Art. 13 
 
Disposizioni  volte   al   corretto   recepimento   della   direttiva
  2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi  terzi  che
  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo.  Procedura  di  infrazione
  2013/4009. 
 
  1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
le parole:  «cittadini  italiani  residenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani e  dell'Unione  europea  residenti,  da
cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti  di  lungo  periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro
che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede: 
    a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183; 
    b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal  2014,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    c) quanto a 15 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) quanto a 12 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. 
  3. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  provvede  ad
effettuare  il  monitoraggio  degli  effetti   finanziari   derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in  merito
al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle  previsioni  di  cui   al   presente   articolo,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con  proprio
decreto,  alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal  monitoraggio,
delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a  legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle  spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 65, comma 1, della citata legge n.
          448 del 1998, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari  con  almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto dal  1°  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          e dell'Unione europea  residenti,  da  cittadini  di  paesi
          terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche'  dai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente, residenti, con tre  o  piu'  figli
          tutti con eta' inferiore  ai  18  anni,  che  risultino  in
          possesso di risorse  economiche  non  superiori  al  valore
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di
          quanto indicato  al  comma  3.  Per  nuclei  familiari  con
          diversa   composizione   detto   requisito   economico   e'
          riparametrato  sulla  base  della  scala   di   equivalenza
          prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del  1998,
          tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
              2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le  somme
          indicate al comma 5, con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1   e'   corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei  requisiti  economici
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente articolo e'  istituito
          un Fondo presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          la cui dotazione e' stabilita  in  lire  390  miliardi  per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   del
          presente    articolo,     inclusa     la     determinazione
          dell'integrazione   dell'ISE,   con   l'indicatore    della
          situazione patrimoniale.". 
              - Il testo dell'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n.
          328  (Legge  quadro  per  la  realizzazione   del   sistema
          integrato di interventi  e  servizi  sociali.),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000,  n.  265,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
          politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del  Fondo
          nazionale per le politiche sociali. 
              2. Per le finalita' della presente legge  il  Fondo  di
          cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni  per
          l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001  e  di
          lire  922.500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002.   Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2000-2002, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  allo   scopo
          utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
          lire 591.500 milioni per  l'anno  2001  e  a  lire  752.500
          milioni  per  l'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
          lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001  e  2002,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno  degli
          anni  2001  e  2002,  le   proiezioni   dell'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; quanto  a  lire  20.000
          milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le  proiezioni
          dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
          l'estero. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4.  La  definizione  dei  livelli  essenziali  di   cui
          all'art. 22 e' effettuata contestualmente  a  quella  delle
          risorse da assegnare al Fondo nazionale  per  le  politiche
          sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
          spesa sociale  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali,  nel
          rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per
          l'intero sistema  di  finanza  pubblica  dal  Documento  di
          programmazione economico-finanziaria. 
              5. Con regolamento, da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi  per
          la ripartizione delle  risorse  finanziarie  confluite  nel
          Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzare e armonizzare le  procedure  medesime
          ed evitare sovrapposizioni e  diseconomie  nell'allocazione
          delle risorse; 
              b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive  a
          favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma  3,
          lettera a); 
              c)  garantire  che  gli  stanziamenti  a  favore  delle
          regioni  e  degli  enti  locali  costituiscano   quote   di
          cofinanziamento dei programmi e dei relativi  interventi  e
          prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine  di
          realizzare un sistema  di  progressiva  perequazione  della
          spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi del Piano nazionale; 
              d)  prevedere  forme  di   monitoraggio,   verifica   e
          valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
          interventi,   nonche'   modalita'   per   la   revoca   dei
          finanziamenti in caso di mancato  impegno  da  parte  degli
          enti destinatari entro periodi determinati; 
              e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di
          entrata in vigore del regolamento. 
              6. Lo schema di regolamento di cui al comma  5,  previa
          deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei   ministri,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e' trasmesso successivamente alle Camere per  l'espressione
          del  parere   da   parte   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla
          data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine,  il
          regolamento puo' essere emanato. 
              7. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentiti  i
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, provvede, con  proprio  decreto,  annualmente  alla
          ripartizione delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
          politiche sociali, tenuto conto della  quota  riservata  di
          cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
          nazionale e dei parametri di  cui  all'art.  18,  comma  3,
          lettera n). In sede di prima  applicazione  della  presente
          legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
          vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti  i
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata
          di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281  del
          1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
          dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera  n).  La
          ripartizione   garantisce   le   risorse   necessarie   per
          l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24. 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art. 11, comma 3, lettera  d),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art.  24
          della presente legge. 
              9.  Alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
          legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con  specifica
          finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
          anche le risorse  finanziarie  destinate  al  finanziamento
          delle  prestazioni   individuate   dal   medesimo   decreto
          legislativo. 
              10.  A1  Fondo  nazionale  per  le  politiche   sociali
          affluiscono, altresi',  somme  derivanti  da  contributi  e
          donazioni  eventualmente   disposti   da   privati,   enti,
          fondazioni,  organizzazioni,   anche   internazionali,   da
          organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per  essere  assegnate  al  citato
          Fondo nazionale. 
              11. Qualora le  regioni  ed  i  comuni  non  provvedano
          all'impegno  contabile  della  quota   non   specificamente
          finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
          tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
          Ministro per la solidarieta' sociale, con le  modalita'  di
          cui al medesimo comma 7, provvede alla  rideterminazione  e
          alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
          di mantenere invariata nel triennio  la  quota  complessiva
          dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.". 
              -  L'art.  47  della  legge  20  maggio  1985,  n.  222
          (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in  Italia  e
          per il sostentamento del clero cattolico in servizio  nelle
          diocesi.), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  3  giugno
          1985, n. 129, S.O.; cosi' recita: 
              "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far  tempo  dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              Le destinazioni di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse. 
              Per gli anni finanziari 1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. 
              A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo   Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.". 
              - L'art. 21 della legge 31 dicembre 2009; n. 196 (Legge
          di contabilita'  e  finanza  pubblica.),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.  303,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio annuale di previsione e'  formato  sulla
          base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
          indicati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera  c),  nel
          DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
              a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
              b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
              c) le previsioni delle entrate e delle  spese  relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
              d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. Sino all'esercizio  della  delega  di
          cui  all'art.  40,  in  appositi  allegati  agli  stati  di
          previsione  della  spesa   sono   indicate,   per   ciascun
          programma, per macroaggregato e distinte per  capitolo,  le
          spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
          a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non  ha  la
          possibilita' di esercitare un effettivo controllo,  in  via
          amministrativa, sulle variabili che  concorrono  alla  loro
          formazione,    allocazione    e    quantificazione.    Esse
          corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
              a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese  non
          predeterminate  legislativamente  che   sono   quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. Il bilancio di  previsione,  oggetto  di  un  unico
          disegno di legge, e' costituito dallo stato  di  previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per  Ministeri,  con  le  allegate  appendici  dei
          bilanci  delle  amministrazioni  autonome,  e  dal   quadro
          generale riassuntivo con riferimento al triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
              a) la nota integrativa al bilancio di  previsione.  Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente,  nonche'
          gli effetti connessi alle disposizioni  normative  vigenti,
          con   separata    indicazione    di    quelle    introdotte
          nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del  prelievo
          obbligatorio,  con   l'indicazione   della   natura   delle
          agevolazioni,  dei   soggetti   e   delle   categorie   dei
          beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa,  si
          compone di due sezioni: 
              1)  la  prima  sezione,  concernente  il  piano   degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
              2) la seconda sezione, relativa  ai  programmi  e  alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
              b) una scheda illustrativa di ogni  programma  e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
              c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
          relativi stanziamenti; 
              d) per ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
              e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
          settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
          rilevanza  nazionale,   nella   quale   sono   indicati   i
          corrispondenti   stanziamenti   previsti    dal    bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
              f) il budget dei costi della relativa  amministrazione.
          Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
          del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
          costo. Il budget espone le previsioni formulate dai  centri
          di costo dell'amministrazione ed include  il  prospetto  di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta  alle
          Camere una relazione, allegata  al  disegno  di  legge  del
          bilancio   di   previsione,   con   motivata    indicazione
          programmatica sulla destinazione alle aree  sottoutilizzate
          del territorio nazionale,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  alle  aree
          destinatarie degli interventi di cui all'art. 1,  comma  1,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  in
          conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  alle  aree
          montane, delle spese di investimento iscritte  negli  stati
          di previsione dei singoli Ministeri per gli  interventi  di
          rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
          regioni. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale,  effettuata  ai  sensi  dell'art.  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare sono ripartite in  capitoli  ai
          fini della gestione e della  rendicontazione.  Entro  dieci
          giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
          Ministri  assegnano  le  risorse  ai   responsabili   della
          gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
          il bilancio  di  previsione  dello  Stato  approvato  e  il
          sistema di contabilita' nazionale per i conti  del  settore
          della pubblica amministrazione. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
          conti consuntivi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in
          via ordinaria.".