indirizzi  elaborati  dalla
          Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con  modificazioni
          dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con  l'Agenda  digitale
          europea. 
              2. L'Agenzia svolge le funzioni  di  coordinamento,  di
          indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla  normativa
          vigente e, in  particolare,  dall'articolo  3  del  decreto
          legislativo 1° dicembre 2009, n.  177  fatto  salvo  quanto
          previsto  dal  successivo  comma  4,  nonche'  le  funzioni
          affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
          l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera
          d), della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  e  le  funzioni
          svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  L'Agenzia  svolge,
          altresi',  le  funzioni   dell'Istituto   superiore   delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione   in
          materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su proposta del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e   la   semplificazione,   sono
          individuati i criteri per il trasferimento del personale in
          servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni  e
          delle   tecnologie   dell'informazione,   necessario   allo
          svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il
          Ministero dello sviluppo economico provvede alla  riduzione
          delle strutture  e  delle  dotazioni  organiche  in  misura
          corrispondente alle funzioni e al personale  effettivamente
          trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento
          informatico  dell'amministrazione  statale,   regionale   e
          locale, in attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,
          lettera r), della Costituzione. 
              3. In particolare l'Agenzia esercita  le  sue  funzioni
          nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di
          promuovere la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  nel
          Paese e di razionalizzare la spesa  pubblica.  A  tal  fine
          l'Agenzia: 
              a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche  mediante  lo  sviluppo   e   l'accelerazione   della
          diffusione delle reti di nuova generazione (NGN); 
              b) detta indirizzi, regole tecniche e  linee  guida  in
          materia di  sicurezza  informatica  e  di  omogeneita'  dei
          linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di  tipo
          aperto, anche  sulla  base  degli  studi  e  delle  analisi
          effettuate  a  tale  scopo  dall'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
          da  assicurare   anche   la   piena   interoperabilita'   e
          cooperazione applicativa tra i  sistemi  informatici  della
          pubblica  amministrazione  e  tra  questi   e   i   sistemi
          dell'Unione europea; 
              c)  assicura  l'omogeneita',  mediante  il   necessario
          coordinamento tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici
          destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle  imprese,
          garantendo livelli uniformi di qualita' e  fruibilita'  sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la  piena  integrazione  a
          livello europeo; 
              d) supporta e diffonde  le  iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
          frappongono   alla    realizzazione    dell'amministrazione
          digitale e alla piena ed effettiva attuazione  del  diritto
          all'uso delle  tecnologie,  previsto  dall'articolo  3  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni; 
              e)  vigila  sulla  qualita'   dei   servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche
          in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
              f)   promuove   e    diffonde    le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          superiore  della  pubblica  amministrazione,  il  Formez  e
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
          innovative,   nell'ambito   delle   dotazioni   finanziarie
          disponibili, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
              g)  effettua  il  monitoraggio,   anche   a   campione,
          dell'attuazione dei piani di Information and  Communication
          Technology (ICT) delle pubbliche  amministrazioni,  redatti
          in osservanza delle prescrizioni di cui  alla  lettera  b),
          sotto il profilo dell'efficacia,  economicita'  e  qualita'
          delle realizzazioni,  proponendo  agli  organi  di  governo
          degli enti e, ove necessario, al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, le  conseguenti  misure  correttive,  nonche'
          segnalando alla Corte dei conti casi in  cui  si  profilino
          ipotesi di danno erariale; 
              h) svolge attivita' di  progettazione  e  coordinamento
          delle iniziative  strategiche  e  di  preminente  interesse
          nazionale, anche a carattere intersettoriale, per  la  piu'
          efficace erogazione  di  servizi  in  rete  della  pubblica
          amministrazione a cittadini e imprese; 
              i)  costituisce  autorita'  di  riferimento   nazionale
          nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa
          all'attuazione di programmi europei al  fine  di  attrarre,
          reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate
          allo sviluppo della societa' dell'informazione; 
              l) adotta indirizzi e formula pareri  facoltativi  alle
          amministrazioni sulla congruita' tecnica ed  economica  dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici  e  telematici,  anche  al  fine  della   piena
          integrazione dei sistemi informativi; 
              m)  promuove,  anche   a   richiesta   di   una   delle
          amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi
          istituzionali  finalizzati  alla  creazione  di   strutture
          tecniche  condivise  per   aree   omogenee   o   per   aree
          geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi  e  al
          piu'  rapido  ed  effettivo  raggiungimento   della   piena
          integrazione  e  cooperazione  applicativa  tra  i  sistemi
          informativi  pubblici,  vigilando   sull'attuazione   delle
          intese o degli accordi medesimi. 
              3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e  lo
          sviluppo  di  grandi  progetti  strategici  di  ricerca   e
          innovazione   connessi   alla   realizzazione   dell'Agenda
          digitale italiana e in  conformita'  al  programma  europeo
          Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo  delle
          comunita' intelligenti,  la  produzione  di  beni  pubblici
          rilevanti, la rete a  banda  ultralarga,  fissa  e  mobile,
          tenendo conto delle  singole  specificita'  territoriali  e
          della copertura delle aree a bassa densita' abitativa, e  i
          relativi  servizi,  la  valorizzazione  digitale  dei  beni
          culturali e paesaggistici, la sostenibilita' ambientale,  i
          trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonche'
          al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la  presenza  sul
          territorio nazionale di significative competenze di ricerca
          e innovazione industriale. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   affidate   alla
          societa'   CONSIP   Spa   le   attivita'    amministrative,
          contrattuali e strumentali gia' attribuite  a  DigitPA,  ai
          fini  della  realizzazione  e  gestione  dei  progetti   in
          materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3. (65) 
              5. L'Agenzia svolge le funzioni  assegnate  attenendosi
          al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione  della
          spesa  in  materia  informatica,  al   fine   di   ottenere
          significativi risparmi, comunque  garantendo,  a  decorrere
          dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12  milioni
          di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata
          dalle amministrazioni  pubbliche  nel  settore  informatico
          nell'anno 2012." 
              "Art. 21 (Organi e statuto) 
              1. Sono organi dell'Agenzia: 
              a) il Direttore generale; 
              b) il Comitato di indirizzo; 
              c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
              3. Il Direttore generale e'  il  legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del Ministro delegato, e' approvato lo  statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999,  n.  300,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto. Lo Statuto prevede  che  il  Comitato  di
          indirizzo  sia  composto   da   un   rappresentante   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e finanze e da due  rappresentanti  designati
          dalla  Conferenza  Unificata  e  dai  membri   del   Tavolo
          permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale  italiana.
          Ai  componenti  del  Comitato  di  indirizzo  non  spettano
          compensi,  gettoni,  emolumenti   o   indennita'   comunque
          definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione  allo
          stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
          della  finanza  pubblica.  Con  lo  Statuto  sono  altresi'
          disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni  e  le
          regole di funzionamento del  Comitato  di  indirizzo  e  le
          modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei conti." 
                
              "Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali) 
              1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  DigitPA  e  l'Agenzia  per  la  diffusione  delle
          tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  Direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'articolo 20, comma 2, in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, neppure giudiziale.  Le  risorse
          finanziarie trasferite all'Agenzia e non  ancora  impegnate
          con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata  in
          vigore della  presente  disposizione  sono  destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla  stessa
          Agenzia per l'attuazione dei  compiti  ad  essa  assegnati.
          Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
          1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  i
          relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
          a valere  sul  Progetto  operativo  di  assistenza  tecnica
          "Societa'   dell'informazione"   che    permangono    nella
          disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          che puo' avvalersi, per il loro utilizzo,  della  struttura
          di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  47  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni. E'  fatto  salvo  il  diritto  di
          opzione per il personale in servizio a tempo  indeterminato
          presso  il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione   della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'Agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2,  puo'  optare  per  il  transito  alle  dipendenze
          dell'Agenzia. 
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  o  del  Ministro  delegato,  da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  Direttore  generale
          dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione  del  decreto
          di cui al  comma  6,  le  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione  del
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20,  comma
          2. 
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio   e   sull'assistenza   in   giudizio   di   cui
          all'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
              10.  Il   comma   1   dell'articolo   68   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto." 
              -si riporta l'articolo 2, commi 1 e 5 del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  recante  "Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.: 
              "Art.   2   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente) 
              1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente"   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          "Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero".  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              (omissis) 
              5. Entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  sono  apportate  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223, le modifiche necessarie per  adeguarne  la  disciplina
          alle disposizioni introdotte con il comma  1  del  presente
          articolo." 
              -si riporta l'articolo  3,  commi  1  e  4  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 3  (Censimento  permanente  della  popolazione  e
          delle abitazioni e Archivio  nazionale  dei  numeri  civici
          delle strade urbane) 
              1. Entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione,  del  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze, sentiti il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  l'ISTAT,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,   sono   stabiliti   i   tempi   di
          realizzazione del  censimento  della  popolazione  e  delle
          abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  effettuato
          dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 
              (omissias) 
              4. Allo scopo di rafforzare la funzione  statistica  in
          coerenza  con  le  raccomandazioni   internazionali   e   i
          regolamenti comunitari e di  aumentare  l'efficienza  e  la
          qualita' dei servizi informativi resi al sistema  economico
          e  sociale  del  Paese  dal  Sistema  statistico  nazionale
          (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, il Governo emana entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto un regolamento ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  per  la
          revisione del decreto legislativo n.  322  del  1989  e  il
          complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e
          degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN; 
              b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT
          anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera  b),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 166,  e  rafforzarne  i  compiti  di  indirizzo  e
          coordinamento  tecnico-metodologico,  di   definizione   di
          metodi e formati per la  raccolta  e  lo  scambio  di  dati
          amministrativi e statistici,  nonche'  di  regolamentazione
          del SISTAN; 
              c)  favorire  l'armonizzazione  del  funzionamento  del
          SISTAN con i principi europei in materia di  organizzazione
          e di produzione delle  statistiche  ufficiali,  assicurando
          l'utilizzo  da  parte  del  Sistema  delle  piu'   avanzate
          metodologie statistiche e  delle  piu'  moderne  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione; 
              d)  semplificare  e  razionalizzare  la  procedura   di
          adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
          in materia di obbligo a fornire i dati statistici; 
              e) migliorare i servizi resi al pubblico dal  SISTAN  e
          rafforzare  i  sistemi  di  vigilanza  e  controllo   sulla
          qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri  soggetti
          pubblici e privati; 
              f)   adeguare   alla   normativa   europea    e    alle
          raccomandazioni internazionali la disciplina in materia  di
          tutela del  segreto  statistico,  di  protezione  dei  dati
          personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
          nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati  amministrativi
          a fini statistici." 
              -si  riporta  l'articolo  7,   comma   3   del   citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 7 (Trasmissione telematica  delle  certificazioni
          di malattia nel settore pubblico e privato) 
              1. - 2. (omissis) 
              3. Al testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di tutela e di sostegno della  maternita'  e  della
          paternita' a norma dell'articolo 15  della  legge  8  marzo
          2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,
          n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il  comma  3  dell'articolo  47  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              «3.  La  certificazione  di  malattia   necessaria   al
          genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1  e  2  e'
          inviata per via telematica direttamente dal medico  curante
          del Servizio sanitario nazionale o con esso  convenzionato,
          che ha in cura  il  minore,  all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, utilizzando il sistema di  trasmissione
          delle certificazioni di malattia  di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo  2010,  secondo
          le modalita' stabilite con decreto  di  cui  al  successivo
          comma 3-bis, e  dal  predetto  Istituto  e'  immediatamente
          inoltrata, con le medesime modalita', al datore  di  lavoro
          interessato e  all'indirizzo  di  posta  elettronica  della
          lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su  proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, del Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro della salute, previo  parere  del
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          adottate, in conformita' alle regole tecniche previste  dal
          Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
          definizione del modello di  certificazione  e  le  relative
          specifiche.»; (17) 
              b) il  comma  1  dell'articolo  51  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1. Ai fini della  fruizione  del  congedo  di  cui  al
          presente capo, la lavoratrice e  il  lavoratore  comunicano
          direttamente al medico,  all'atto  della  compilazione  del
          certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le  proprie
          generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo.».
          " 
              -  si  riporta  l'articolo  4,  comma  1  del  medesimo
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 4 (Domicilio digitale del cittadino) 
              1. Dopo l'articolo 3 del decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
              «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al
          fine  di  facilitare   la   comunicazione   tra   pubbliche
          amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino
          indicare  alla   pubblica   amministrazione,   secondo   le
          modalita' stabilite al comma 3,  un  proprio  indirizzo  di
          posta  elettronica   certificata,   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo  16-bis,  comma  5,  del   decreto-legge   29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale." 
              - si riporta l'articolo 8, commi  2  e  13  del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art.  8  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto): 
              1.(omissis) 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  e  del  Ministro  delegato   per   l'innovazione
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, sono adottate, in  coerenza
          con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  regole
          tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto  dal
          comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle  soluzioni
          esistenti. 
              (omissis) 
              13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  definite   le   modalita'   per   la
          trasmissione elettronica dei dati di cui ai  formulari  FAL
          con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
          sistema  PMIS,  assicurando  l'interoperabilita'  dei  dati
          immessi nel sistema PMIS con il  Safe  Sea  Net  e  con  il
          Sistema informativo delle dogane, per quanto  riguarda  gli
          aspetti di competenza doganale, e la  piena  accessibilita'
          delle informazioni  alle  altre  autorita'  competenti,  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 196, e successive modificazioni,  oltre  che  agli
          Stati membri dell'Unione  europea.  L'interoperativita'  va
          altresi' assicurata rispetto  alle  piattaforme  realizzate
          dalle autorita' portuali per il miglior espletamento  delle
          funzioni di indirizzo e coordinamento  dei  nodi  logistici
          che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica." 
              - si riporta  l'articolo  10,  comma  10  dello  stesso
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 10 (Anagrafe nazionale  degli  studenti  e  altre
          misure in materia scolastica) 
              (omissis) 
              10.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto-legge,  sono  definite  le
          modalita' per  l'attuazione  del  comma  9,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito  delle
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente." 
              -  si  riporta  l'articolo  12,  comma  7  del   citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 12 ( Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
          sorveglianza nel settore sanitario) 
              (omissis) 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Ministro della salute e del  Ministro  delegato
          per l'innovazione tecnologica, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  sono  stabiliti:  i
          contenuti del FSE e i limiti di responsabilita' e i compiti
          dei soggetti che concorrono  alla  sua  implementazione,  i
          sistemi di codifica dei dati, le garanzie e  le  misure  di
          sicurezza da adottare nel trattamento  dei  dati  personali
          nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita'  e  i
          livelli diversificati  di  accesso  al  FSE  da  parte  dei
          soggetti di cui ai commi 4, 5 e  6,  la  definizione  e  le
          relative   modalita'   di   attribuzione   di   un   codice
          identificativo  univoco  dell'assistito  che  non  consenta
          l'identificazione diretta dell'interessato, i  criteri  per
          l'interoperabilita' del FSE a livello regionale,  nazionale
          ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del  sistema
          pubblico di connettivita'." 
              -  si  riporta  l'articolo  13,  comma  2  del   citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art.  13  (Prescrizione  medica  e  cartella   clinica
          digitale) 
              (omissis) 
              2. Dal 1° gennaio 2014, le  prescrizioni  farmaceutiche
          generate in formato elettronico sono  valide  su  tutto  il
          territorio nazionale nel rispetto  delle  disposizioni  che
          regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL  e  le
          strutture convenzionate che erogano prestazioni  sanitarie,
          fatto salvo l'obbligo  di  compensazione  tra  regioni  del
          rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini
          di regioni diverse da quelle di residenza. Con decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per  i  rapporti  Stato-regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
          di attuazione del presente comma." 
              - si  riporta  l'articolo  15,  comma  2  del  medesimo
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179: 
              "Art. 15 (Pagamenti elettronici) 
              (omissis) 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),  le
          amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono
          altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
          cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
          di pagamento abilitati."