Art. 13 
 
 
           Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento 
 
  1.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti  esaminano,  ai  fini
dell'espressione del parere, lo schema  del  documento  triennale  di
programmazione e  di  indirizzo,  di  cui  all'articolo  12,  cui  e'
allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni
si esprimono nei termini previsti dal  regolamento  della  rispettiva
Camera, decorsi i quali il documento e' approvato  anche  in  assenza
del parere. 
  2. Le Commissioni parlamentari competenti  esaminano  altresi',  ai
fini dell'espressione del parere, gli schemi dei regolamenti  di  cui
all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni
si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.