(( Art. 13 ter Misure per la citta' di Venezia 1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,». 2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»; b) all'articolo 14: 1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati»; 2) il comma 3 e' abrogato; c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del primo comma dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), come modificato dalla presente legge: "4. E' istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all' art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.". Si riporta il testo degli articoli 7, 14 e 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, (Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia», a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente legge: "Art. 7. Organi. 1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non piu' di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia." "Art. 14. Direttori dei settori di attivita' culturali. 1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di rispettiva competenza. La durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi. 2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia. 3. (Abrogato). 4. Le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto. 5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria. 6. I direttori dei settori di attivita' culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo. 7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline. 8. I direttori dei settori di attivita' culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali." "Art. 17. Direttore generale. 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione. 2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il contratto individuale e' a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per non piu' di due volte, e puo' essere revocato per gravi motivi. 3. Il direttore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. 4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attivita' professionale privata. 5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'art. 14, comma 5.".