Art. 13 Altre disposizioni relative al microcredito 1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito: a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali; b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo. 2. E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso. 3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.