Art. 13 Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonche' di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette. 2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.