Art. 13 
 
Direzione generale per i servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
                      radiodiffusione e postali 
 
  1.  La  Direzione  generale  per   i   servizi   di   comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali si articola  in  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  studi  sulle  prospettive  di  evoluzione  dei   servizi   di
comunicazione   elettronica,   di    radiodiffusione    e    postali,
partecipazione   all'attivita'   internazionale   nonche'   attivita'
preordinate al recepimento delle norme europee; 
    b) predisposizione della disciplina  di  regolamentazione  per  i
settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; 
    c) affidamento del servizio universale  sulla  base  dell'analisi
effettuata dall'autorita' di regolamentazione e verifica, nel periodo
transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.  58,
sull'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.; 
    d) attivita' finalizzate  al  perfezionamento  del  contratto  di
programma con il fornitore del servizio universale; 
    e) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle  licenze  ed
autorizzazioni postali; tenuta del registro degli operatori; 
    f) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per  i  servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti  d'uso
delle numerazioni; 
    g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per  i  servizi  di
comunicazione elettronica ad uso pubblico  individuati  dall'Istituto
Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 
    h)  acquisizione  al  bilancio  dello  Stato  dei  canoni  e  dei
contributi  inerenti  l'espletamento  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali; 
    i)  vigilanza  sull'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dai
titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica
e dagli oneri di servizio universale per i servizi  di  comunicazione
elettronica; 
    j) accertamento del possesso dei requisiti  per  il  rilascio  di
licenze e autorizzazioni postali; 
    k) rapporti con l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni
funzionali  all'esercizio  dell'attivita'   di   vigilanza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, lettera f) e all'articolo 21, comma  8,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche; 
    l) valutazione delle tariffe con  riferimento  alle  agevolazioni
all'editoria; 
    m) gestione dei fondi per gli oneri di  servizio  universale  nel
settore dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  e  nel  settore
postale e del programma infrastrutturale per la banda larga; 
    n) predisposizione di direttive,  provvedimenti  e  circolari  di
carattere amministrativo e  contabile  relative  all'esercizio  delle
stazioni  radioelettriche,  in  particolare,  per  il  settore  radio
marittimo  ed  aereonautico,  rilascio  dei  titoli  abilitativi  per
l'esercizio  tramite  esami  degli  apparati  radioelettrici  e   dei
certificati di sicurezza radioelettrica; 
    o) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione
delle carte valori postali, nonche' attivita' di  segretariato  della
Consulta per l'emissione di carte valori postali  e  la  filatelia  e
della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle  carte  valori
postali; 
    p) stipula e gestione del contratto di servizio con  la  societa'
concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; 
    q)  vigilanza  sull'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dai
titoli abilitativi e  dal  contratto  di  servizio  con  la  societa'
concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; 
    r)  gestione  degli  interventi  di  incentivazione  a   sostegno
dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale; 
    s)  verifica  delle  condizioni  delle  autorizzazioni   generali
inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica ad  uso
pubblico di cui all'allegato 1  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259 (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche);  attivita'
prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
259 in relazione alle prestazioni  a  fini  di  giustizia  effettuate
dagli operatori  a  fronte  di  richiesta  di  intercettazioni  e  di
informazioni  da  parte  delle  competenti   Autorita'   giudiziarie;
rapporti  nelle  predette  materie   con   organismi   nazionali   ed
internazionali. 
  2. Presso la Direzione generale opera il Comitato  di  applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  l'articolo  2,  comma  4,  lettera  f)  e
          l'articolo 21, comma 8 del decreto  legislativo  22  luglio
          1999. n. 261 recante: "Attuazione della direttiva  97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento della qualita' del servizio": 
              "Art. 2. Autorita' nazionale  di  regolamentazione  del
          settore postale 
              [...] 
              4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione  e
          di giudizio, le seguenti funzioni: 
              [...] 
              f)  vigilanza  -   anche   avvalendosi   degli   organi
          territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
          sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
          servizio universale e su quelli  derivanti  da  licenze  ed
          autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
          generali della fornitura dei servizi postali;" 
              "8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste  dal
          presente   articolo   spetta   all'autorita',   che   puo',
          nell'esercizio  di  tale  potere,  avvalersi  degli  organi
          territoriali del Ministero dello  sviluppo  economico,  con
          modalita' da stabilire nel regolamento di cui  all'articolo
          2, comma 16." 
              - Si riporta l'articolo 96 e l'allegato I  del  decreto
          legislativo l' agosto 2003, n. 259 recante:  "Codice  delle
          comunicazioni elettroniche": 
              "Art. 96 Prestazioni obbligatorie 
              1. Le prestazioni a  fini  di  giustizia  effettuate  a
          fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
          parte   delle   competenti   autorita'   giudiziarie   sono
          obbligatorie per gli operatori; i  tempi  ed  i  modi  sono
          concordati con le predette autorita' fino  all'approvazione
          del repertorio di cui al comma 2. 
              2. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  e  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati: 
              a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i
          tempi  di  effettuazione  delle  stesse  e   gli   obblighi
          specifici degli operatori; 
              b) il ristoro dei costi sostenuti  e  le  modalita'  di
          pagamento in forma di canone annuo forfetario,  determinato
          anche in considerazione del numero e della tipologia  delle
          prestazioni    complessivamente    effettuate     nell'anno
          precedente. 
              3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
          repertorio di cui al comma 2,  si  applica  l'articolo  32,
          commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
              4. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  2,
          secondo periodo, il rilascio di  informazioni  relative  al
          traffico telefonico e' effettuato  in  forma  gratuita.  In
          relazione alle prestazioni a fini di giustizia  diverse  da
          quelle di cui al primo periodo continua  ad  applicarsi  il
          listino   adottato   con   decreto   del   Ministro   delle
          comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  104  del  7  maggio
          2001. 
              5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui  al
          comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
          le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
          fornitura e l'interoperabilita' delle  prestazioni  stesse.
          Il Ministero puo'  intervenire  se  necessario  di  propria
          iniziativa  ovvero,  in  mancanza  di   accordo   tra   gli
          operatori, su richiesta di uno di essi." 
              "Allegato n. 1 
              Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare
          le autorizzazioni generali (Parte  A),  i  diritti  di  uso
          delle frequenze radio (Parte B) e i diritti  di  uso  delle
          numerazioni (Parte C)  come  precisato  agli  articoli  28,
          comma 1 e 33, comma 1 del Codice. 
              A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 
              1. contribuire al finanziamento del servizio universale
          in conformita' al Capo IV, sezione I,  del  Titolo  II  del
          Codice; 
              2. corrispondere  i  diritti  amministrativi  ai  sensi
          dell'articolo 34; 
              3.  garantire   l'interoperabilita'   dei   servizi   e
          interconnessione delle reti conformemente al Capo  III  del
          Titolo II del Codice; 
              4. garantire  l'accessibilita'  dei  numeri  del  piano
          nazionale di  numerazione,  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  dei  numeri  dello   spazio   di   numerazione
          telefonica  europeo,  dei   numeri   verdi   internazionali
          universali e, se tecnicamente ed economicamente  fattibile,
          dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente
          finale nonche' le condizioni conformemente al Capo  IV  del
          Titolo II del Codice; 
              5.   rispettare   la   normativa   ambientale   e    la
          pianificazione  urbana  e  rurale,  obblighi  e  condizioni
          relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo
          pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione
          e  alla   condivisione   degli   impianti   e   dei   siti,
          conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa,
          ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria  o  tecnica
          necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei  lavori
          di infrastruttura; 
              6.   rispettare   gli    obblighi    di    trasmissione
          conformemente al Capo IV, sezione III  del  Titolo  II  del
          Codice; 
              7. garantire la protezione  dei  dati  personali  e  la
          tutela della  vita  privata  specifiche  al  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  conformemente  alla  normativa
          nazionale e comunitaria in materia; 
              8. rispettare le norme  sulla  tutela  dei  consumatori
          specifiche del settore  delle  comunicazioni  elettroniche,
          ivi comprese le condizioni in conformita' al  Capo  IV  del
          Titolo   II   del   Codice   e   le   condizioni   relative
          all'accessibilita' per gli utenti disabili  in  conformita'
          all'articolo 57 del Codice; 
              9. rispettare  le  restrizioni  relative  ai  contenuti
          illegali delle  trasmissioni,  in  conformita'  al  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  nel  mercato  interno  e
          restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto  nocivo
          ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della  direttiva
          89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,  relativa  al
          coordinamento  di  determinate  disposizioni   legislative,
          regolamentari e  amministrative  degli  Stati  appartenenti
          all'Unione europea concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              10. presentare le informazioni  in  osservanza  di  una
          procedura di presentazione  della  dichiarazione  ai  sensi
          dell'articolo 25, comma 4, e per  altri  scopi  contemplati
          dall'articolo 33 del Codice; 
              11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia,  di
          cui   all'articolo   96   del   Codice,   sin   dall'inizio
          dell'attivita'; 
              11-bis.  garantire  le  comunicazioni  delle  autorita'
          pubbliche per avvisare il pubblico di minacce  imminenti  e
          per attenuare le conseguenze di gravi calamita'; 
              12. garantire le comunicazioni, in caso  di  catastrofi
          naturali  o  di  emergenze  nazionali,  tra  i  servizi  di
          emergenza  e  le   autorita',   nonche'   le   trasmissioni
          radiotelevisive destinate al pubblico; 
              13.  rispettare  le  norme  relative  alla  limitazione
          dell'esposizione delle persone ai campi magnetici  prodotti
          dalle reti di  comunicazione  elettronica,  in  conformita'
          alle norme comunitarie; 
              14. rispettare  gli  obblighi  di  accesso  diversi  da
          quelli  di  cui  all'articolo  28,  comma  2   del   Codice
          applicabili alle imprese che forniscono reti o  servizi  di
          comunicazione elettronica, conformemente al  Capo  III  del
          Titolo II dello stesso Codice; 
              15. mantenere  l'integrita'  delle  reti  pubbliche  di
          comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo  IV  del
          Titolo II del Codice,  anche  mediante  le  condizioni  per
          prevenire  interferenze  elettromagnetiche  tra  reti   e/o
          servizi di comunicazione elettronica ai sensi  del  decreto
          legislativo  2  novembre  2007,  n.  194,  e  del   decreto
          legislativo 9 maggio 2001,  n.  269  in  materia  di  norme
          armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 
              16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche  contro
          l'accesso non  autorizzato,  conformemente  alla  normativa
          nazionale e comunitaria in materia; 
              17. rispettare le condizioni  per  l'uso  di  frequenze
          radio, conformemente all'articolo 7, comma  2  del  decreto
          legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora  l'uso  non  sia
          soggetto alla concessione di diritti di uso individuali  in
          conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 
              18.  rispettare  le  misure  volte  ad  assicurare   il
          rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo  20
          del Codice; 
              18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti
          di  comunicazioni  pubbliche  che  forniscono  al  pubblico
          servizi di comunicazione elettronica al fine  di  garantire
          la connessione punto a punto, conformemente agli  obiettivi
          ed ai principi  di  cui  all'articolo  13  del  Codice,  la
          divulgazione  delle  eventuali  condizioni   che   limitano
          l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo
          qualora tali condizioni siano previste in  conformita'  con
          il diritto dell'Unione europea nonche',  ove  necessario  e
          proporzionato,  l'accesso  da  parte  delle  autorita'   di
          regolamentazione   alle   informazioni    necessarie    per
          verificare l'accuratezza della divulgazione. 
              B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle
          frequenze radio sono: 
              1. obbligo di fornire un servizio o  di  utilizzare  un
          tipo di tecnologia per  il  quale  sono  stati  concessi  i
          diritti d'uso della frequenza, compresi,  se  del  caso,  i
          requisiti di copertura e di qualita'; 
              2.  uso  effettivo  ed   efficiente   dei   numeri   in
          conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 
              3.  condizioni  tecniche  e   operative   per   evitare
          interferenze  dannose  e  per  limitare  l'esposizione  del
          pubblico ai campi elettromagnetici, qualora  siano  diverse
          da quelle previste dall'autorizzazione generale; 
              4. durata massima, in conformita' all'articolo  27  del
          Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale
          di ripartizione delle frequenze; 
              5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare
          e relative condizioni in conformita' al Capo II del  Titolo
          I del Codice; 
              6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo  35
          del Codice; 
              7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti
          i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura
          di gara o di selezione comparativa; 
              8.  obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali
          relativi all'uso delle frequenze; 
              8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale  delle
          radiofrequenze. 
              C. Condizioni della concessione di diritti di  uso  dei
          numeri sono: 
              1.  la  designazione  del  servizio  per  il  quale  e'
          utilizzato il numero,  ivi  compresa  qualsiasi  condizione
          connessa alla  fornitura  di  tale  servizio,  per  evitare
          dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che  si  possono
          applicare  alla  serie  di  numeri  specifici  al  fine  di
          garantire   la   tutela   del   consumatore   conformemente
          all'articolo 13 del Codice; 
              2.  l'uso  effettivo  ed  efficiente  dei   numeri   in
          conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 
              3. il rispetto delle norme in materia  di  portabilita'
          del numero in conformita' al Capo  IV  del  Titolo  II  del
          Codice; 
              4. obbligo di fornire  le  informazioni  degli  elenchi
          pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75  del
          Codice; 
              5. durata massima, in conformita' all'articolo  27  del
          Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale
          di numerazione; 
              6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare
          e relative condizioni in conformita' al Capo II del  Titolo
          I del Codice; 
              7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo  35
          del Codice; 
              8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti
          i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura
          di gara o di selezione comparativa; 
              9.  obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali
          relativi all'uso dei numeri."