Art. 13 
 
            Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi 
 
  1. I fornitori di servizi  possono  aderire  allo  SPID  stipulando
apposita  convenzione  con  l'Agenzia  il  cui  schema  e'   definito
nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4. 
  2. I fornitori di  servizi  conservano  per  ventiquattro  mesi  le
informazioni necessarie a imputare, alle singole identita'  digitali,
le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID. 
  3. Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un  uso  anomalo
di un'identita' digitale, informano  immediatamente  l'Agenzia  e  il
gestore dell'identita' digitale che l'ha rilasciata. 
  4. I fornitori di servizi trattano i dati  personali  nel  rispetto
del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196.   Nell'ambito
dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  n.  196
del 2003, i fornitori di servizi informano l'utente  che  l'identita'
digitale e gli eventuali attributi  qualificati  saranno  verificati,
rispettivamente, presso i gestori dell'identita' digitale e i gestori
degli attributi qualificati. 
  5. I fornitori di servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14
per le pubbliche amministrazioni, possono affidare la gestione  delle
interfacce di autenticazione informatica ai propri servizi in rete ai
gestori di identita' SPID.