Art. 13 
 
 
            Termini in materia di servizi pubblici locali 
 
  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuita'   del   servizio,   laddove   ((   l'ente    responsabile
dell'affidamento  ovvero,  ove  previsto,  ))   l'ente   di   governo
dell'ambito o bacino territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'
avviato le procedure di affidamento (( pubblicando  la  relazione  di
cui al comma 20 del medesimo articolo )), il  servizio  e'  espletato
dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al  subentro  del  nuovo
gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo
dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la
mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno
2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del
Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico
dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al
completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre
2014. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti
dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui
all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre  2012,  n.
221. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell'art.
          34 del citato decreto-legge n. 179 del 2012: 
              «Art. 34. Misure urgenti per le  attivita'  produttive,
          le infrastrutture e i trasporti locali,  la  valorizzazione
          dei beni culturali ed i comuni 
              1 - 19.(Omissis). 
              20.  Per  i  servizi  pubblici  locali   di   rilevanza
          economica,  al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina  europea,  la   parita'   tra   gli   operatori,
          l'economicita'  della  gestione  e  di  garantire  adeguata
          informazione    alla    collettivita'    di    riferimento,
          l'affidamento del servizio  e'  effettuato  sulla  base  di
          apposita relazione, pubblicata sul sito internet  dell'ente
          affidante, che da' conto delle ragioni e della  sussistenza
          dei requisiti  previsti  dall'ordinamento  europeo  per  la
          forma di affidamento prescelta e che definisce i  contenuti
          specifici degli obblighi di servizio  pubblico  e  servizio
          universale,  indicando  le  compensazioni   economiche   se
          previste. 
              21. Gli affidamenti in essere alla data di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto  non  conformi  ai  requisiti
          previsti dalla normativa  europea  devono  essere  adeguati
          entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la
          stessa data, la relazione prevista al  comma  20.  Per  gli
          affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
          enti competenti provvedono contestualmente ad inserire  nel
          contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano  il
          rapporto  un  termine  di  scadenza  dell'affidamento.   Il
          mancato adempimento degli obblighi  previsti  nel  presente
          comma determina la cessazione  dell'affidamento  alla  data
          del 31 dicembre 2013. 
              21 - 57.(Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3-bis
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              «1. A tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo  restando
          il termine di cui al primo periodo del presente  comma  che
          opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
          tempi previsti per  la  riorganizzazione  del  servizio  in
          ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
          locali di settore in ambiti o bacini territoriali  ottimali
          gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
          nonche' ai sensi delle discipline  di  settore  vigenti  o,
          infine,  delle  disposizioni  regionali  che  abbiano  gia'
          avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali  in
          coerenza con le previsioni  indicate  nel  presente  comma.
          Decorso inutilmente il termine indicato, il  Consiglio  dei
          Ministri, a  tutela  dell'unita'  giuridica  ed  economica,
          esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
          5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo  svolgimento  dei
          servizi pubblici locali in  ambiti  o  bacini  territoriali
          ottimali e omogenei, comunque tali da  consentire  economie
          di  scala  e  di  differenziazione  idonee  a  massimizzare
          l'efficienza del servizio». 
              Si riporta il testo vigente del comma 25  dell'art.  34
          del citato decreto-legge n. 179 del 2012: 
              «25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di
          distribuzione  di  gas  naturale,   di   cui   al   decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  al  servizio   di
          distribuzione di  energia  elettrica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla  legge  23  agosto
          2004,  n.  239,  nonche'  alla  gestione   delle   farmacie
          comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.  Restano
          inoltre ferme  le  disposizioni  di  cui  all'art.  37  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».