Art. 13 Commissione interministeriale permanente della CIE 1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2: a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati; b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti; c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici, delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali; d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei Comuni e dei Consolati; e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica ed altre iniziative governative strategiche di interesse nazionale ed internazionale. 2. La Commissione e' costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente; b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un supplente; c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente; d) un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente; e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale e un supplente; f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente; g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e un supplente. 3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L'incarico e' rinnovabile. 4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi per gli aspetti tecnologici connessi al progetto. 5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.