Art. 13 
 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  i   soggetti   beneficiari,
relative  a  operazioni  societarie,  nonche'  quelle  afferenti   il
programma di investimento devono  essere  preventivamente  comunicate
dal beneficiario al Soggetto gestore  con  adeguata  motivazione.  Ai
fini  dell'autorizzazione  delle  variazioni  proposte,  il  Soggetto
gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei
requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'  del  programma  di
investimento. Nel caso in cui tale verifica  si  concluda  con  esito
negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7  agosto
1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.