Art. 13 Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento 1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, cui e' allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento e' approvato anche in assenza del parere. 2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresi', ai fini dell'espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.