Art. 13 
 
Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in
materia di trasporto aereo 
 
  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del  17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera  CIPE  n.  33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le  quote  annuali  dei  contributi
revocati,  iscritte  in  bilancio,  affluiscono  al  Fondo   di   cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in  conto  residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi  dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dovranno  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013,  per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
risorse revocate sono  destinate,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  relazione   alle   annualita'
disponibili: 
    a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro,  alla
realizzazione  dei  progetti  cantierabili  relativi   a   opere   di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo  2015,
gia' individuate dal  tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di
17,2  milioni  di  euro  e  le  connesse  opere  di  collegamento   e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite  di  5
milioni di euro; 
    b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere  necessarie  per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2; 
    c) per l'importo di 42,8 milioni di euro,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano. 
  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato  dal
CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a  valere  sulle  risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e'  assegnato  al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di  cui  alla  lettera  a)  del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE
vengono definiti il cronoprogramma  dei  lavori  e  le  modalita'  di
monitoraggio. 
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per  l'affidamento  dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a  condizione  che  le  erogazioni  avvengano
compatibilmente con le risorse  iscritte  sull'apposito  capitolo  di
bilancio.  Il  Commissario  Unico   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale  per  il
governo complessivo degli  interventi  regionali  e  sovra  regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario,  il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione. 
  4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1  non
utilizzate  per  le  finalita'  ivi  previste  sono  destinate   alla
realizzazione di interventi immediatamente  cantierabili  finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a  rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici  con  i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre  al  CIPE  entro  60  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentite  le  Regioni
interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi  statali
trasferiti  o  assegnati  alle  Autorita'  portuali,  anche  mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di  ammortamento  a  carico
dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte
dei quali, essendo trascorsi almeno  due  anni  dal  trasferimento  o
dall'assegnazione, non sia stato pubblicato  il  bando  di  gara  per
l'assegnazione dei lavori. Le disponibilita' derivanti dalle  revoche
di cui  al  precedente  periodo  sono  individuate  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  e  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti  realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento  a
carico dello Stato, con il decreto  di  cui  al  comma  4  e  per  le
medesime  finalita'  e'  disposta  la  cessione  ad  altra  Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora  disponibile  presso  il
soggetto  finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti continua a  corrispondere  alla  banca
mutuante, fino alla scadenza,  la  quota  del  contributo  dovuta  in
relazione  all'ammontare  del  finanziamento   erogato.   L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Una quota pari a 20 milioni di euro  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e'
assegnata  a  decorrere  dall'anno  2014  alla  realizzazione   degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al comma 4. 
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro  il  30  giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi  4,  5  e  6  contestualmente
all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di
mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo
precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario  delegato  del
Governo per l'attuazione dell'intervento. 
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.  267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento  dei  finanziamenti  di  propria  competenza  per  la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. 
  10. All'articolo 118 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Ove  ricorrano  condizioni  di  particolare  urgenza   inerenti   al
completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla  stazione
appaltante, per i contratti di appalto  in  corso  puo'  provvedersi,
anche in deroga alle previsione  del  bando  di  gara,  al  pagamento
diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per  le
prestazioni dagli stessi eseguiti.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per  i
contratti di  appalto  in  corso,  nella  pendenza  di  procedura  di
concordato  preventivo,  provvedere  ai  pagamenti  dovuti   per   le
prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il  Tribunale  competente  per  l'ammissione  alla
predetta procedura.». 
  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di  buona
esecuzione relative alle  opere  in  esercizio  di  cui  all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
a tutti i contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla  data  di  entrata  in
vigore  del  richiamato  decreto  legislativo  n.  163/2006.  Per  le
societa' o enti  comunque  denominati  di  proprieta'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla  vigilanza  di  altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato  contratti  di  programma  che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata  e  l'oggetto  di  destinazione
della stessa. 
  12. All'articolo 114 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  sono  stabilite  le  relative  prescrizioni  tecniche  per
l'immissione in circolazione.». 
  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il  gas»
sono soppresse. 
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi  o  ogni
altra  forma   di   emolumento   ai   vettori   aerei   in   funzione
dell'avviamento  e  sviluppo  di  rotte  destinate  a  soddisfare   e
promuovere  la  domanda  nei  rispettivi  bacini  di  utenza,  devono
esperire   procedure   di   scelta   del   beneficiario   che   siano
concorrenziali,  trasparenti  e  tali  da  garantire  la  piu'  ampia
partecipazione  dei  vettori  potenzialmente   interessati,   secondo
modalita' da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  15.  I  gestori  aeroportuali  comunicano  all'Ente  Nazionale  per
l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14,  ai
fini della verifica del rispetto delle condizioni  di  trasparenza  e
competitivita'. 
  16. L'addizionale comunale istituita  dall'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ed  i  successivi  incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma  75,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli  scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
  17.  L'addizionale  Commissariale  per   Roma   Capitale   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. 
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi  16  e  17,  pari  a  9
milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti correnti da parte dello  Stato  all'Ente  Nazionale
per  l'Aviazione  Civile,   di   cui   all'articolo   11-decies   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro  delle
predette  minori  entrate  a  favore  dei  soggetti  interessati,  si
provvede  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero  dell'interno,  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno  di  ciascun  anno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei   Ministeri
interessati, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione  del  reddito
ai fini contributivi.  Le  medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
precedente  concorrono   alla   determinazione   della   retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  20. Alla copertura dell'onere  recato  dal  comma  19,  pari  a  28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere  sulle  risorse
riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento  dei  servizi  di  navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che  a  tal
fine,  per  il  medesimo  importo  sono  versate   dall'ENAV   stesso
all'entrata del bilancio dello  Stato  nell'anno  2014.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio. 
  21.  All'articolo  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, le parole:  «1°  gennaio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede
mediante il corrispondente incremento dell'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11,  della  legge  24
dicembre 2003, n.  350,  e  successive  modificazioni,  da  destinare
all'INPS. La misura  dell'incremento  dell'addizionale  comunale  sui
diritti  d'imbarco  e'  fissata  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre  2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 21. 
  24. Anche in  vista  dell'Expo  2015,  al  fine  di  promuovere  la
valorizzazione di specifiche aree territoriali e per  migliorarne  la
capacita' di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e
ambientali, nonche' di servizi per  l'attrattivita'  turistica,  sono
finanziati progetti che individuino uno o piu'  interventi  tra  loro
coordinati. I  progetti  possono  essere  presentati  da  comuni  con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato
potra'  presentare  un  solo  progetto  articolato,  in  uno  o  piu'
interventi fra loro coordinati, con una  richiesta  di  finanziamento
che non potra' essere inferiore a 1 milione e superiore a  5  milioni
di euro e purche' in ordine agli interventi previsti  sia  assumibile
l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne  sia
possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso
in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di
euro, il soggetto interessato dovra' indicare la copertura economica,
a proprie spese, per la parte eccedente. 
  25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con
apposita convenzione tra il Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie e l'ANCI da approvare con  decreto  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,  sono  disciplinati  i  criteri  per
l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24. 
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. 
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  riprogrammazione  del  Piano  di  Azione  Coesione,
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo   4,   comma   3,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con  le  risorse  derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con  le  Amministrazioni
responsabili della loro attuazione,  dei  Programmi  Operativi  della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. 
  28.  Eventuali  ulteriori  risorse   che   si   dovessero   rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere  utilizzate  per  elevare,  fino  a  concorrenza  dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto  al  comma  26
destinabili all'intervento di cui al comma 24.