Art. 13 Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' internazionale nonche' attivita' preordinate al recepimento delle norme europee; b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; c) affidamento del servizio universale sulla base dell'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione e verifica, nel periodo transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sull'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.; d) attivita' finalizzate al perfezionamento del contratto di programma con il fornitore del servizio universale; e) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle licenze ed autorizzazioni postali; tenuta del registro degli operatori; f) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni; g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; h) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica e dagli oneri di servizio universale per i servizi di comunicazione elettronica; j) accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio di licenze e autorizzazioni postali; k) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni funzionali all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f) e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche; l) valutazione delle tariffe con riferimento alle agevolazioni all'editoria; m) gestione dei fondi per gli oneri di servizio universale nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e nel settore postale e del programma infrastrutturale per la banda larga; n) predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo e contabile relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche, in particolare, per il settore radio marittimo ed aereonautico, rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio tramite esami degli apparati radioelettrici e dei certificati di sicurezza radioelettrica; o) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali; p) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; q) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; r) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale; s) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); attivita' prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in relazione alle prestazioni a fini di giustizia effettuate dagli operatori a fronte di richiesta di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti Autorita' giudiziarie; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali ed internazionali. 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 2, comma 4, lettera f) e l'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999. n. 261 recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio": "Art. 2. Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale [...] 4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: [...] f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;" "8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16." - Si riporta l'articolo 96 e l'allegato I del decreto legislativo l' agosto 2003, n. 259 recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche": "Art. 96 Prestazioni obbligatorie 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati: a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. 3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001. 5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi." "Allegato n. 1 Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'; 11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita' alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice; 18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'; 2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze; 8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice; 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilita' del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri."