Art. 13 Accreditamento 1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce, con propri provvedimenti, le modalita' per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti di cui all'art. 44-bis del Codice i quali adottano le presenti regole tecniche di cui al presente decreto per la gestione e la documentazione del sistema di conservazione, nonche' per l'espletamento del processo di conservazione.