Art. 13 Variazioni 1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti il programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.